F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETA2lONE DELL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1
LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETA2lONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F.
II Presidente Federale, con nota 23.12.1998 Prot, 5.1336/98, ha richiesto a questa Corte
l'interpretazione dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per conoscere se l'applicazione delle sanzioni
del Codice di Giustizia Sportiva, che l'ultimo periodo di tale comma espressamente prevede per
l'ipotesi in cui il calciatore sottoscriva richiesta di tesseramento per più società nella stessa stagione
sportiva, possa estendersi anche al caso in cui un calciatore, con tesseramento già perfezionato ed in
atto per una determinata società, sottoscriva richiesta per altra e diversa società.
La Corte osserva:
nella disciplina delle N.O.I.F. sul tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, l'assoluto divieto
del contemporaneo tesseramento per più società, (salvo espressa deroga ed eccezione contenuta
nell'att. 41, comma 4, sul tesseramento militare) costituisce uno dei cardini dell'ordinamento nella
materia, che ha per fine la tutela della regolarità dello svolgimento delle gare, ritenuto fondamentale
per l'attività sportiva.
Tanto ciò è vero che, oltre alla misura amministrativa della revoca del tesseramento, quando
lo stesso violi il divieto (art. 42 N.O.I.F.), le norme del Codice di Giustizia Sportiva prevedono
gravi sanzioni disciplinari quali la perdita della gara, cosiddetta "punizione sportiva", o la
penalizzazione di un punto in classifica (art. 7 commi 5 e 8 Cod. Giust. Sport.) da irrogarsi,
rispettivamente, alla Società che ha fatto disputare la gara a un calciatore privo di legittimo titolo o
a calciatore del quale la F.I.G.C. abbia a revocare successivamente il tesseramento.
Ciononostante, salvo quanto segue, l'ipotesi del calciatore già tesserato per una società,
quindi non libero da vincolo se "non professionista" e da vincolo di contratto se "professionista",
che richieda tesseramento per altra e diversa società, non è sanzionata dalla norma oggetto di
interpretazione.
II comma 4 dall'art. 40 N.O.I.F. (ultimo periodo) dichiara sanzionabile una fattispecie,
"richiesta" di tesseramento per più società nella stessa stagione sportiva, del tutto diversa da quella
della contemporaneità di tesseramento per più società; quest'ultima presuppone che la richiesta sia
stata accolta e che quindi si sia realizzata la contemporaneità dei tesseramenti.
Infatti la richiesta precede il tesseramento che si ha solo con l'accoglimento della stessa,
quindi la pluralità di richieste non va confusa con la pluralità di tesseramenti.
Nel caso in esame la richiesta di calciatore già tesserato per altre società dovrà essere
respinta senza applicazione di sanzione perché la disposizione contenuta nell'art. 40, comma 4,
N.O.I.F., che attiene alla richiesta di tesseramento per più società nella stessa stagione sportiva è di
stretta interpretazione e non va estesa al caso in cui un calciatore, con tesseramento già perfezionato
ed in atto con altra società, sottoscriva richiesta per altra e diversa società.
Ciò non significa peraltro che tale calciatore sia immune da sanzione ove la richiesta venga
accolta e si venga così a verificare la contemporaneità di tesseramenti assolutamente vietata dallo
stesso art. 40, comma 4, N.O.I.F. (primo periodo).
Come è giurisprudenza pacifica degli Organi di giustizia sportiva la violazione del divieto
rende applicabile la sanzione prevista dell'art. 4, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva a
carattere residuale, il quale commina la squalifica per un periodo non inferiore ad un mese per "le
altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramento", peraltro in specifica
applicazione del generale principio di sanzionabilità delle violazioni dello Statuto, dei Regolamenti
Federali e di ogni disposizione vigente contenute nell'art. 9, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva.
Per questi motivi la Corte dichiara:
L'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., va interpretato nel senso che l'ipotesi ivi prevista e sanzionabile
concerne il solo caso in cui il calciatore "nella stessa stagione sportiva" sottoscriva richieste di
tesseramento per più società e non può estendersi al diverso caso in cui un calciatore, già tesserato,
sottoscriva richiesta per altra e diversa società.
In tale ultima ipotesi il calciatore sarà sanzionabile ai sensi del disposto di cui all'att. 4,
comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, solo se avrà conseguito, anche per errore dello Ufficio
federale, un altro tesseramento, a causa della violazione del divieto di cui all'att. 40, comma 4,
N.O.I.F. (primo periodo).