F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 33 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 DELLE STESSE N.O.I.F.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 33 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 DELLE STESSE N.O.I.F. Con ordinanza di trasmissione del 7 febbraio 2002, la Commissione d'Appello Federale ha rimesso al Presidente federale gli atti relativi al reclamo proposto dalla società Hellas Verona S.p.A., il precedente 23 gennaio 2002, perché "valuti l'opportunità di far richiesta alla Corte federale di interpretare l'art. 33, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con riferimento all'art. 96 delle stesse N.O.I.F.". A seguito di tale ordinanza, con lettera del 19 febbraio 2002, prot. n. 1585.1, il Presidente federale, dott. Franco Carraro, rimetteva, a norma dell'art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, la questione alla Corte federale perché la stessa rendesse l'interpretazione dello art. 33, comma 1, delle Norme Organizzative Interne, con riferimento all'art. 96 delle stesse Norme. Al fine di comprendere appieno il significato dell'ordinanza di trasmissione della C.A.F. e per consentire una soluzione alle perplessità da essa avanzate, in relazione alla lettura dei due articoli in precedenza più volte richiamati, occorre muovere dall'analisi degli stessi e dall'esame delle Norme Organizzative Interne. Invero, l'art. 33, che ha ad oggetto i cosiddetti "giovani di serie" e chiarisce, con il primo comma, che i calciatori "giovani" al compimento del quattordicesimo anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie", qualora siano tesserati per una società associata ad una delle Leghe professionistiche. Il primo comma dell'art. 33 in esame si limita, quindi, ad individuare la categoria dei "giovani di serie", limitando l'assegnazione di tale qualifica a quei calciatori "giovani" che, all'atto del compimento del quattordicesimo anno di età, siano tesserati per una delle società associate alle Leghe professionistiche, vale a dire alla Lega Nazionale Professionisti (società di Serie A e B) od alla Lega Professionisti Serie C (società di Serie C1 e C2). Pertanto, dalla lettura di questo primo comma emerge esclusivamente l'individuazione della qualifica di "giovane di serie" ed i soggetti destinatari di essa. Specificata, in tal modo, la finalità della definizione contenuta nel primo comma dell'art. 33, alla luce di essa sarà più agevole leggere il dettato dell'art. 96 delle stesse Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. L'art. 96 ha ad oggetto il premio di preparazione che sono tenute a corrispondere le società le quali richiedono, per la prima volta, il tesseramento come giovane di serie, (art. 33 N.O.I.F.), giovane dilettante, (art. 32 N.O.I.F.), o non professionista, (art. 29 N.O.I.F.), di calciatori che nella precedente stagione sportiva sono stati tesserati come giovani (art. 31 N.O.I.F.). Dal coordinato disposto dei due articoli esaminati emerge come un giovane tesserato per una società associata a Lega professionistica, all'atto del compimento del quattordicesimo anno di età, assuma la qualifica, prevista dal primo comma dell'art. 33, di "giovane di serie" e, pertanto, in quel momento, ha origine l'eventuale diritto al premio di preparazione che compete alla società di provenienza, sulla base dei parametri previsti dallo stesso art. 96 delle N.O.I.F.. Il punto relativamente al quale sono sorte le perplessità della C.A.F. è legato alla circostanza che, nel caso in esame, non sussiste una manifestazione di volontà di tesseramento del calciatore giovane, ma il diritto al premio di preparazione si realizzerebbe in virtù di una mera circostanza di fatto (il compimento del quattordicesimo anno di età del giovane). Detta fattispecie si colloca, però, in un contesto organico, alla luce del quale il coordinato disposto degli articoli in esame non dà luogo ad alcuna ipotesi di distonia tra le norme, essendo evidente che la manifestazione di volontà del tesseramento può essere considerata comunque sussistente, nel momento in cui il calciatore giovane, al compimento del quattordicesimo anno di età, risulta tesserato per una società associata ad una delle Leghe professionistiche, dando luogo così ad una manifestazione "implicita" di volontà di tesseramento. Alla luce di quanto sopra affermato emerge la non ravvisabilità del lamentato contrasto tra il dettato dell'art. 33, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il dettato dell'art. 96, delle stesse Norme. Pertanto, ai sensi dell'art .22, comma 1, lett.a), del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte federale, nell'interpretare i principi contenuti nei sopra richiamati articoli delle N.O.I.F., conclude non ravvisando discrasia tra il dettato del primo comma dell'art. 33 delle N.O.I.F. e quello dell'art. 96 delle N.O.I.F., in quanto il primo si limita ad individuare la qualificazione di "giovane di serie", mentre il secondo regolamenta esclusivamente il premio di preparazione che è dovuto al momento del tesseramento di un giovane di serie. P.Q.M. La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come sopra formulata dal Presidente federale, esprime l'avviso che, per i "Giovani " cui è attribuita la qualifica di "Giovane di Serie", al compimento del 14° anno di età, si applica il disposto dell'art. 96 delle N.O.I.F..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it