F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 1 dicembre 1999 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22, 30 E 35 COMMA 2 C.G.S., IN ORDINE ALL’INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA COMPETENTE NEL GIUDIZIO DI ILLECITO SPORTIVO E AMMINISTRATIVO COINVOLGENTE SOCIETA’ DI PURO SETTORE GIOVANILE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 1 dicembre 1999 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22, 30 E 35 COMMA 2 C.G.S., IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA COMPETENTE NEL GIUDIZIO DI ILLECITO SPORTIVO E AMMINISTRATIVO COINVOLGENTE SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE Con lettera 30.10.1999 il Presidente Federale, ai sensi dall'art. 16, comma 1/a, del Codice di Giustizia Sportiva, ha chiesto interpretazione univoca delle norme in materia di competenza dell'Organo di 2° Grado della giustizia sportiva a giudicare fatti di illecito verificatisi in occasione dello svolgimento delle gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in sede regionale. Si ipotizza, nella specie, un contrasto tra gli arti. 17 del Regolamento di detto Settore e 22, comma 4/b e comma 5, C.G.S., da un lato, e gli arti. 30 e 35, comma 2, C.G.S., dall'altro. Più precisamente si afferma che l'art. 17 del Regolamento del predetto Settore, non distinguendo tra tipi di violazione, verrebbe a identificare nel Giudice Sportivo di 2° Grado, l'organo di primo grado per fatti di illecito occorsi nell'attività sportiva regionale, fermo restando la competenza della Commissione Disciplinare per l'attività in campo nazionale. Confermerebbe tale interpretazione I'art. 22, comma 4/b, C.G.S., sulle funzioni della Procura Federale, laddove appunto, senza distinzione di sorta, si prevede che questa, ricevuti gli atti dall'Ufficio Indagini, dispone il deferimento "alla competente Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica)"; parimenti il comma 5 che indica quali competenti a giudicare delle violazioni oggetto di deferimento, la Commissione Disciplinare (o il Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica). Per contro nel Codice di Giustizia Sportiva gli arti. 30, sotto il Titolo VI che tratta del procedimento per illecito sportivo ed amministrativo, e 35, sotto il Titolo VIII che tratta della disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, stabiliscono la competenza esclusiva della Commissione Disciplinare,nonché le speciali norme procedimentali, per i giudizi di illecito sportivo. La Corte osserva: l'art. 27, comma 3, dello Statuto Federale, stabilisce che le Commissioni Disciplinari "giudicano in secondo grado. sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi e giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate". La competenza esclusiva per materia delle Commissioni Disciplinari per i giudizi di illecito sportivo è pertanto statutariamente determinata. L'att. 30, anzi l'intero Titolo VI, e l'art. 35, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, costituiscono corretta applicazione della norma statutaria, e dettano, con carattere di specialità rispetto alle norme generali, diverse regole per il procedimento di illecito. Pertanto l'art. 17 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, così come i richiamati commi 4/b e 5 dall'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva ove portassero ad una interpretazione conflittuale, come ipotizzato, sarebbero illegittimi per contrasto con la norma statutaria. Non pare tuttavia alla Corte che le richiamate disposizioni dall'art. 22 C.G.S. possano portare conforto alla tesi della competenza del Giudice Sportivo di 2° Grado per gli illeciti sportivi. La norma non è intesa a fissare le competenze degli organi giudicanti, ma a disciplinare le funzioni e rapporti della Procura Federale con gli organi giurisdizionali, destinatari dei deferimenti promossi dalla stessa Procura; né va trascurato che il comma 3° indica la Commissione Disciplinare e non altri giudici, quale destinataria dei deferimenti per illecito sportivo. L'accostamento del Giudice Sportivo di 2° Grado alla Commissione Disciplinare nei commi 4/b e 5 della norma in esame, quali destinatari dei deferimenti da parte della Procura Federale, non può confortare la tesi di una loro pari competenza anche in materia di illecito sportivo. Questo, sia per il valore di esclusione del precedente comma 3, sia perché l'accostamento trova la propria spiegazione nel fatto che entrambi i giudici, per disposizione di carattere generale, giudicano in primo grado altre violazioni che non costituiscono illecito sportivo o amministrativo (art. 19, comma 2, richiamato per il Giudice Sportivo di 2° Grado dell'art. 35, comma 3, C.G.S.). II contenuto, poi, dall'art. 17 del Regolamento in esame è solo in apparente contrasto con le correlative norme dello Statuto e del Codice dì Giustizia Sportiva. I Regolamenti delle Leghe e dei Settori, con eccezione dì quello dell'Associazione Italiana Arbitri, che ha autonomia operativa e disciplinare (art. 26, comma 2, dello Statuto Federale), non possono dettare regole sulla giustizia sportiva, disciplina riservata al Codice di Giustizia Sportiva, diretta ed immediata emanazione del Consiglio Federale (art. 21, comma 2, dello Statuto Federale). E' quindi alla stregua di tale ineludibile principio che vanno considerati ed interpretati i disposti di quelle norme, come l'art. 17 del Regolamento in esame, che, ciononostante, trattano della giustizia sportiva e dei relativi organi. In questo caso esse vanno interpretate finché possibile, perché altrimenti sarebbero illegittime in radice, in coerenza ai dettati ed ai principi sopra ricordati. Talché la lettura dall'art. 17, liberata dagli altri ininfluenti, per quanto si è visto, sostegni, porta a concludere che la norma costituisce mero richiamo, difettoso o incompleto, di quelle del Codice di Giustizia Sportiva, difetto o incompletezza che possono ingenerare nell'interprete quel dubbio di conflitto portato all'esame della Corte. Per questi motivi, la Corte, sul quesito proposto dal Presidente Federale, afferma la competenza delle Commissioni Disciplinari a giudicare i casi di illecito sportivo e amministrativo verificatisi anche nei campionati e tornei regionali organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, considerata la natura speciale dall'art. 35, comma 2, C.G.S., in relazione alla specificità del giudizio previsto per l'illecito sportivo.
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