F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 C.G.S. IN MATERIA DI SANZIONI DA COMMINARE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI CALCIATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1
LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 C.G.S. IN MATERIA DI
SANZIONI DA COMMINARE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI CALCIATORI IN
POSIZIONE IRREGOLARE
La richiesta formulata dal Presidente Federale alla Corte Federale è in relazione al seguente
quesito, sollevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D.:
se in caso di partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare, oltre alla applicazione
della sanzione sportiva della perdita della gara (art. 7 comma 5 C.G.S.) siano o meno applicabili le
sanzioni aggiuntive previste dagli artt. 8 e 9 (sanzioni a carico della società e di tesserati: dirigente
accompagnatore, calciatore).
La Commissione Disciplinare ritiene che, nel caso di specie, vada sempre inflitta la sola sanzione
della perdita della gara, non ritenendo altresì applicabili le sanzioni previste dagli artt. 8 e 9 C.G.S.,
come invece ritenuto dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale medesimo.
A sostegno della propria interpretazione (non condivisa dal suddetto Organo di giustizia
sportiva), la Commissione Disciplinare rileva che l'art. 7 comma 5 prevede l'applicazione della sola
sanzione della perdita della gara (norma da ritenersi speciale rispetto ai successivi artt. 8 e 9) ed
aggiunge che, allorquando il Législatore Sportivo ha inteso affermare l'applicabilità delle sanzioni di cui
all'artt. 8 a fatti contemplati nell'artt. 7 lo ha espressamente previsto (art. 7 comma 1 C.G.S.).
La Commissione Disciplinare, infine, afferma che la propria interpretazione non esclude che in
ipotesi di particolare gravità (condotte dolose preordinate a schierare calciatori in posizione irregolare
etc), possano applicarsi ulteriori sanzioni, ma soltanto se le violazioni ricadono sotto la previsione di cui
all'art. 1 comma 1 C.G.S..
La Corte Federale ritiene perfettamente compatibili le norme di cui agli artt, 7, 8 e 9
C.G.S...
Non v'è dubbio che la partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare (perché
squalificato o comunque senza titolo) non avviene casualmente, ma soltanto a seguito di un
comportamento illegittimo del dirigente addetto e dello stesso calciatore, in quanto entrambi non
possono ignorare la realtà. Così comportandosi, essi non osservano le norme federali e la loro condotta
non è certo conforme ai principi della lealtà è probità sportiva sanciti dall'art. l.
La Corte, quindi, ritiene che, a prescindere dalle considerazioni formali addotte dalla
Commissione Disciplinare, in ogni caso debbano essere applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9,
ricorrendo, comunque, anche se non specificatamente contestata, la violazione dall'art. l, che detta i
doveri e gli obblighi dei soggetti dell'Ordinamento federale.
A tale conclusione, in un certo senso, aderisce la Commissione Disciplinare che ritiene
applicabili anche gli artt. 8 e 9, ma soltanto in ipotesi di particolare gravità, ipotesi che la Corte ritiene,
comunque, sempre sussistere quando la società "fa partecipare", deliberatamente, a gare calciatori
in.posizione irregolare.
Una conferma della compatibilità delle norme in esame, si ricava dal testo dell'art. 8, che, dopo
avere elencato (comma 1) le sanzioni che possono essere irrogate alle società, al comma 2 così dispone:
"Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste
dell'art. 7 del presente Codice."
La Corte Federale, decidendo quindi sulla richiesta formulata dal Presidente Federale con nota
5.1490/GG, rende l'interpretazione che, in caso di partecipazione ad una gara di un calciatore in
posizione irregolare, debbono essere irrogate le sanzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 C.G.S., trattandosi di
norme tra loro compatibili.
Pertanto, la Corte Federale emette la seguente pronuncia interpretativa sulla richiesta del
Presidente Federale come sopra proposta:
dichiara le sanzioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva compatibili e quindi
cumulabili."
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