F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 117 DELLE N.O.I.F. CON RIFE RIMENTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA CALCIATORI E SOCIETA’ ESTERE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 117 DELLE N.O.I.F. CON RIFE RIMENTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA CALCIATORI E SOCIETA' ESTERE PREMESSO Con nota del 22 marzo 2002, prot. n. 5.650/CP/ez, del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è stato chiesto il parere della Corte federale sul quesito "se il calciatore (comunitario e non), che abbia risolto il proprio rapporto all'estero, possa tesserarsi secondo le prescrizioni del C.U. 68/01 e pertanto dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002". Il quesito è posto con riferimento alla vicenda sottoposta alla F.I.G.C. dall'A.C. Pro Sesto, che, con istanza del 25/26 febbraio 2002, ha chiesto il tesseramento del calciatore Stefano Eranio, già tesserato per la società inglese Derby County, con contratto sottoscritto il 4 agosto 2001, ma risolto consensualmente in data 8 ottobre 2001. La richiesta di parere della Corte federale richiama le disposizioni di cui ai punti 4 e 7 del C.U. della F.I.G.C. n. 68 in data 21 giugno 2001 ed all'articolo 117 delle N.O.I.F.. CONSIDERATO Il punto 4 del C.U. della F.I.G.C. n. 68 in data 21 giugno 2001 dispone che "il tesseramento di calciatore professionista, con precedente rapporto scaduto o risolto ai sensi dell'articolo 117 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. può essere effettuato dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002". L'articolo 117 delle N.O.I.F. riguarda la risoluzione del rapporto contrattuale "…nei casi previsti dal contratto tipo di cui all'accordo collettivo con l'Associazione di Categoria, nonché dalle presenti norme". Dal combinato delle due disposizioni potrebbe trarsi la conclusione che la "finestra" dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002 per il tesseramento dei calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto o risolto non si applichi ai calciatori con contratto risolto sì, ma concluso all'estero. Tale conclusione è, tuttavia, contraddetta nel caso di specie da due ordini di considerazioni. Innanzitutto il capo 7 del C.U. n.68, pure richiamato, prescrive che "per quanto non espressamente previsto, si applica ai calciatori stranieri (comunitari) la normativa relativa ai calciatori italiani in quanto compatibile". In secondo luogo, a maggior ragione, deve trovare applicazione il citato capo 7 del C.U. n. 68 a favore di calciatore italiano che, come nel caso di Stefano Eranio, abbia sottoscritto un contratto con società sportiva di altro Paese membro dell'Unione europea. A ciò si aggiunge la considerazione che il rinvio del citato punto 4 del C.U. n. 68 della F.I.G.C. all'articolo 117 delle N.O.I.F. può essere letto non come richiamo alla fattispecie esclusiva ivi prevista, che non può che riguardare calciatori che hanno sottoscritto il contratto tipo di cui all'Accordo collettivo stipulato in Italia con l'Associazione di Categoria, ma anche come richiamo alla fattispecie ivi astrattamente prevista: la risoluzione contrattuale avvenuta con certi requisiti. Non v'è, dunque, ragione per escludere dalla previsione i contratti e le relative risoluzioni che rispondono alla stessa tipologia, ancorché non conclusi in Italia. Quanto, invece, alle posizioni contrattuali con atleti extracomunitari, cui accenna la richiesta di parere menzionando possibili discriminazioni a danno di questi ultimi, ritiene la Corte che il quesito debba porsi con riferimento all'intero quadro normativo attinente a detti atleti, non potendo la valutazione della possibile discriminazione essere compiuta se non considerando l'intera disciplina del rapporto degli atleti medesimi. E tale complessiva ricostruzione deve tenere conto degli aspetti anche concreti di quest'ultimo rapporto, sui quali potrà in seguito riferire la Federazione anche con riferimento a situazioni concrete diverse da quella che ha dato luogo alla presente richiesta di parere e specificamente chiarendo le ragioni per le quali nel capo 7 del citato C.U. 68 il riferimento ai calciatori stranieri sia stato integrato, sia pure con inciso tra parentesi, con il puntuale riferimento a calciatori "comunitari". In conclusione il parere della Corte va espresso in termini favorevoli all'applicazione del punto 4 del C.U. n. 68 al calciatore Eranio. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale di interpretazione della norma in epigrafe riportata, esprime l'avviso che il calciatore che abbia risolto il proprio rapporto all'estero possa tesserarsi secondo le prescrizioni del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 68 del 21.6.2001.
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