F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 22 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELLE N.O.I.F. IN MATERIA DI INDENNITA’ DI PROMOZIONE E PREPARAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO PROFONDAMENTE INNOVATO DALLA SENTENZA BOSMAN E DALLE NOVITA’ LEGISLATIVE INTERVENUTE.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 22 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELLE N.O.I.F. IN MATERIA DI INDENNITA' DI PROMOZIONE E PREPARAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO PROFONDAMENTE INNOVATO DALLA SENTENZA BOSMAN E DALLE NOVITA' LEGISLATIVE INTERVENUTE. Il Presidente Federale, con nota del 15 giugno 1996, ha chiesto alla Corte Federale, ai sensi dall'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, l'interpretazione delle N.O.I.F. in materia di indennità di preparazione e promozione spettante per calciatori svincolati di diritto a causa del declassamento della società di appartenenza. In particolare il Presidente ha innanzi tutto ricordato la pronunciai interpretativa in data 28 ottobre 1995 con la quale questa Corte ha affermato che l'indennità di preparazione e promozione è dovuta anche nell'ipotesi di svincolo di autorità del calciatore professionista per mancata iscrizione della società, per 1a quale è tesserato, al campionato di competenza, seguita da iscrizione ad un campionato minore del Settore Dilettanti. Ha poi sottolineato come i1 quadro normativo disciplinante l'istituto dell'indennità di preparazione e promozione sia stato profondamente innovato dai seguenti avvenimenti: sentenza c.d. "Bosman", pronunciata il data 15 dicembre 1995 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sull'interpretazione degli arti. 48, 85 e 86 del Trattato CEE (Trattato di Roma del 25 marzo 1957); D.L. 17.5.1996 n. 272 sull'abrogazione della norma che prevedeva la facoltà di stabilire il versamento di un'indennità di preparazione e promozione in occasione della stipula di un nuovo contratto con un atleta professionista; abrogazione da parte del Consiglio Federale degli arti. 96.bis, 96 ter e la modifica degli artt. 97 e 98 delle Norme Organizzative Interne delta F.I.G.C.. , Ha, infine, i1 Presidente Federale ravvisata l'opportunità, alla luce delle novità giurisprudenziali e legislative richiamate, di una nuova pronuncia interpretativa sull'argomento, elaborata sulla base di un esame complessivo e di dettaglio della riforma intervenuta e delle varie problematiche giuridico-fattuali sottese nel caso di specie. Osserva 1a Corte che per maggior chiarezza è opportuno riportare brani della motivazione ed uno stralcio del dispositivo della citata sentenza, 1e nuove norme introdotte dal menzionato decreto legge e 1e nuove disposizioni delle N.O.I.F. dopo 1a modifica. Si legge nella parte motiva della sentenza ai punti: - "98 (Se) è vero che le norme sui trasferimenti contestate ... si applicano anche ai trasferimenti di calciatori fra società appartenenti a federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro e che norme analoghe disciplinano i trasferimenti fra società appartenenti alla stessa federazione nazionale. - 99 Tuttavia ... tali norme sono idonee a limitare 1a libera circolazione dei calciatori che vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro poiché impediscono loro di lasciare le società cui appartengono, o li dissuadono dal farlo, anche dopo la scadenza dei contratti di lavoro che li legano ad esse. - 100 In effetti, prevedendo,come fanno,che un calciatore professionista può esercitare la sua attività in una nuova società stabilita in un altro Stato membro solo se quest'ultima ha versato alla società di provenienza l'indennità di trasferimento il cui importo è stato convenuto fra di esse o determinato ai sensi dei regolamenti delle federazioni sportive, le dette norme costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. - 101 ... tale conclusione non è inficiata dal fatto che norme sui trasferimenti emanate dall'UEFA nel 1990 hanno disposto che i rapporti economici fra le due società non influiscono sull'attività del calciatore, il quale può giocare liberamente per 1a sua nuova società. Quest'ultima, infatti, resta tenuta a versare l'indennità di cui trattasi, a pena di sanzioni che possono giungere fino alla sua radiazione per debiti; e ciò le impedisce con altrettanta efficacia di ingaggiare un calciatore proveniente da una società di un altro Stato membro senza prima pagare la detta indennità. - 103 ... sebbene 1e norme di cui si discute ... si applichino anche ai trasferimenti fra società facenti parte di federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro e siano analoghe a quelle che disciplinano i trasferimenti fra società aderenti alla stessa federazione nazionale, resta pur sempre il fatto che esse condizionano direttamente l'accesso dei calciatori al mercato del lavoro negli altri Stati membri e in tal modo sono idonee ad ostacolare la libera circolazione dei lavoratori.". Ed ancora sugli effetti della sentenza nel tempo: - "141 Secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione che la Corte da di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dell'art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima dello sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione della stessa norma. - 142 Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità di qualunque interessato di far valere una norma, da essa interpretata, allo scopo di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Tale limitazione può essere ammessa soltanto dalla Corte nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. - 143 Nel caso di specie i peculiari aspetti delle norme emanate dalle associazioni sportive per quanto riguarda i trasferimenti di calciatori fra società di Stati membri diversi, come pure il fatto che le stesse norme, o norme analoghe, si applicavano sia ai trasferimenti fra società aderenti alla stessa federazione nazionale sia ai trasferimenti fra società facenti parte di federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro, possono aver creato una stato d'incertezza quanto alla compatibilità delle dette norme con il diritto comunitario. - 144 Pertanto, considerazioni imperative di certezza del diritto ostano a che situazioni giuridiche che hanno esaurito i loro effetti nel passato siano rimesse in discussione. Occorre prevedere, tuttavia, un'eccezione a favore delle persone che abbiano preso tempestivamente iniziative per salvaguardare i loro diritti. Infine, si deve precisare che la limitazione degli effetti della detta interpretazione può essere ammessa solo per 1e indennità di trasferimento, di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data. - 145 Di conseguenza, si deve statuire nel senso che l'effetto diretto dall'art. 48 del Trattato non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate, o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima;della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.". Nella parte motiva 1a sentenza ha testualmente dichiarato: - "1) L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive, secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione. - 2)............ - 3)L'effetto diretto dall'art. 48 del Trattato CEE non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di - trasferimento, di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.". - Il D.L. 17 maggio 1996 n. 272 ha previsto agli artt. 1 e 3: Art. 1 - 1 - L'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente: - "Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). - - 1. Nel caso di primo contratto può essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. - 2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con 1o stesso atleta. Tale diritto può, essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con 1e modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche dei singoli. - 3. I1 premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, anche dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.". Art. 3 - 1. All'att. 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: - "Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore. - Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai sensi dall'art. 12." - I1 Consiglio Federale, infine, ha abrogato gli artt. 96 bis e 96 ter delle N.O.I.F., che prevedevano rispettivamente l'indennizzo per il tesseramento di calciatori già professionisti in favore di società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e di calciatori già non professionisti in favore di società professionistiche, ed ha varato il nuovo testo degli arti. 97 e 98 del seguente tenore: - "97 - Premio di addestramento e formazione tecnica - Alla Società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da 'professionista', un premio di addestramento e formazione tecnica. - 98 - Ai soli fini della previsione di cui all'art. 3 del D.L. 17 maggio 1995 n. 272, i1 calcato della indennità di preparazione e promozione da iscrivere eventualmente nel bilancio tra le componenti attive in apposito conto sarà effettuato in base ai criteri precedentemente vigenti secondo le modalità applicative contenute nel previgente testo dall'art. 98 delle N.O.I.F. comprese anche quelle connesse alta ivi allegata tabella "A" ed assumendo in ordine alla categoria delle società l'ipotesi di trasferimento tra società della stessa categoria di appartenenza del tesserato (A/A, 8/B, C1/C2, C2/C2). - La suddetta norma è applicabile anche alle società che, nel triennio previsto dalla legge, entrino a far parte del Settore Dilettantistico." - Dopo aver dettagliatamente esposto gli accadimenti che hanno rivoluzionato la materia delle indennità in questione è agevole sintetizzare i principi e le regole che governano la materia stessa: - 1. Non è più prevista una indennità di promozione, di trasferimento o di semplice formazione e tale principio si ricava dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sopra riportata, dal decreto legge citato e dalle novità legislative introdotte dal Consiglio Federale, atti tutti ispirati al rispetto dall'art. 48 del Trattato CEE del 25 marzo 1957 che non tollera limitazioni alla libera circolazione dei lavoratori calciatori professionisti cittadini della Comunità Europea. - 2. E' ora previsto e permesso un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società presso la quale il calciatore abbia svolto attività non professionistica ma esclusivamente dilettantistica o giovanile ed a carico della società che stipula con il calciatore il primo contratto da professionista. Giova sottolineare che il premio non equivale ad indennità, che il presupposto è l'addestramento e la formazione tecnica di un dilettante o giovane e mai 1a promozione, i1 trasferimento o la semplice formazione e che le condizioni sono costituite dalla prima nuova attività da professionista e dalla precedente attività dilettantistica o giovanile, cioè né professionistica né semiprofessionistica. - 3. Sia il decreto legge che una delle nuove disposizioni delle N.O.I.F. contemplano ancora l'indennità di preparazione e promozione ma solo ai fini di consentire eventualmente l'iscrizione in apposito conto del bilancio delle società di calcio e la diluizione in tre esercizi finanziari della possibilità di ammortamento del passivo costituito dalla eliminazione della predetta indennità. - 4. Non è più concepibile un'indennità di preparazione e promozione per il trasferimento di un calciatore professionista e non assume più alcuna rilevanza i1 trasferimento del professionista o la retrocessione per qualsiasi causa della società di appartenenza ad un Settore minore. Solo il passaggio dalla precedente attività dilettantistica o giovanile verso la nuova prima attività professionistica è ritenuto compatibile con un premio che, ripetesi, non è da confondere con una indennità. - 5. Deve essere quindi affrontato il problema degli effetti della citata sentenza e delle menzionate novità legislative, sia in ambito statale che in ambito federale, nel tempo. - La questione è stata affrontata e risolta dalla stessa sentenza delta Corte di Giustizia: - a) non possono essere rimesse in discussione le decisioni giurisdizionali divenute irrevocabili, per cui una sentenza, anche della Giustizia Sportiva, che abbia riconosciuto il diritto alle ora abrogate indennità deve essere eseguita e quel diritto non pub più formare oggetto di contestazione o di ulteriore azione giudiziaria; - b) l'avvenuto adempimento della obbligazione, avendo esaurito il rapporto giuridico, non può del pari formare oggetto di contestazione, per cui non si pub pretendere la restituzione della indennità già corrisposta; - c) ove per l'obbligazione, derivante dalla norme vigenti sulla citata indennità al momento del sorgere dell'obbligazione stessa, sia pendente contestazione giudiziaria od equivalente azione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, devono trovare applicazione le nuove disposizioni. - La litis pendenza, infatti, non consente la formazione di un diritto quesito, dato che quella pretesa indennità è oggetto di contestazione in quanto si riteneva e si ritiene non dovuta e le nuove disposizioni hanno abolito quella indennità. P.T.M. - La Corte Federale, pronunciando sulla interpretazione delle vigenti disposizioni N.O.I.F. in materia di premio di addestramento e formazione tecnica e sulla questione della successione temporale di tali norme rispetto a quelle vigenti al momento della deliberazione di questa Corte del 28.10.1995, emette la seguente pronuncia interpretativa: - "Il sistema normativo risultante dall'abrogazione degli arti. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli arti. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. - Ogni pretesa di corresponsione di tate indennità di preparazione e promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. - Restano ovviamente salvi, secondo i principi generati della successione delle leggi nel tempo,i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. - Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agii Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove Norme. - . Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale l'atleta. ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia 1e denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti".
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