F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 19 novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 14 N. 2 DELLO STATUTO FEDERALE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 19 novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. DI
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 14 N. 2 DELLO STATUTO FEDERALE.
Con nota del 7.11.1996 il Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco
Calcio, premesso che un Componente del Consiglio Federale in carica fino alla data di nomina
del Commissario stesso ha chiesto di conoscere se i membri di detto Consiglio abbiano titolo a
partecipare alla nuova Assemblea Federale Elettiva convocata per il 14.12.1996, ha proposto su
tale questione quesito a questa Corte Federale. In proposito, nella succitata nota si precisa che il
formulato quesito è volto evidentemente a individuare gli effetti che sull'applicazione dall'art.
14, comma 2, dello Statuto Federale (secondo cui partecipano a11'Assemblea della Federazione,
senza diritto al voto, anche i componenti ed i membri di diritto del Consiglio Federale) possano
derivare dalla nomina del Commissario Straordinario.
Al riguardo, osserva la Corte che, per effetto della nomina del Commissario Straordinario e
come risulta espressamente dalla relativa delibera del 12.8.1996, allo stesso sono stati attribuiti
"tutti i poteri degli organi statutari, compresi quelli dell'assemblea", nella considerazione, fra
l'altro, che nel caso in esame non si possa fare riferimento alla prorogatio degli organi federali,
dato che al momento della riunione della Assemblea elettiva si determina la cessazione delle
varie cariche federali (ad eccezione di quelle indicate nell'att. 20, comma 6, dello Statuto), e
che, comunque, la questione della prorogatio è superata dalla constatazione della presenza dei
presupposti: per dar luogo alla nomina del Commissario.
Ritiene questa Corte che, alla luce delle suesposte premesse e considerazioni, non si possa
ragionevolmente dubitare del fatto che, con la nomina del Commissario, si sia voluto, insieme
all'attribuzione allo stesso di tutti i poteri degli organi federali (compresi quelli dell'Assemblea),
statuire altresì la caducazione definitiva degli organi medesimi, non essendo verosimile una loro
persistenza, al di fuori di un regime di prorogatio e senza possibilità di svolgere, nemmeno in
parte, alcuna delle funzioni già di loro pertinenza.
In proposito, si è dell'avviso che 1a partecipazione dei componenti del Consiglio Federale ai
lavori dell'Assemblea, ai sensi del citato art. 14, comma 2, riguardi solo le ipotesi di normale
cessazione del Consiglio stesso per scadenza del termine statutario, nette quali è ammissibile un
sia pur limitato regime di proroga dell'attività dell'organo, ma non anche quelle in cui, per
effetto della nomina del Commissario Straordinario, siano stati attribuiti a questo tutti i poteri,
in via definitiva e con esclusione di ogni forma di proroga dell'attività del Consiglio.
Conclusivamente, la Corte Federale esprime il parere che l'art. 14, comma 2, dello Statuto,
per quanto riguarda il quesito in esame, vada interpretato nel senso:
1) che la partecipazione, senza diritto di voto, all'Assemblea della Federazione dei componenti e
dei membri di diritto del Consiglio Federale riguardi le ipotesi di normale cessazione del
Consiglio stesso per scadenza del termine statutario;
2) che tale partecipazione non possa conseguentemente riferirsi alle ipotesi in cui, per effetto
della nomina di un Commissario Straordinario, cui siano stati attribuiti tutti i poteri degli organi
statutari, si debba ritenere che si sia verificata la caducazione di questi ultimi.