F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 17 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. IN ORDINE ALL’ART. 11 DELLO STATUTO FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DEL SETTORE TECNICO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 17 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. IN ORDINE
ALL'ART. 11 DELLO STATUTO FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLE
COMPETENZE DEL SETTORE TECNICO
La richiesta del Commissario Straordinario è in relazione a due quesiti sollevati dal Settore
Tecnico.
Il primo quesito si riferisce alla giurisdizione del Settore per le infrazioni commésse dai
tecnici.
Si rileva che l'art. 29 punto 6 dello Statuto prevede la giurisdizione "domestica" per le
infrazioni al solo Regolamento dell'A.I.A., mentre non altrettanto è previsto dall'art. 11 dello
Statuto, con riferimento al Settore Tecnico.
Si domanda, allora, se con il nuovo Statuto il Settore Tecnico conserva la giurisdizione per
le infrazioni commesse dai tecnici (art. 42 punto 1, lett. c/, C.G.S.; art. 1 punto 1, lett. e/; e art. 33
del Regolamento del Settore Tecnico).
Osserva la Corte che niente nella suddetta materia ha mutato il nuovo Statuto.
Il precedente Statuto all'art. 26 (Arbitri) prevedeva (al punto n. 2) che "gli arbitri sono
organizzati, con autonomia operativa e disciplinare nell'A.I.A.", mentre l'art. 8 (Settore Tecnico)
niente prevedeva a proposito della competenza a giudicare le infrazioni commesse dai. tecnici.
La materia era (ed è) regolata dell'art. 42 punto 1, lett. c), C..S. (giurisdizione del Settore
Tecnico per Ie infrazioni commesse. dai tecnici, secondo le nonne del Regolamento del Settore
Tecnico); dall'art. l, lett. e), (esercizio del potere nei confronti dei tecnici) e dell'art. 33 (disciplina
dei tecnici}.
Da quanto precede, è agevole dedurre che la giurisdizione del Settore Tecnico, per le
infrazioni. dei tecnici, è tutt'ora in vigore, dato che niente è stato mutato in proposito e non ha
rilevanza che il nuovo Statuto (art. 29 punto 6) parli di giurisdizione domestica soltanto per gli
arbitri. Rimangono infatti in vigore le norme sopra indicate e, in particolare, l'art. 42 C.G.S. (altre
giurisdizioni), che al punto c), prevede appunto la giurisdizione del Settore Tecnico (oltre alle
apposite disposizioni del Regolamento del Settore) per le infrazioni disciplinari dei tecnici.
Il secondo quesito si riferisce al preteso contrasto tra quanto previsto dell'art. 11, punto 4, e
da quanto disposto dell'art. 29, punto 2, dello Statuto.
Si rileva che la prima norma attribuisce al Settore Tecnico la competenza alla "formazione"
degli arbitri, mentre la seconda riserva la stessa formazione all'A.I.A..
Osserva la Corte che il preteso contrasto non esiste. E' evidente che 1'A.I.A. provvede alla
"formazione" degli arbitri in senso stretto, intendendosi per tale tutto ciò che ha riguardo alla "vita"
dell'arbitro (scuola, assunzione; conferimento delle qualifiche, categorie, disciplina preparazione
fisica e normativa, messa fuori quadro etc..).
L'art. 11 dello Statuto (Settore Tecnico) al punto 4 fa, invece, riferimento alla competenza
del Settore nei rapporti internazionali per tutto cíò che riguarda la definizione delle regole di giunco
e le tecniche di formazione di atleti, tecnici e arbitri.
E' evidente, dunque, che la competenza del Settore Tecnico per gli arbitri ha riguardo a ciò
che attiene ai rapporti con le Federazioni straniere, come recita espressamente la norma, che
prevede la competenza del Settore nei rapporti internazionali.
Il Settore provvede cioè a curare le tecniche di formazione degli arbitri (oltre che degli atleti
e dei tecnici), in relazione alle manifestazioni di carattere internazionale, sempre più presenti
nell'attuale momento storico.
Per questi motivi la Corte Federale, sulla richiesta come sopra proposta dal Commissario
Straordinario della F.I.G.C., emette la seguente pronunzia interpretativa:
a) il Settore Tecnico, alla luce del nuovo Statuto, conserva la giurisdizione delle infrazioni
commesse dai Tecnici, secondo le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva e dal
Regolamento del Settore;
b) alla formazione degli arbitri provvede l'A.I.A., mentre la competenza del Settore Tecnico in tale
materia è limitata a tutto ciò che attiene ai rapporti internazionali.