F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHESTA DEL PRESII7ENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMIA FEDERALE DI CUI AL COM. UFF. N. 123/A DEL 30.6.1998, INERENTE IL TESSERAMENTO E L’IMPIEGO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI NEL CAMPIONATO DI SERIE B PER LA SOLA STAGIONE SPORTIVA 1998/99
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICHESTA DEL PRESII7ENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A)
C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMIA FEDERALE DI CUI AL COM. UFF. N.
123/A DEL 30.6.1998, INERENTE IL TESSERAMENTO E L'IMPIEGO DI CALCIATORI
EXTRACOMUNITARI NEL CAMPIONATO DI SERIE B PER LA SOLA STAGIONE
SPORTIVA 1998/99
Con nota 23.10.1998 prof. n. 1159-1, il Presidente Federale ha posto a questa Corte quesito
sull'interpretazione del punto d) della delibera del Consiglio Federale, pubblicata con C.U. n. 123/A
del 30 giugno 1998.
Si tratta di disposizione transitoria, limitata alla stagione sportiva 1998/99, in deroga alla
disposizione contenuta nell'att. 40, comma 7, NOIF, già in vigore dal 28.6.1997 (C.U. n.61/A), che
prevede, per le società che disputano il Campionato di Serie B, la facoltà di tesseramento e quindi di
inserimento nell'elenco di cui all'art.61 N.O.I.F., nonché di utilizzo, di un solo calciatore
extracomunitario.
La disposizione transitoria consente alle società che ora disputano il Campionato di Serie B,
il tesseramento ed inserimento nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 N.O.I.F., di non più di due
calciatori extracomunitari, dei quali uno di età inferiore agli anni 21 al momento del tesseramento.
La lettera d) di tale norma transitoria stabilisce poi che se una società di Serie B "ha già
tesserato un solo calciatore extracomunitario di età inferiore ai 21 anni, potrà tesserare un altro
calciatore extracomunitario"; specularmente (lettera e), se una società di Serie B "ha già tesserato
un solo calciatore extracomunitario di età superiore ai 21 anni, potrà tesserare esclusivamente un
calciatore extracomunitario di età inferiore agli anni 21 al momento del tesseramento".
La Corte osserva:
- le disposizioni contenute sub d) e sub e) della norma transitoria di cui si tratta sono speculari
e si integrano a vicenda per cui, pur se le parole "inferiore ai 21 anni" della prima non sono
seguite, come invece lo sono nella seconda, dal termine "al momento del tesseramento",
tuttavia questo deve intendersi sottinteso nella prima disposizione che diversamente sarebbe
priva dell'essenziale indicazione del momento dì riferimento;
- quanto al disposto contenuto sub d) si pone, poi, la necessità di individuare quale sia lo
spazio temporale entro il quale si deve collocare il tosi detto "momento del tesseramento"
del"già tesserato", di conoscere cioè quale retroattività rispetto all'entrata in vigore della
norma transitoria debba darsi a questo tesseramento. Più precisamente, se con l'espressione
"già tesserato" di età inferiore ai 21 anni al momento del tesseramento, si intenda solo il
calciatore che venne tesserato nella stagione sportiva 1997/1998, al termine della quale entra
in vigore la norma transitoria, o se debba intendersi anche il tesserato nelle stagioni sportive
precedenti, purché avesse meno di 21 anni nel momento del tesseramento;
- l'art.40, comma 7, N.O.I.F., nella nuova formulazione in vigore dal 28.6.1997 (C.U. n.61/A)
ha introdotto anche per le società di Serie B, prima escluse, la facoltà di tesseramento di un
calciatore extracomunitario. La norma ha potuto avere applicazione solo e per la prima volta nella
stagione sportiva successiva 1997/1998, in quanto entrata in vigore soltanto due giorni prima del
termine della precedente stagione.
Pertanto non può essere dubbio che l'espressione "già tesserato" vada interpretata come
calciatore di età inferiore ai 21 anni tesserato nella stagione sportiva 1997/1998, perché in
precedenza le società di Serie B non potevano tesserare calciatori extracomunitari.
Per questi motivi la Corte Federale, sulla richiesta del Presidente della F.I.G.C. di
interpretazione della norma in epigrafe riportata, così decide:
"Per la sola stagione sportiva 1998/99, periodo temporale a cui si riferisce la norma
derogatoria di cui alla delibera riportata nel Com. Uff. n. 123/A del 30 giugno 1998, deve ritenersi
consentito ad una società di Serie B il tesseramento di un calciatore extracomunitario di età
superiore ai 21 anni qualora la società stessa abbia già tesserato, nella stagione precedente, un solo
calciatore extracomunitario di età inferiore ai 21 anni al momento del tesseramento, anche se nel
frattempo quest'ultimo calciatore abbia superato il 21.mo anno".
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it RICHESTA DEL PRESII7ENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMIA FEDERALE DI CUI AL COM. UFF. N. 123/A DEL 30.6.1998, INERENTE IL TESSERAMENTO E L’IMPIEGO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI NEL CAMPIONATO DI SERIE B PER LA SOLA STAGIONE SPORTIVA 1998/99"