F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 17 maggio 1988– pubbl. su www.figc.it Interpretazione delle norme contenute nel Comunicato Uffi ciale N. 116 lettera B del 30.6.1987. La Corte Federale, al quesito posto dal Segretario Generale nella sua lettera del 24.3.88 n. 10.533, così risponde
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1987/1988
Comunicato ufficiale n. 1/CF del 17 maggio 1988– pubbl. su www.figc.it
Interpretazione delle norme contenute nel Comunicato Uffi ciale N. 116 lettera B del
30.6.1987. La Corte Federale, al quesito posto dal Segretario Generale nella sua lettera del
24.3.88 n. 10.533, così risponde:
a)il diritto all'indennità da parte del calciatore nasce con l'invio della lettera raccomandata alla
Società interessata e alla Lega prevista dal N. 4 della lettera B del C.U. n. 116
b) la richiesta del calciatore può intervenire in qualunque mo mento purché prima della scadenza
del biennio o della stipulazione di un nuovo contratto e comunque fino al momento in cui la società
di provenienza non rinunci all'indennità di preparazione e promozione.
c) - peraltro la sua richiesta non ha effetto retroattivo nel senso che la corresponsione dell'indennità
inizia dal momento della richiesta stessa
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