F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 17/CF del 10 maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA’ DELL’ART. 10, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 23, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 17/CF del 10 maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITA' DELL'ART. 10, COMMA 5, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 23, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE Con lettera del Presidente Federale, in base ali art. 16, lettera b, del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale è stata chiamata a giudicare sulla legittimità dall'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F., in relazione all'articolo 23, comma 1, dello Statuto Federale sui requisiti e le incompatibilità per la elezione a cariche federali. Al riguardo la Corte Federale ha osservato che la norma delle N.O.I.F. è da considerarsi integrativa e non contraddittoria con quanto disposto dallo Statuto Federale, regolarmente in vigore dopo l'approvazione del C.O.N.I.. La norma dall'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F. deve infatti, con normale procedimento di interpretazione sistematica, essere letta congiuntamente con quanto disposto dell'art. 23, comma 1, dello Statuto. II combinato disposto conduce infatti ad una formulazione complessiva del seguente tenore: "non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrono in delitti non colposi sanzionati con condanna del giudice penale" (art. 10, comma 5, N.O.I.F.) che comporti la perdita "della capacità elettorale politica attiva e passiva" (art. 23, comma 1, dello Statuto). Per quanto concerne il possesso di tale capacità e le cause della sua perdita è evidente che lo Statuto opera un rinvio recettizio mobile alle disposizioni di legge che regolano l'elettorato politico. Così come è evidente che lo statuto ricomprenda nella sua previsione anche cause di ineleggibilità diverse da quelle originate da condanna penale (e si ponga pertanto, anche sotto questo profilo - non rilevante peraltro ai fini del presente giudizio - in rapporto di necessaria integrazione con le N.O.I.F.). Di conseguenza, la norma dall'art. 10, comma 5, delle N.O.I.F. intanto può essere considerata legittima in quanto consente la predetta integrazione. Una considerazione autonoma di tale norma condurrebbe infatti ad una evidente violazione statutaria, perché porterebbe ad allargare anche ai delitti non colposi che non comportano la perdita della capacità elettorale politica attiva e passiva, l'ineleggibilità a cariche federali. Si verificherebbe, cioè, una insanabile contraddizione con lo Statuto, in una materia, quale quella della restrizione dei diritti, che non consente di essere ampliata attraverso una normativa di rango inferiore a quello della prescrizione principale. L'applicazione integrata della disposizione delle N.O.I.F. e della disposizione statutaria consente, invece, di giudicare statutariamente legittima tale norma secondaria. P.Q..M. "la Corte Federale giudica legittima la norma contenuta nell'att. 10, comma 5, delle N.O.I.F., in quanto tale norma è compatibile, per combinato disposto, con I'art. 23, comma 1, dello Statuto, con riferimento al possesso della capacità elettorale politica attiva e passiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge."
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