F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 31 ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA FEDERALE DI CUI AL COM. UFF. N. 123/A DEL 30.6.1998, INERENTE 1L TESSERAMENTO E L’IMPIEGO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI NEL CAMPIONATO DI SERIE B PER LA SOLA STAGIONE SPORTIVA 1998/99.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 31 ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA FEDERALE DI CUI AL COM. UFF. N. 123/A DEL 30.6.1998, INERENTE 1L TESSERAMENTO E L'IMPIEGO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI NEL CAMPIONATO DI SERIE B PER LA SOLA STAGIONE SPORTIVA 1998/99. La Corte Federale, sulla richiesta del Presidente della F.I.G.C. di interpretazione della norma in epigrafe riportata, così decide: "Per la sola stagione sportiva 1998/99, periodo temporale a cui si riferisce la norma derogatoria di cui alla delibera riportata nel Com. Uff n. 123/A del 30 giugno 1998, deve ritenersi consentito ad una società di Serie B il tesseramento di un calciatore extracomunitario di età superiore ai 21 anni, qualora la società stessa abbia già tesserato, nella stagione precedente, un solo calciatore extracomunitario di età inferiore ai 21 anni al momento del tesseramento, anche se nel frattempo quest'ultimo calciatore abbia superato il 21.mo anno".
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