F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 18 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESSENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL’ART. 9, COMMA 9, C.G.S., RELATIVA ALL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DI SQUALIFICA AD UN CALCIATORE ORIGINATA NON DA INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO DELLA GARA, BENSI’ DA DICHIARAZIONI E SUCCESSIVO DEFERIMENTO.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 18 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESSENTE DELLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELL'ART. 9, COMMA 9, C.G.S., RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DI SQUALIFICA AD UN CALCIATORE ORIGINATA NON DA INFRAZIONI COMMESSE NEL CORSO DELLA GARA, BENSI' DA DICHIARAZIONI E SUCCESSIVO DEFERIMENTO. Sul quesito sottoposto dal Presidente Federale circa l'interpretazione dell'art.9 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale ritiene che la sanzione inflitta per un illecito comunque connesso ad una gara diversa da quella della Coppa Italia debba essere scontata in gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, ciò in quanto il Codice di Giustizia Sportiva pone uno stretto collegamento tra il tipo di competizione cui l'illecito è relativo, o comunque fa riferimento, e l'assolvimento della sanzione.
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