F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ART.l6 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEL COMMA 3 DELL’ART. 6 BIS C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART.l6 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEL COMMA 3 DELL'ART. 6 BIS C.G.S. Con atto del 15.10.1997 il Procuratore Federale, sulla scorta della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della gara Voghera/Pro Patria del 14.9.1997, deferiva l'A.C. Voghera.alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per rispondere della violazione dell'ari 6 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Osservava in proposito il Procuratore Federale che, prima della gara, l'A.C. Voghera aveva omesso di avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle società, in conseguenza del compimento, da parte di sostenitori, di fatti via lenti anche se commessi fuori dallo stadio, e che tale condotta integrava gli estremi della violazione di cui al cennato art. 6 bis, comma 3,de1 Codice di Giustizia Sportiva. Nel procedimento conseguente al deferimento, 1'A.C.Voghera eccepiva la mancata previsione di una sanzione per il fatto contestato dal momento che il nuovo testo dell'art.6 bis, comma 5, non sembrava far riferimento alla fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo. Con Ordinanza del 21.11.1997, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, dopo aver osservato che la volontà del Legislatore Sportivo novellante era quella di mantenere la violazione già prevista allo art.6 bis, comma 5, essendo stata essa riproposta nel nuovo testo dell'art. 6 bis, al comma 3, ha, adesso segnalato al Presidente Federale 1'opportunità di richiedere alla Corte Federale una interpretazione univoca dell'art.6 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nella parte riguardante l'esistenza, o meno, di una sanzione per la violazione di cui al medesimo art.6 bis, comma 3. Con atto del 9.1.1998 il Presidente Federale ha investito la Corte Federale della questione. L'art.6 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo previgente alle modifiche introdotte il 9.2.1995, nel disciplinare, secondo quanto espressamente previsto nella rubrica, una serie di ipotesi di responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti, disponeva al comma 5, che "prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle società in conseguenza del compimento , da parte dei sostenitori, di fatti violenti, anche se commessi fuori dallo stadio". Secondo i1 medesimo art. 6, la violazione di quanto disposto dal comma 3 era punita con la sanzione dell'ammenda di L. 25.000.000 (art.6, comma 7). Veniva, in questo modo, prevista una identica sanzione per illeciti diversi (art.6, comma 7, cit.), fra i quali anche quelli eventualmente commessi dalle società nell'intrattenere rapporti con gruppi organizzati di sostenitori al di fuori delle condizioni espressamente precisate dal Codice di Giustizia Sportiva (art.6, comma 1), e nel non procedere immediatamente alla sospensione con i gruppi di sostenitori organizzati ai quali appartengono persone responsabili di fatti violenti (art.6, comma 1). I1 sistema così descritto è stato, peraltro, profondamente mutato a seguito delle modifiche introdotte il 9.2.1995. I1 nuovo testo dell'art.6 bis, contiene, infatti, adesso, al comma 1, un generale divieto, per le società, di intrattenere rapporti di sostegno con gruppi, organizzati e non, di sostenitori, mentre la violazione di tale precetto è sanzionata con l'ammenda fino a lire 100.000.000 e, nei casi di reiterata collusione, con la misura dell'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse (art.6, comma 5): con sanzioni, cioè, ben più gravi, rispetto a quelle previste dall'originario art.6 bis in relazione al fatto di quelle società che avessero, al di fuori dei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, intrattenuto o proseguito rapporti con propri sostenitori. Lo stesso nuovo testo dell'art.6 bis prevede, altresì, come già il precedente, altre ipotesi di responsabilità delle società, nel quadro della prevenzione di fatti violenti (art.6, comma 2: esposizione di scritte o simboli incitanti alla violenza; art.6, comma 4: dichiarazioni e comportamenti di dirigenti, soci e tesserati che possano contribuire a determinare fatti di violenza), nonché le relative sanzioni (art.6 bis, comma 5). I1 cennato nuovo testo dell'art.6 bis, dispone, infine, come già il precedente,.l'obbligo delle società di avverti re il pubblico,prima dell'inizio della gara, delle sanzioni previste per le società nel caso di compimento, da parte dei sostenitori, di fatti violenti (art.6 bis, comma 3), ma non prevede espressamente, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, una sanzione specifica per la violazione di tale obbligo. Tale essendo il quadro normativo, appare evidente che il quesito prospettato consiste nello stabilire quale sia la sanzione predisposta dal Codice di Giustizia Sportiva per la violazione del precetto contenuto nell'att. 6 bis, comma 3. A1 riguardo, deve, innanzi tutto essere osservato che non può essere condivisa la tesi, sostanzialmente adombrata nell'ordinanza di rimessione, di un "errore materiale" nella riformulazione del cennato art.6 bis, con conseguente erronea omissione dell'indicazione della sanzione per la violazione dell'art.6 bis, comma 3; sanzione che, invece, potrebbe essere individuata in quella contenuta "nell'art.6 bis comma 5, nella misura prevista per la violazione di cui al comma 5". Ed infatti, mentre dello "errore materiale" in tal modo profilato non appare sussistere alcuna traccia, appare evidente che la tesi prospettata nell'ordinanza di rimessione sembra trovare il proprio tacito fondamento logico nella necessità di mantenere, nel nuovo testo dell'art.6 bis, quanto al rapporto fra precetto e sanzione, lo "schema" già presente nel testo previgente del medesimo articolo. L'art.6 bis, vecchio testo, infatti, adottava uno schema che sottoponeva alla medesima sanzione il fatto delle società che intrattenevano o proseguivano rapporti con i propri sostenitori al di fuori delle condizioni previste dal codice ed il fatto della società che avesse omesso di avvertire il pubblico, prima della gara, delle sanzioni previste per il compimento, da parte dei sostenitori, di fatti violenti; allo stesso modo, i1 nuovo testo dell'art.6 bis dovrebbe essere caratterizzato dal medesimo schema logico, sicché la sanzione per la violazione del disposto del comma 3 dovrebbe essere identificata in quella prevista per la violazione del divieto di intrattenere rapporti con i sostenitori (art.6 bis, comma 1), mentre l'omesso richiamo, nella prima parte del comma 5 - concernente 1e sanzioni applicabili - a11'illecito di cui a1 comma 3 dovrebbe, appunto, essere attribuito ad.un mero "errore materiale". In contrario, deve, peraltro, essere osservato che non sussiste alcuna ragione, logica o giuridica, per la quale la soluzione adottata dal vecchio testo dall'art. 6 bis, con riferimento al sistema sanzionatorio per gli illeciti concernenti la responsabilità delle società per la prevenzione di fatti violenti, debba trovare posto anche nel "sistema" previsto dal nuovo art. 6 bis. Si deve, anzi, osservare che un tal modo di procedere non avrebbe alcun senso nel nuovo sistema introdotto a seguito delle modifiche del 9.2.1995. Ed infatti, il testo dell'art.6 bis previgente a tale data sottoponeva alla medesima sanzione (l'ammenda fino a L. 25.000.000), oltre all'omesso avvertimento del pubblico,da parte delle società, delle sanzioni previste per ì fatti di violenza dei sostenitori, il mancato rispetto, da parte delle società, delle con_ dizioni per intrattenere o proseguire ì rapporti di sostegno con i propri sostenitori: rapporti, questi che, nel rispetto delle cennate condizioni, dovevano essere considerati leciti. Una situazione del genere è del tutto venuta meno a seguito delle modificazioni introdotte nel febbraio 1995, dal momento che il nuovo testo dell'art.6 bis prevede, adesso,un nuovo generale divieto per le società - prima inesistente - di intrattenere rapporti di sostegno con i propri sostenitori e sanziona tale (nuovo) divieto con una nuova e più severa sanzione, consistente nell'ammenda di L. 100.000.000,ovvero, nell'obbligo di disputare una o più gare a por te chiuse. Sarebbe allora del tutto illogico ritenere che una nuova sanzione, prevista per un nuovo illecito, debba estendersi a disciplinare anche la violazione di cui al comma 3 del nuovo testo dell'art.6 bis, e cioè un illecito già in precedenza previsto, ed in precedenza sottoposto ad una diversa meno grave sanzione, applicabile anche ad una disciplina meno rigorosa, e non più evidente, dei rapporti fra società e sostenitori organizzati. I1 nuovo testo dell'art.6 bis ha, pertanto, da una parte abrogato gli i1lecìti già previsti dall'art.6 bis, commi 1 e 4, vecchio testo, sostituendoli con una più ampia e rigorosa fattispecie (art.6 bis, comma l, nuovo testo); dall'altra, ha sottoposto la nuova fattispecie, e soltanto essa, ad una nuova più dura sanzione (art.6 bis, comma 5, nuovo testo). Lo stesso nuovo testo dell'art.6 bis ha mantenuto, invece, inalterata la previsione dell'obbligo, per 1e società, di avvertire i1 pubblico delle sanzioni previste in caso di compimento, da parte dei sostenitori, di fatti violenti; ma, avendo, in via generale, con una nuova previsione, ritenuti illeciti i rapporti di sostegno, finanziario, economico o di altra utilità, tra società e sostenitori, non ha ritenuto di estendere la nuova sanzione per tale fattispecie previste a quella, già sanzionata in precedenza ed ora disciplinata dall'art.6 bis, comma 3. In tale situazione, il Collegio ritiene che la sanzione per la fattispecie disciplinata dal nuovo testo dell'art.6 bis, comma 3, debba essere rinvenuta nel1'art.8 del Codice di Giustizia Sportiva, che costituisce norma di chiusura del sistema per quanto riguarda l'identificazione delle sanzioni a carico delle società. L'art.8 identifica, infatti, elencandole espressamente, le sanzioni applicabili nei confronti delle società che si rendano responsabili della violazione "delle norme della Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione vigente". La stessa norma precisa, altresì, che le società sono punibili "con una o più" delle sanzioni previste e "secondala natura e la gravità dei fatti commessi" L'art.8 del Codice di Giustizia Sportiva fornisce, pertanto, il quadro generale del sistema sanzionatorio previsto nei confronti delle società e delle regole volte ad indirizzare la discrezionalità degli organi giudicanti nell'applicazione di esse. L'art.6 bis (nuovo testo) ritaglia, peraltro, nell'ambito di tale quadro generale, una speciale disciplina sanzionatoria per alcuni casi di responsabilità delle società nella prevenzione di fatti violenti, identificando le sanzioni applicabili e fissandone il limite massimo, sicché appare evidente che, nell'assenza di una specifica norma volta ad identificare la sanzione per il fatto di cui all'art.6 bis, comma 3, debba trovare applicazione la generale disciplina predisposta dal cennato art.8 del Codice. Nell'identificare la sanzione applicabile alla violazione dell'art.6 bis, comma 3 (nuovo testo), e nel determinarne la misura, gli organi giudicanti terranno, peraltro, conto del criterio generale enunciato dal medesimo art.8, primo comma, mentre utili indicazioni potranno essere tratte dalla considerazione delle specifiche sanzioni che il Codice ha voluto riservare alle altre ipotesi di responsabilità delle società per 1a prevenzione di fatti violenti. Pertanto, la Corte Federale ritiene che la sanzione applicabile per 1'ipotesi di violazione di cui all'art.6 bis comma 3 C.G.S. debba essere rinvenuta nello art.8 C.G.S.
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