F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 N. 1 LETT.B) C.G.S., DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ DELL’ART. 26 COMMA 9, ULTIMA PARTE C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 30 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 N. 1 LETT.B) C.G.S., DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELL'ART. 26 COMMA 9, ULTIMA PARTE C.G.S. Alla riunione del 15.4.1998 1a Corte Federale è stata chiamata dal Presidente Federale, a seguito della richiesta del 6.3.1998 (prot.n. 5.320/98), a pronunciarsi sulla legittimità dall'art. 26 comma 9, ultima parte, del Codice di Giustizia Sportiva. Con la richiesta sopra richiamata i1 Presidente Federale individuava due profili di pretesa illegittimità sui quali la Corte Federale è chiamata ad esprimere il suo giudizio a norma del dettato dall'art. 16 n. l, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. I1 Presidente Federale ravvisa la possibile illegittimità della norma che vieta il reclamo con procedura d'urgenza avverso 1e squalifiche per una giornata effettiva di gara laddove la disposizione dall'art. 26 n.9 C.G.S. non consente il reclamo d'urgenza avverso le squalifiche per una giornata che non sono conseguenti ad un provvedimento di espulsione decretato dall'arbitro nel corso della gara. Altro profilo di illegittimità viene individuato dal quesito del Presidente Federale nella disparità di trattamento che potrebbe determinarsi tra soggetti, colpiti dalla stessa sanzione, che, per circostanze contingenti (quali, ad esempio,la sospensione dei campionati), possano utilmente reclamare in via ordinaria. A1 fine di verificare la illegittimità o meno dall'art. 26 comma 9, ultima parte, del Codice di Giustizia Sportiva occorre muovere dall'analisi del testo dell'articolo in esame, relativo alla regolamentazione del giudizio di secondo grado. Esso così recita, nella sua ultima stesura modificata alla data del 30 giugno 1997: "Per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni Disciplinari presso la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti, esclusi quelli relativi ai Tornei minori ed ai Campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto con comunicazione telegrafica alla competente Commissione Disciplinare entro le ore 12 del giorno seguente a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione; contemporaneamente deve essere avvisata telegraficamente la eventuale controparte, la quale può formulare anche telegraficamente le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Commissione Disciplinare prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Commissione Disciplinare, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo l'arrivo alla Commissione medesima del telegramma di reclamo; possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della trattazione. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo il caso che il provvedimento di squalifica si assuma irrogato a soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione." In particolare,ciò che ha determinato la richiesta del Presidente Federale e la conseguente analisi della Corte Federale è 1a fase del procedimento di urgenza, il quale non può essere richiesto nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo il caso che i1 provvedimento si assuma irrogato a soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso la infranzi- one. La modifica inserita nell'ultima parte del punto 9 dall'art. 26 prende le mosse dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n. 704 del 27 luglio 1994. Con quella delibera, integrante la rideterminazione dei principi degli Statuti Federali, venivano, nella seconda parte, chiariti i principi informatori della Giustizia Sportiva. In detta disposizione si prevedeva: "il diritto all'impugnativa di tutti. i provvedimenti sanzionatori e cautelari" unica eccezione prevista è "la squalifica per una giornata di gara, quando dovesse risultare oggettivamente impossibile l'espletamento del secondo grado di giudizio". Le direttive impartite dal C.O.N.I. fasciavano, quindi, alle singole Federazioni, nell'ambito del loro potere discrezionale, l'applicazione concreta di tale principio. In detto ambito ed in virtù dei principi sanciti dal Comitato Olimpico, la Federazione ha inteso innovare le procedure dettate per i procedimenti cautelaci, nel modo previsto dall'ultima parte del punto 9 dall'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola con il suo dettato l'intera materia dei procedimenti di seconda istanza. La scelta fatta dai conditores della Federazione non appare, però, in alcun modo illegittima, in quanto il dettato della norma in esame è legato a ragioni di economia processuale ed è il portato dell'impossibilità, connessa a profi1i temporali, di poter far svolgere il doppio grado di giudizio "in caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori..." con l'unica eccezione dei procedimenti relativi agli errori di persona, che costituendo una fattispecie di natura "eccezionale" non sono tali da determinare un appesantimento della macchina processuale. Alla luce di queste considerazioni è ora necessario verificare in concreto se sussistano i profili di illegittimità paventati dal Presidente Federale nella sua richiesta del 6.3.1998. Invero, dall'analisi sin qui svolta e dai criteri ispiratori del C.O.N.I., dettati con la delibera n. 704 del 27.7.1994, non sussiste alcun profilo di illegittimità della norma in esame che appare perfettamente rispondente sia ai dettami della normativa statutaria, che ai principi ispiratori del C.O.N.I.. Del resto non sono ravvisabili, in concreto, neppure le ipotetiche questioni di disparità di tutela contenute nella istanza del Presidente Federale, in quanto a parità di condizioni garantisce a tutti i tesserati l'identica tutela sotto il profilo procedimentale. In conclusione, sul quesito proposto dal Presidente Federale, in data 6 marzo 1998, in merito alla legittimità del dettato dell'ultima parte del nono comma dall'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale, nella riunione del 15 aprile 1998, ha ritenuto che non sussiste detta illegittimità in quanto detta norma non contrasta, né con la normativa statutaria, né con i principi generali dettati dal C.O.N.I., in materia di Giustizia Federale, nella seconda par te, lettera bì, della delibera del 27 luglio 1994 n. 704.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it