F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELL’A.I.A., EX ART. 32 COMMI 6, 7 E 8 DELLO STATUTO FEDERALE, INTESO IN VIA PRINCIPALE A DICHIARARE L’ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 29 COMMA 6 DELLO STATUTO FEDERALE NELLA PARTE IN CUI SOTTOPONE GLI ARBITRI IN SEDE DISCIPLINARE ALLA GIURISDIZIONE DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 3 DELLO STATUTO MEDESIMO ED IN VIA SUBORDINATA A DICHIARARE LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DOMESTICA NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI ARBITRI PER VIOLAZIONE DELL’ART:1 C.G.S.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE DELL'A.I.A., EX ART. 32 COMMI 6, 7 E 8 DELLO
STATUTO FEDERALE, INTESO IN VIA PRINCIPALE A DICHIARARE
L'ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 29 COMMA 6 DELLO STATUTO FEDERALE NELLA
PARTE IN CUI SOTTOPONE GLI ARBITRI IN SEDE DISCIPLINARE ALLA
GIURISDIZIONE DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 3 DELLO STATUTO MEDESIMO ED
IN VIA SUBORDINATA A DICHIARARE LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE
DOMESTICA NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI ARBITRI PER VIOLAZIONE
DELL'ART:1 C.G.S.
Con reclamo 4 aprile 2001 il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.),
riferendosi al rinvio a giudizio disciplinare degli Arbitri Pietro Di Francesco e Roberto Di Nicola
davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale
Dilettanti, ha chiesto a questa Corte, in applicazione dall'art. 32 dello Statuto Federale, commi 6, 7 e
8, che, in via principale, dichiari l'illegittimità dall'art. 29, comma 6, dello stesso Statuto nella parte
in cui
sottopone gli arbitri, che violino norme federali, alla giurisdizione prevista nel successivo art. 30,
comma 3.
Ha chiesto, in subordine, che questa Corte dichiari la "sussistenza della giurisdizione
domestica", con annullamènto del procedimento disciplinare pèndènte a carico degli arbitri predetti.
La Corte preliminarmente osserva che il reclamo per quanto concerne la domanda proposta
in via principale è inammissibile in quanto, al di là delle ragioni di merito esposte, non vengono in
discussione né l'interpretazione di norme statutarie, né la legittimità di altre nonne federali, ma solo
la legittimità della norma statutaria impugnata:(art. 29 comma 6).
Come recentemente ha già avuto modo di affermare a proposito del . cosiddetto "diritto di
veto" di cui all'att. 2i, comma 7, dello Statuto (Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 31.3.2001) su
reclamo dell'Associazione Italiana Calciatori, la Corte non può pronunciare sulla illegittimità di
norme statutarie; sia perché è essa stessa tenuta all'osservanza dello Statuto Federale, sia perché
nessuna norma lo consente come é èvidenziato con chiarezza dai richiamati commi 6, 7 e 8 dall'art.
32.
Quanto. alla domanda subordinata, la Corte ritiene la stessa ammissibile, ma infondati sono
entrambi i proposti profili di difetto di giurisdizione.
Il reclamante sostiene, nel presupposto che il contenuto precettivo dall'art. 31, comma 1/b,
del Regolamento dell'A.I.A. sia più ampio dell'analogo art. 1, comma ,l, del Codice di Giustizia
Sportiva, la specialità meramente regolamentare della norma del Regolamento dell'A.I.A. rispetto
alla generalità di. quella del Codice; secondo tesi .si verrebbe così a radicare la giurisdizione
domestica con conseguente illegittimità o nullità del rinvio a giudizio disciplinare degli arbitri Di
Francesco e Di Nicola, per la contestata violazione dall'art. 1, comma l, del Codice di Giustizia
Sportiva, davanti alla Commissione Disciplinare.
L'assunto non può essere condiviso a causa della infondatezza del presupposto.
L'art. l, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva non appare assolutamente meno ampio, né
posto in relazione di "genus" a "species" rispetto all'analogo contenuto dall'art. 31, comma 1/b, del
Regolamento dell'A.I.A., semmai è vero il contrario.
Questa norma .elenca tra i doveri degli arbitri il "dimostrare in ogni luogo e circostanza .
esemplare moralità e rettitudine".
Nella sua enunciazione appare semmai riduttiva rispetto a quella analoga del Codice di
Giustizia Sportiva; che non si limita a imporre à tutti i tesserati soltanto condotta conforme ai
principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, ma impone anche "correttezza morale e
materiale in ogni rapporto di natura agonis6ca, economica e sociale", laddove sono posti in
evidenza non solo i comportamenti nell'ambito sportivo, ma anche quelli "sociali" e per sociale non
possono non intendersi se non tutti i rapporti che riguardano la comunità umana ed in particolare
quelli individuali e collettivi.
Va inoltre ricordato che nella gerarchia delle tonfi dell'Ordinamento Federale le norme del
Codice di Giustizia Sportiva hanno natura primaria rispetto a quella dei vari regolamenti di settore,
così come tutte quelle altre che sono emanate direttamente dal Consiglio Federale.
Perciò esse prevalgono non solo sulle norme difformi, ma anche su quelle analoghe contenute nei
regolamenti sottordinati, le quali ultime possono avere solo valenza confermativa delle prime, ma
non autonoma rilevanza.
II reclamante sostiene inoltre che essendosi verificati, secondo contestazione,. i fatti che
hanno dato .adito al procedimento disciplinare nel novembre 1999, vigendo quindi il precedente
Statuto Federale che non poneva i richiamati limiti dell'attuale, dovrebbe farsi riferimento per la
giurisdizione alla normativa allora vigente, in .quanto, in assenza di norme transitorie, I'ius
supervereiens non sarebbe applicabile e quindi la competenza a giudicare sarebbe rimasta alla
giurisdizione domestica..
Ma anche tale assunto è infondato.
Secondo pacifici principi in materia processuale, che possono qui essere richiamati anche se
riferibili a norme statuali; in mancanza di. disposizioni transitorie che dispongano quali norme siano
applicabili ai procedimenti iniziati (peraltro!) quando vigevano quelle precedenti, trovano
immediata applicazione le nuove; in forza del precetto "tempus regit actum" principio di ordine
generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale.
P.Q.M.
la Corte Federale, pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, dichiara l'inammissibilità
della domanda proposta in via principale e l'infondatezza della domanda proposta, in via
subordinata.
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