F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 1 dicembre 1999 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DI NORME SULL’INCOMPATIBILITA’ E/O INOPPORTUNITA’ A RICOPRIRE CONTEMPORANEAMENTE CARICHE FEDERALI E SINDACALI (SINDACATO ITALIANO ARBITRI DI CALCIO).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 1 dicembre 1999 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DI NORME SULL'INCOMPATIBILITA' E/O INOPPORTUNITA' A RICOPRIRE CONTEMPORANEAMENTE CARICHE FEDERALI E SINDACALI (SINDACATO ITALIANO ARBITRI DI CALCIO). La Corte Federale: - investita con atto del Presidente Federale in ordine alla esistenza - in base all'interpretazione di norme statutarie e federali ex art. 16, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - di profili di incompatibilità e/o di inopportunità tra la titolarità di cariche federali e la titolarità di cariche in seno ad una associazione sindacale costituitasi tra tesserati dell'Associazione Italiana Arbitri; - rileva che dalle norme contenute nello Statuto della F.I.G.C. e nel Regolamento dell'A.I.A. non vi è esplicita configurazione di ipotesi di incompatibilità tra cariche federali e cariche sindacali; - rileva altresì che la materia delle incompatibilità, per il suo carattere eccezionale rispetto alla normale fruibilità dei diritti di cittadinanza, deve sempre fare oggetto di esplicite e specifiche previsioni normative; - rileva ancora che l'appartenenza ad una associazione sindacale che si prefigge scopi di riforma di parti dello Statuto della F.I.G.C. e di parti del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, non può di per sé configurare neppure ipotesi di condotta incompatibile con il fondamentale principio di lealtà sportiva di cui all'att. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, tenendo specialmente in considerazione l'attuale fase costituente che investe la regolazione del C.O.N.I. e di tutte le Federazioni; - rileva tuttavia che la titolarità di cariche arbitrali di vertice, per nomina presidenziale, presenta elementi di inopportunità con la contemporanea titolarità di cariche di vertice in un'associazione sindacale che ha fra i suoi scopi principali precisamente la riforma di tale metodo di nomina presidenziale, e questo in ragione di una palese, oggettiva contraddizione che rischia di creare confusione ed equivoci in seno all'A.I.A.; - rileva che non rientra tra i suoi compiti statutari quello di far valere tali profili di inopportunità sopravvenuta, spettando tale funzione ordinamentale al titolare del potere di nomina e di revoca; - esprime, nei termini predetti, il richiesto parere.
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