F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 30 ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL’ART. 98 COMMA 9 DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 30 ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it
PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA NORMA DI CUI ALL'ART. 98
COMMA 9 DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.
La Corte Federale,
- chiamata a pronunciarsi in merito alla questione sottopostale dal Presidente Federale con
lettera prof. n. 11.199 del 2 agosto 1995;
- esaminata la stessa sulla base dei poteri ad essa spettanti, a norma dell'art.29, comma 1, dello
Statuto e dell'art. 16 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva;
EMETTE
la seguente pronuncia interpretativa:
"Nella interpretazione sistematica degli articoli 98 comma 9 e 110 comma 1 N.O.I.F.,
L'indennità di preparazione e promozione è sempre dovuta salvo i casi di risoluzione del
contratto, espressamente considerati dall'Accordo Collettivo con l'A.I.C., ovvero in caso di
revoca dell'affiliazione e conseguente inattività della società in qualsiasi campionato della
F.I.G.C..
L'interpretazione della Corte Federale non può avere efficacia nella controversie già definite con
decisione irrevocabile".