F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 22 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELLE N.O.I.F. IN MATERIA DI INDENNITA’ DI PROMOZIONE E PREPARAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO PROFONDAMENTE INNOVATO DALLA SENTENZA BOSMAN E DALLE NOVITA’ LEGISLATIVE INTERVENUTE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 22 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME
DELLE N.O.I.F. IN MATERIA DI INDENNITA' DI PROMOZIONE E PREPARAZIONE
NEL QUADRO NORMATIVO PROFONDAMENTE INNOVATO DALLA SENTENZA
BOSMAN E DALLE NOVITA' LEGISLATIVE INTERVENUTE.
Il Presidente Federale, con nota del 15 giugno 1996, ha chiesto alla Corte Federale, ai sensi
dall'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, l'interpretazione delle N.O.I.F. in materia di
indennità di preparazione e promozione spettante per calciatori svincolati di diritto a causa del
declassamento della società di appartenenza.
In particolare il Presidente ha innanzi tutto ricordato la pronunciai interpretativa in data 28
ottobre 1995 con la quale questa Corte ha affermato che l'indennità di preparazione e
promozione è dovuta anche nell'ipotesi di svincolo di autorità del calciatore professionista per
mancata iscrizione della società, per 1a quale è tesserato, al campionato di competenza, seguita
da iscrizione ad un campionato minore del Settore Dilettanti.
Ha poi sottolineato come i1 quadro normativo disciplinante l'istituto dell'indennità di
preparazione e promozione sia stato profondamente innovato dai seguenti avvenimenti:
sentenza c.d. "Bosman", pronunciata il data 15 dicembre 1995 dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee sull'interpretazione degli arti. 48, 85 e 86 del Trattato CEE (Trattato di Roma
del 25 marzo 1957);
D.L. 17.5.1996 n. 272 sull'abrogazione della norma che prevedeva la facoltà di stabilire il
versamento di un'indennità di preparazione e promozione in occasione della stipula di un nuovo
contratto con un atleta professionista;
abrogazione da parte del Consiglio Federale degli arti. 96.bis, 96 ter e la modifica degli artt.
97 e 98 delle Norme Organizzative Interne delta F.I.G.C.. ,
Ha, infine, i1 Presidente Federale ravvisata l'opportunità, alla luce delle novità
giurisprudenziali e legislative richiamate, di una nuova pronuncia interpretativa sull'argomento,
elaborata sulla base di un esame complessivo e di dettaglio della riforma intervenuta e delle
varie problematiche giuridico-fattuali sottese nel caso di specie.
Osserva 1a Corte che per maggior chiarezza è opportuno riportare brani della motivazione
ed uno stralcio del dispositivo della citata sentenza, 1e nuove norme introdotte dal menzionato
decreto legge e 1e nuove disposizioni delle N.O.I.F. dopo 1a modifica.
Si legge nella parte motiva della sentenza ai punti:
- "98 (Se) è vero che le norme sui trasferimenti contestate ... si applicano anche ai
trasferimenti di calciatori fra società appartenenti a federazioni nazionali diverse nell'ambito
dello stesso Stato membro e che norme analoghe disciplinano i trasferimenti fra società
appartenenti alla stessa federazione nazionale.
- 99 Tuttavia ... tali norme sono idonee a limitare 1a libera circolazione dei calciatori che
vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro poiché impediscono loro di
lasciare le società cui appartengono, o li dissuadono dal farlo, anche dopo la scadenza dei
contratti di lavoro che li legano ad esse.
- 100 In effetti, prevedendo,come fanno,che un calciatore professionista può esercitare la
sua attività in una nuova società stabilita in un altro Stato membro solo se quest'ultima
ha versato alla società di provenienza l'indennità di trasferimento il cui importo è stato
convenuto fra di esse o determinato ai sensi dei regolamenti delle federazioni
sportive, le dette norme costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
- 101 ... tale conclusione non è inficiata dal fatto che norme sui
trasferimenti emanate dall'UEFA nel 1990 hanno disposto che i rapporti economici fra le
due società non influiscono sull'attività del calciatore, il quale può giocare liberamente per
1a sua nuova società. Quest'ultima, infatti, resta tenuta a versare l'indennità di cui trattasi,
a pena di sanzioni che possono giungere fino alla sua radiazione per debiti; e ciò le
impedisce con altrettanta efficacia di ingaggiare un calciatore proveniente da una società di
un altro Stato membro senza prima pagare la detta indennità.
- 103 ... sebbene 1e norme di cui si discute ... si applichino anche ai trasferimenti fra
società facenti parte di federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro e
siano analoghe a quelle che disciplinano i trasferimenti fra società aderenti alla stessa
federazione nazionale, resta pur sempre il fatto che esse condizionano direttamente l'accesso
dei calciatori al mercato del lavoro negli altri Stati membri e in tal modo sono idonee ad
ostacolare la libera circolazione dei lavoratori.".
Ed ancora sugli effetti della sentenza nel tempo:
- "141 Secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione che la Corte da di una norma di
diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dell'art. 177 del Trattato
chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o
avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva
che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti
giuridici sorti e costituiti prima dello sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione
purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa
all'applicazione della stessa norma.
- 142 Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del
diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la
possibilità di qualunque interessato di far valere una norma, da essa interpretata, allo scopo
di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Tale limitazione può
essere ammessa soltanto dalla Corte nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione
richiesta.
- 143 Nel caso di specie i peculiari aspetti delle norme emanate dalle associazioni sportive per
quanto riguarda i trasferimenti di calciatori fra società di Stati membri diversi, come pure il
fatto che le stesse norme, o norme analoghe, si applicavano sia ai trasferimenti fra società
aderenti alla stessa federazione nazionale sia ai trasferimenti fra società facenti parte di
federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro, possono aver creato
una stato d'incertezza quanto alla compatibilità delle dette norme con il diritto comunitario.
- 144 Pertanto, considerazioni imperative di certezza del diritto ostano a che situazioni
giuridiche che hanno esaurito i loro effetti nel passato siano rimesse in discussione. Occorre
prevedere, tuttavia, un'eccezione a favore delle persone che abbiano preso tempestivamente
iniziative per salvaguardare i loro diritti. Infine, si deve precisare che la limitazione degli
effetti della detta interpretazione può essere ammessa solo per 1e indennità di trasferimento,
di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate o
siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data.
- 145 Di conseguenza, si deve statuire nel senso che l'effetto diretto dall'art. 48 del Trattato
non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento,
di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già pagate, o
siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta
eccezione per coloro che, prima;della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o
esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.".
Nella parte motiva 1a sentenza ha testualmente dichiarato:
- "1) L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni
sportive, secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla
scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di
un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di
trasferimento, di formazione o di promozione.
- 2)............
- 3)L'effetto diretto dall'art. 48 del Trattato CEE non può essere fatto valere a sostegno di
rivendicazioni relative a indennità di
- trasferimento, di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state
già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data,
fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o
esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.".
- Il D.L. 17 maggio 1996 n. 272 ha previsto agli artt. 1 e 3:
Art. 1
- 1 - L'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:
- "Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica).
- - 1. Nel caso di primo contratto può essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un
premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione
sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
- 2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o
giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene
riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con 1o stesso atleta.
Tale diritto può, essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con
1e modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli
atleti ed alle caratteristiche dei singoli.
- 3. I1 premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, anche dalle
società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di
fini sportivi.".
Art. 3
- 1. All'att. 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
- "Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra
le componenti attive, in apposito conto, un massimo pari al valore delle indennità di
preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita
certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in
vigore.
- Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere
all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio
1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai
sensi dall'art. 12."
- I1 Consiglio Federale, infine, ha abrogato gli artt. 96 bis e 96 ter delle N.O.I.F., che
prevedevano rispettivamente l'indennizzo per il tesseramento di calciatori già professionisti
in favore di società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e di calciatori già non
professionisti in favore di società professionistiche, ed ha varato il nuovo testo degli arti. 97
e 98 del seguente tenore:
- "97 - Premio di addestramento e formazione tecnica
- Alla Società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o
giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da
'professionista', un premio di addestramento e formazione tecnica.
- 98 - Ai soli fini della previsione di cui all'art. 3 del D.L. 17 maggio 1995 n. 272, i1 calcato
della indennità di preparazione e promozione da iscrivere eventualmente nel bilancio tra le
componenti attive in apposito conto sarà effettuato in base ai criteri precedentemente vigenti
secondo le modalità applicative contenute nel previgente testo dall'art. 98 delle N.O.I.F.
comprese anche quelle connesse alta ivi allegata tabella "A" ed assumendo in ordine alla
categoria delle società l'ipotesi di trasferimento tra società della stessa categoria di
appartenenza del tesserato (A/A, 8/B, C1/C2, C2/C2).
- La suddetta norma è applicabile anche alle società che, nel triennio previsto dalla legge,
entrino a far parte del Settore Dilettantistico."
- Dopo aver dettagliatamente esposto gli accadimenti che hanno rivoluzionato la materia delle
indennità in questione è agevole sintetizzare i principi e le regole che governano la materia
stessa:
- 1. Non è più prevista una indennità di promozione, di trasferimento o di semplice
formazione e tale principio si ricava dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee sopra riportata, dal decreto legge citato e dalle novità legislative introdotte dal
Consiglio Federale, atti tutti ispirati al rispetto dall'art. 48 del Trattato CEE del 25 marzo
1957 che non tollera limitazioni alla libera circolazione dei lavoratori calciatori
professionisti cittadini della Comunità Europea.
- 2. E' ora previsto e permesso un premio di addestramento e formazione tecnica in favore
della società presso la quale il calciatore abbia svolto attività non professionistica ma
esclusivamente dilettantistica o giovanile ed a carico della società che stipula con il
calciatore il primo contratto da professionista. Giova sottolineare che il premio non equivale
ad indennità, che il presupposto è l'addestramento e la formazione tecnica di un dilettante o
giovane e mai 1a promozione, i1 trasferimento o la semplice formazione e che le condizioni
sono costituite dalla prima nuova attività da professionista e dalla precedente attività
dilettantistica o giovanile, cioè né professionistica né semiprofessionistica.
- 3. Sia il decreto legge che una delle nuove disposizioni delle N.O.I.F. contemplano ancora
l'indennità di preparazione e promozione ma solo ai fini di consentire eventualmente
l'iscrizione in apposito conto del bilancio delle società di calcio e la diluizione in tre esercizi
finanziari della possibilità di ammortamento del passivo costituito dalla eliminazione della
predetta indennità.
- 4. Non è più concepibile un'indennità di preparazione e promozione per il trasferimento di
un calciatore professionista e non assume più alcuna rilevanza i1 trasferimento del
professionista o la retrocessione per qualsiasi causa della società di appartenenza ad un
Settore minore. Solo il passaggio dalla precedente attività dilettantistica o giovanile verso la
nuova prima attività professionistica è ritenuto compatibile con un premio che, ripetesi, non
è da confondere con una indennità.
- 5. Deve essere quindi affrontato il problema degli effetti della citata sentenza e delle
menzionate novità legislative, sia in ambito statale che in ambito federale, nel tempo.
- La questione è stata affrontata e risolta dalla stessa sentenza delta Corte di Giustizia:
- a) non possono essere rimesse in discussione le decisioni giurisdizionali divenute
irrevocabili, per cui una sentenza, anche della Giustizia Sportiva, che abbia riconosciuto il
diritto alle ora abrogate indennità deve essere eseguita e quel diritto non pub più formare
oggetto di contestazione o di ulteriore azione giudiziaria;
- b) l'avvenuto adempimento della obbligazione, avendo esaurito il rapporto giuridico, non
può del pari formare oggetto di contestazione, per cui non si pub pretendere la restituzione
della indennità già corrisposta;
- c) ove per l'obbligazione, derivante dalla norme vigenti sulla citata indennità al momento del
sorgere dell'obbligazione stessa, sia pendente contestazione giudiziaria od equivalente
azione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, devono trovare applicazione le nuove
disposizioni.
- La litis pendenza, infatti, non consente la formazione di un diritto quesito, dato che quella
pretesa indennità è oggetto di contestazione in quanto si riteneva e si ritiene non dovuta e le
nuove disposizioni hanno abolito quella indennità.
P.T.M.
- La Corte Federale, pronunciando sulla interpretazione delle vigenti disposizioni N.O.I.F. in
materia di premio di addestramento e formazione tecnica e sulla questione della successione
temporale di tali norme rispetto a quelle vigenti al momento della deliberazione di questa
Corte del 28.10.1995, emette la seguente pronuncia interpretativa:
- "Il sistema normativo risultante dall'abrogazione degli arti. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione
degli arti. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15
dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato
all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti
disposizioni.
- Ogni pretesa di corresponsione di tate indennità di preparazione e promozione non ha più,
pertanto, fondamento giuridico.
- Restano ovviamente salvi, secondo i principi generati della successione delle leggi nel
tempo,i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di
pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico.
- Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione
giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agii Organi di Giustizia Sportiva,
trovano ugualmente applicazione le nuove Norme.
- . Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e
formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale l'atleta.
ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da
professionista, quale che sia 1e denominazione adottata per tale adempimento sulla base
delle norme allora vigenti".
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