F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELL’A.I.A., EX ART. 32 COMMI 6, 7 E 8 DELLO STATUTO FEDERALE, INTESO IN VIA PRINCIPALE A DICHIARARE L’ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 29 COMMA 6 DELLO STATUTO FEDERALE NELLA PARTE IN CUI SOTTOPONE GLI ARBITRI IN SEDE DISCIPLINARE ALLA GIURISDIZIONE DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 3 DELLO STATUTO MEDESIMO ED IN VIA SUBORDINATA A DICHIARARE LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DOMESTICA NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI ARBITRI PER VIOLAZIONE DELL’ART:1 C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELL'A.I.A., EX ART. 32 COMMI 6, 7 E 8 DELLO STATUTO FEDERALE, INTESO IN VIA PRINCIPALE A DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 29 COMMA 6 DELLO STATUTO FEDERALE NELLA PARTE IN CUI SOTTOPONE GLI ARBITRI IN SEDE DISCIPLINARE ALLA GIURISDIZIONE DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 3 DELLO STATUTO MEDESIMO ED IN VIA SUBORDINATA A DICHIARARE LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DOMESTICA NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI ARBITRI PER VIOLAZIONE DELL'ART:1 C.G.S. Con reclamo 4 aprile 2001 il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), riferendosi al rinvio a giudizio disciplinare degli Arbitri Pietro Di Francesco e Roberto Di Nicola davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti, ha chiesto a questa Corte, in applicazione dall'art. 32 dello Statuto Federale, commi 6, 7 e 8, che, in via principale, dichiari l'illegittimità dall'art. 29, comma 6, dello stesso Statuto nella parte in cui sottopone gli arbitri, che violino norme federali, alla giurisdizione prevista nel successivo art. 30, comma 3. Ha chiesto, in subordine, che questa Corte dichiari la "sussistenza della giurisdizione domestica", con annullamènto del procedimento disciplinare pèndènte a carico degli arbitri predetti. La Corte preliminarmente osserva che il reclamo per quanto concerne la domanda proposta in via principale è inammissibile in quanto, al di là delle ragioni di merito esposte, non vengono in discussione né l'interpretazione di norme statutarie, né la legittimità di altre nonne federali, ma solo la legittimità della norma statutaria impugnata:(art. 29 comma 6). Come recentemente ha già avuto modo di affermare a proposito del . cosiddetto "diritto di veto" di cui all'att. 2i, comma 7, dello Statuto (Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 31.3.2001) su reclamo dell'Associazione Italiana Calciatori, la Corte non può pronunciare sulla illegittimità di norme statutarie; sia perché è essa stessa tenuta all'osservanza dello Statuto Federale, sia perché nessuna norma lo consente come é èvidenziato con chiarezza dai richiamati commi 6, 7 e 8 dall'art. 32. Quanto. alla domanda subordinata, la Corte ritiene la stessa ammissibile, ma infondati sono entrambi i proposti profili di difetto di giurisdizione. Il reclamante sostiene, nel presupposto che il contenuto precettivo dall'art. 31, comma 1/b, del Regolamento dell'A.I.A. sia più ampio dell'analogo art. 1, comma ,l, del Codice di Giustizia Sportiva, la specialità meramente regolamentare della norma del Regolamento dell'A.I.A. rispetto alla generalità di. quella del Codice; secondo tesi .si verrebbe così a radicare la giurisdizione domestica con conseguente illegittimità o nullità del rinvio a giudizio disciplinare degli arbitri Di Francesco e Di Nicola, per la contestata violazione dall'art. 1, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva, davanti alla Commissione Disciplinare. L'assunto non può essere condiviso a causa della infondatezza del presupposto. L'art. l, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva non appare assolutamente meno ampio, né posto in relazione di "genus" a "species" rispetto all'analogo contenuto dall'art. 31, comma 1/b, del Regolamento dell'A.I.A., semmai è vero il contrario. Questa norma .elenca tra i doveri degli arbitri il "dimostrare in ogni luogo e circostanza . esemplare moralità e rettitudine". Nella sua enunciazione appare semmai riduttiva rispetto a quella analoga del Codice di Giustizia Sportiva; che non si limita a imporre à tutti i tesserati soltanto condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, ma impone anche "correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonis6ca, economica e sociale", laddove sono posti in evidenza non solo i comportamenti nell'ambito sportivo, ma anche quelli "sociali" e per sociale non possono non intendersi se non tutti i rapporti che riguardano la comunità umana ed in particolare quelli individuali e collettivi. Va inoltre ricordato che nella gerarchia delle tonfi dell'Ordinamento Federale le norme del Codice di Giustizia Sportiva hanno natura primaria rispetto a quella dei vari regolamenti di settore, così come tutte quelle altre che sono emanate direttamente dal Consiglio Federale. Perciò esse prevalgono non solo sulle norme difformi, ma anche su quelle analoghe contenute nei regolamenti sottordinati, le quali ultime possono avere solo valenza confermativa delle prime, ma non autonoma rilevanza. II reclamante sostiene inoltre che essendosi verificati, secondo contestazione,. i fatti che hanno dato .adito al procedimento disciplinare nel novembre 1999, vigendo quindi il precedente Statuto Federale che non poneva i richiamati limiti dell'attuale, dovrebbe farsi riferimento per la giurisdizione alla normativa allora vigente, in .quanto, in assenza di norme transitorie, I'ius supervereiens non sarebbe applicabile e quindi la competenza a giudicare sarebbe rimasta alla giurisdizione domestica.. Ma anche tale assunto è infondato. Secondo pacifici principi in materia processuale, che possono qui essere richiamati anche se riferibili a norme statuali; in mancanza di. disposizioni transitorie che dispongano quali norme siano applicabili ai procedimenti iniziati (peraltro!) quando vigevano quelle precedenti, trovano immediata applicazione le nuove; in forza del precetto "tempus regit actum" principio di ordine generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale. P.Q.M. la Corte Federale, pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in via principale e l'infondatezza della domanda proposta, in via subordinata.
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