F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LATTARULO ONOFRIO, COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE A.I.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AYER PRONUNCIATO FRASI GRAVEMENTE LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELL’A.B. LAMORGESE PIERLUIGI, IN OCCASIONE DI UN RADUNO REGIONALE SVOLTOSI A POTENZA IL 9.9.1994.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LATTARULO ONOFRIO, COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE A.I.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AYER PRONUNCIATO FRASI GRAVEMENTE LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELL'A.B. LAMORGESE PIERLUIGI, IN OCCASIONE DI UN RADUNO REGIONALE SVOLTOSI A POTENZA IL 9.9.1994. Con nota del 14.2.1995 il Procuratore Federate ha deferito alla Corte il Sig. Onofrio Lattarulo, Componente del Comitato Nazionale A.I.A., per rispondere della violazione di cui all'att. 1, comma 3, C.G.S. per avere, nel corso del raduno regionale svoltosi a Rifreddo di Potenza il 9.9.1994, pronunciato frasi gravemente lesive della reputazione del Dr. Pierluigi Lamorgese, Arbitro Benemerito della Sezione di Potenza. Come si legge nella nota suindicata, il deferimento del Sig. Lattarulo fa seguito ad una denuncia sporta dal Procuratore Arbitrale sulla base di una lettera, in data 17.9.1994, inviata dal Dr. Pierluigi Lamorgese, a.b., al Dr. Salvatore Lombardo, Presidente A.I.A., e per conoscenzé al Dr. Romeo Paparesta, Procuratore Arbitrale. Con quest'ultima lettera il Dr. Lamorgese lamentava che, in occasione di un raduno tenutosi a Rifreddo (Potenza) il 9.9.1994, nel corso di una riunione di lavoro alla quale partecipavano il Lattarulo, i componenti del Comitato Regionale ed altri Dirigenti Regionali, il Lattarulo aveva pronunciato frasi gravemente offensive della sua reputazione, nella lettera stessd trascritte. Chiedeva, pertanto, il Dr. Lamorgese che, a tutela delta sua immagine e dignità di uomo e di associato, si aprisse ufficialmente un'inchiesta a carico del Sig. Lattarulo. I1 Procuratore Arbitrale Nazionale svolgeva una parte dell'indagine istruttoria; però, con nota del 24.11.1994, trasmetteva, per competenza, tutti gli atti acquisiti alla Procura Federale, che, con nota del 14.2.1995, deferiva a questa Corte il Sig. Lattarulo, quale componente del Comitato Nazionale A.I.A. con lettera del 10.3.1995, il Sig. Lattarulo deduceva essenzialmente: che, in occasione del; Raduno regionale degli arbitri della Lucania, aveva tenuto, nella sua veste di componente del Comitato Nazionale dell'A.I.A., una riunione ristretta dei Dirigenti regionali del Comitato Regionale Arbitri; che in tale occasione, sulla base dei rilievi contestati al predetto Comitato Regionale a seguito di verifiche ispettive (tecnica ed amministrativa), impartiva le direttive dell'A.I.A. e quelle sue personali per l'imminente stagione sportiva; che era da escludere che al Procuratore Arbitrale competesse svolgere indagini ed acquisire presunti elementi di prova nei confronti di un dirigente di nomina del Presidente Federale; che non era stato sentito dal Procuratore Arbitrale, mentre questo aveva ascoltato il denunciante; che 1e dichiarazioni dei testi erano state raccolte senza contraddittorio; che nel merito dell'addebito contestava di avere pronunciato le frasi riferite dal Lamorgese, che non aveva inteso affatto offendere; che, a1 contrario, nel corso della prima riunione con i nuovi dirigenti lucani, e dunque nel corso di una riunione di servizio assai ristretta, si era limitato, nella sua qualità di componente del Comitato Nazionale A.I.A., a porre a11'attenzione dei presenti le raccomandazioni e i rilievi provenienti dalla stessa A.I.A. e già inviati per iscritto; che le frasi riportate dal Dr. Lamorgese nella sua lettera "rappresentavano, in realtà, l'arbitraria sintesi fatta da taluni personaggi di un discorso di carattere generale, che traeva spunto anche dal contenuto di lettere, anonimamente pervenute a Roma, relative a presunti passati comportamenti"; che, per tutte 1e ragioni sinteticamente accennate, chiedeva che la Corte volesse archiviare il procedimento per inesistenza della violazione contestatagli. All'udienza del 12.5.1995 il Procuratore Federale, ritenuto esser dubbio che i rilievi mossi dal Lattarulo, nella riunione ristretta suindicata, ancorchè contenenti elementi di critica alla precedente gestione, possano configurarsi come gravemente lesivi della reputazione del Lamorgese e considerato il carattere contrastante delle testimonianze raccolte dal Procuratore Arbitrale e, in conclusione, la mancanza di puntuali certezze in ordine alla sussistenza degli elementi di incolpazione, ha chiesto il proscioglimento del Lattarulo. Questi, a sua volta, ha ribadito la propria linea difensiva, confermando di non aver voluto o inteso comunque esprimere giudizi lesivi della reputazione del Lamorgese, ma di essersi limitato a svolgere i compiti attinenti alla sua carica di componente del Comitato Nazionale dell'A.I.A., nel corso di una ristretta riunione di servizio, nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni connesse a tale carica. Osserva 1a Corte che gli elementi probatori ed istruttori, acquisiti agli atti del procedimento, giustificano la richiesta di proscioglimento dell'incolpato avanzata dal Procuratore Federale a conclusione dell'udienza, a prescindere dall'esame delle eccezioni di incompetenza e di irregolarità nello svolgimento delle attività istruttorie da parte del Procuratore Arbitrale Nazionale. in effetti, non può negarsi che le risultanze probatorie presentino gravi elementi di incertezza e di contraddittorietà, tali da esigere il proscioglimento dell'incolpato, come richiesto dallo stesso Procuratore Federale. Punto essenziale è l'accertamento della effettiva esternazione da parte del Lattarulo delle espressioni riportate nella lettera-denuncia del Lamorgese, alcune delle quali, se vere, avrebbero carattere lesivo della reputazione di quest'ultimo; espressioni che, come si legge nella lettera stessa, "il Lattarulo avrebbe detto, in forma ufficiale" nella riunione ristretta dei dirigenti regionali del Comitato Regionale Arbitri e che alcuni dei presenti ebbero a riferire al Lamorgese. Orbene, alcuni dei testimoni ascoltati dal Procuratore Arbitrale hanno dichiarato di aver sentito pronunciare dal Lattarulo tali frasi (Schiuma, Romano, Solimine e Celi, quest'ultimo solo in parte), con la precisazione però che la denuncia del Lamorgese, contenente le trascrizioni delle frasi medesime, era stata ad essi letta dal Procuratore Arbitrale all'inizio della loro deposizione; altri testimoni (Latela, Attorre, Abbate, Petrocelli, Lorusso, Foti) hanno dichiarato, invece, di non ricordare o di non aver recepito le frasi stesse. I medesimi, ed altri (Filate, Ielpo, Iuorno), con una lunga lettera del 12.12.1994, diretta al Presidente dell'A.I.A., hanno poi sentito l'esigenza di ricostruire i fatti accaduti nella notte del 10.9.1994 nel corso della riunione ristretta, chiarendo che il Lattarulo, nella sua qualità, aveva rappresentato i risultati della visita ispettiva presso il C.R.A. Lucano e presso le sezioni della Regione, rendendoli edotti dei fatti negativi e del mancato raggiungimento degli obiettivi che l'A.I.A. aveva indicato, e li aveva esortati ad operare affinchè la classe arbitrale lucana superasse rapidamente i ritardi riscontrati. Essi precisavano che, al termine dell'intervento, aveva preso la parola il Procuratore Arbitrale Regionale, Rosario Romano, il quale aveva espresso qualche riserva in ordine a quanto esposto dal Lattarulo in base alle risultanze delle visite ispettive; comunque essi hanno concluso che, durante tutta la riunione e durante tutti i lavori; non si è mai fatto il nome o riferimento a persone nè tantomeno si è recata offesa ad alcuno, commentando, a chiusura, nel senso che "non avremo mai consentito, infatti, che persone per cui nutriamo stima e rispetto venissero offese", ragione questa per la quale "nessuno dei partecipanti alla riunione ha avvertito la necessità di intervenire in merito". Tanto premesso e considerato, ritiene la Corte che le esposte risultanze non consentano di esprimere alcuna certezza in ordine alla fondatezza o meno delle circostanze riferite in denuncia. Quel che può ritenersi acquisito in modo congruamente attendibile e che, nel corso della riunione, il Lattarulo abbia mosso critiche di risultati della precedente gestione, sulla base dei dati della ispezione tecnico-amministrativa effettuata per l'anno precedente, ed appare altresì sufficientemente verosimile che tali critiche abbiano potuto configurare responsabilità della precedente gestione. Ma non può opinarsi che sia stata raggiunta, in maniera sufficiente, la prova dell'addebito per il quale l'incolpato é stato deferito a questa Corte. E' noto, in proposito, che anche una qualche asprezza di critica non può concretare di per se lesione della altrui reputazione, se non sia accompagnata da modalità e forme sicuramente rivelatrici di una puntuale intenzione offensiva. La Corte, ad ogni modo, ha colto nelle dichiarazioni dell'incolpato un reale intendimento di superare ogni difficoltà nei rapporti con il Dr. Lamorgese ed auspica vivamente che ciò avvenga in un sano spirito di reciproco rispetto, nel superiore interesse dei principi e valori di lealtà e di correttezza morale, cui doverosamente si richiamano le Carte Federali. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Lattaruto Onofrio dall'incolpazione ascrittagli perchè manca la prova che -il fatto contestato costituisce infrazione disciplinare.
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