F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 23 aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 5/CF del 23 aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE Nel corso della gara Cinigiano/Paganico del 30 maggio 1993 il calciatore dell'U.S. Paganico, Foderi Fabio, sostituito in campo con altro calciatore, mentre si trovava nel tunnel che porta agli spogliatoi era stato colpito con una testata - che gli aveva procurato 1a frattura del setto nasale - dal calciatore del Cinigiano, Magro Pietro, espulso poco prima dall'arbitro. I1 fatto, che è da considerare avvenuto nel corso della gara in questione, non aveva trovato riscontro oggettivo negli atti ufficiali. I1 calciatore Foderi aveva chiesto l'autorizzazione ad adire le vie legali che il Presidente Federale non aveva ritenuto di concedere, motivando il provvedimento di diniego col premettere che non sussisteva nessun riscontro oggettivo e Col considerare che non ricorrevano le gravi ragioni di opportunità di cui al comma 2 dall'art. 24 dello Statuto Federale. Contro il Magro si è comunque proceduto in sede penale per lesioni volontarie perseguibili di ufficio ed il relativo giudizio si è concluso col patteggiamento della pena. Il Foderi ha quindi citato il Magro innanzi al Tribunale Civile di Grosseto per chiedere il risarcimento dei danni per le patite lesioni. Su esposto del Magro, che ha lamentato l'iniziativa del Foderi nonostante il diniego dell'autorizzazione del Presidente federale, si è proceduto in sede disciplinare contro il Foderi per violazione dell'art. 24 dello Statuto e contro l'U.S. Paganico per responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ha sospeso il giudizio ed ha trasmesso gli atti al Presidente Federale, il quale, in conformità, ha chiesto alla Corte Federale di instaurare procedimento per l'interpretazione dall'art. 24 dello Statuto. Osserva la Corte che il titolo quarto dello Statuto prevede fra le "garanzie", all'att. 24, l'efficacia dei provvedimenti federali nei confronti dei soggetti considerati nello Statuto stesso. La prima regola consiste nell'obbligo di osservare le norme statutarie e le norme federali ivi richiamate. I1 secondo principio è costituito dallo "impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.6.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico". Nel sollevare la questione interpretativa la Commissione Disciplinare aveva osservato che l'espressione "nelle materie comunque attinenti l'attività sportiva" potrebbe essere interpretata nel senso che i procedimenti giudiziari occasionati dall'attività sportiva, ma diretti alla tutela di interessi non attinenti all'attività sportiva, o non soltanto all'attività sportiva, come in particolare quelli di natura penale, sono esclusi dall'ambito di operatività della norma statutaria. I1 riferimento ai procedimenti penali costringe intanto a precisare che il provvedimento del Presidente Federale non ha avuto e non poteva avere ad oggetto l'esercizio dell'azione penale relativa ad un reato procedibile di ufficio, ma solo l'esercizio di "azione legale ad iniziativa di parte". Può essere necessaria l'autorizzazione a sporgere querela, non certo a riferire a11'autorità giudiziaria, una "notitia criminis" procedibile di ufficio. L'azione legale, nel caso in esame, era quella civile, esperita per il risarcimento dei danni. Ciò posto, occorre precisare che l'espressione "nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico" vuol significare nelle materie che le norme federali prevedono di competenza della Federazione, dei suoi organi e dei soggetti delegati. Non ha tanto rilevanza l'esistenza di interessi non attinenti esclusivamente all'attività sportiva, quanto la ricorrenza di materie attinenti "comunque", cioè in qualsiasi modo ed entità all'attività sportiva del giunco del calcio. Ma per comprendere appieno l'ambito di operatività della norma occorre sottolineare quale sia 1a ratio della norma stessa. La Federazione è e deve essere sovrana nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità, primaria dello Stato ed entro limiti di una autonomia che non entri in collisione con la sovranità piena dello Stato. Un conflitto con i poteri di questo è sempre possibile, ma un contrasto di decisioni non deve essere determinato da una azione volontaria di un appartenente alla Federazione senza che la stessa Federazione, previamente investita, abbia ritenuto non pregiudizievole il ricorso ad un organo estraneo all'ambito federale. L'esistenza della Federazione si basa anche sulla autorità e validità dei suoi principi generali e delle sue decisioni particolari. Un eventuale contrasto con un organo estraneo, di giustizia od amministrativo, potrebbe essere pregiudizievole per l'esistenza stessa della Federazione. La necessità di evitare contrasti di decisioni provocati dalla condotta volontaria di un suo appartenente, di colui, cioè, che con la sua iniziativa determina il pericolo di contrasti - spiega per quale ragione la norma statutaria abbia imposto "l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati" dalla Federazione, dai suoi organi, ecc.. La stessa norma ha previsto la possibilità di chiedere ed ottenere la concessione di una deroga al citato impegno. Non potendo però impedire il ricorso alla giustizia statale o ad altri organi dello Stato anche senza autorizzazione, lo Statuto ha previsto delle sanzioni disciplinari che possono giungere persino alla radiazione per le persone fisiche ed alla revoca della affiliazione per le società ed associazioni. Discende, però, quale conseguenza logica che tutte le volte che non sussiste il pericolo di un attentato alla esistenza e sovranità della Federazione non può sussistere alcun divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria o ad altro organo amministrativo statale. Se nel caso concreto non esiste il provvedimento generale o la decisione particolare, si deve convenire che non può esistere un contrasto col provvedimento che è stato o sarà adottato da organo estraneo alla Federazione. In tal caso quest'ultima non ha alcun interesse ad impedire un provvedimento esterno che, non avendo la possibilità di entrare in conflitto con un suo provvedimento generale o con una sua decisione particolare, non può cagionare un attentato alla sua sovranità ed esistenza. Non può quindi ipotizzarsi la violazione dall'art. 24 dello Statuto nel caso pendente innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana. Può eventualmente esistere la violazione di altre norme dell'ordinamento federale, anche se non sussistono provvedimenti generali o decisioni particolari, ma tale eventualità non è concreta e non riguarda il caso in esame. La condotta del calciatore Foderi in particolare non può comunque essere valutata quale violazione del provvedimento del Presidente Federale - che aveva negato la richiesta autorizzazione - perché è quel provvedimento che deve essere considerato privo di contenuto ed il Foderi, in realtà, non doveva chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione ad adire le vie legali per una fatto costituente reato (come tale non approvato da alcuna norma federale) che può determinare conseguenze risarcitone alle quali è estranea la Federazione. Per questi motivi 1a Corte Federale, richiesta di dare univoca interpretazione di norma statutaria, così dispone: la violazione dall'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell'Ordinamento Federale.
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