F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 30 ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL’ART. 98 COMMA 9 DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 30 ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL'ART. 98 COMMA 9 DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. La Corte Federale, - chiamata a pronunciarsi in merito alla questione sottopostale dal Presidente Federale con lettera prof. n. 11.199 del 2 agosto 1995; - esaminata la stessa sulla base dei poteri ad essa spettanti, a norma dell'art.29, comma 1, dello Statuto e dell'art. 16 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva; EMETTE la seguente pronuncia interpretativa: "Nella interpretazione sistematica degli articoli 98 comma 9 e 110 comma 1 N.O.I.F., L'indennità di preparazione e promozione è sempre dovuta salvo i casi di risoluzione del contratto, espressamente considerati dall'Accordo Collettivo con l'A.I.C., ovvero in caso di revoca dell'affiliazione e conseguente inattività della società in qualsiasi campionato della F.I.G.C.. L'interpretazione della Corte Federale non può avere efficacia nella controversie già definite con decisione irrevocabile".
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