F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 19/CF del 22 giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 19/CF del 22 giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1
LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F.
La Corte Federale dichiara:
""L'art. 40, comma 4°, delle N.O.I.F. va interpretato nel senso che l'ipotesi ivi prevista e
sanzionabile concerne il solo caso in cui il calciatore "nella stessa stagione sportiva" sottoscriva
richieste di tesseramento per più società e non può estendersi al diverso caso in cui un calciatore,
già tesserato, sottoscriva richiesta per altra e diversa società.
In tale ultima ipotesi il calciatore sarà sanzionabile ai sensi del disposto di cui all'att. 4, comma 7,
del Codice di Giustizia Sportiva, solo se avrà conseguito, anche per errore dell'ufficio federale, un
altro tesseramento, a causa della violazione del divieto di cui all'att. 40, comma 4, N.O.I.F. (primo
periodo)"".