F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1, LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 15 COMMA 4 DELLO STATU TO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ART. 18 COMMA 1 DELLO STESSO STATUTO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1,
LETT.A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLO STATU
TO FEDERALE IN RELAZIONE ALL'ART. 18 COMMA 1 DELLO STESSO STATUTO
1.- Con nota del 29 marzo 2002, il Presidente federale ha segnalato le circostanze che
seguono:
a) il mese di giugno del 2002 sarà impegnato da esigenze eccezionali ed eventi straordinari connessi
alla partecipazione italiana alla Coppa del Mondo di calcio.
In particolare, la maggior parte delle strutture federali, e sicuramente l'intero vertice della F.I.G.C.,
dovranno restare assenti dall'Italia per tutto il giugno 2002 ed anzi taluni uffici ancor prima, né è
ipotizzabile un temporaneo loro ritorno nel territorio italiano per la partecipazione all'Assemblea,
stante la particolare lontananza dall'Italia dei luoghi ove si disputa la competizione mondiale;
b) va altresì considerato che, ai sensi dell'art.15 dello Statuto federale, il Comitato di gestione deve
comunicare al Collegio dei revisori dei conti la proposta di bilancio con relativa relazione almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e che il detto Collegio, a sua volta, è tenuto a
predisporre propria relazione da depositare durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea
stessa.
In tale situazione i termini indicati nel citato art.15 dello Statuto per l'approvazione del
bilancio consuntivo non potranno essere osservati e di qui la richiesta di parere alla Corte federale in
merito alla possibilità di rinviare l'Assemblea, convocata entro il termine del 30 giugno 2002.
2.- Ai fini della soluzione del quesito deve muoversi dalla normativa che disciplina la materia.
L'art.15 dello Statuto federale dispone al quarto comma quanto segue: "Il Comitato di
gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, su proposta del Presidente
federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle
partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C., e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno. Il bilancio approvato
dall'Assemblea dovrà essere trasmesso al C.O.N.I. e pubblicato non appena conseguita
l'approvazione da parte del C.O.N.I.".
Il successivo quinto comma prevede che "Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione di
cui al comma precedente, deve essere comunicato dal Consiglio federale al Collegio dei revisori dei
conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il Collegio dei revisori dei conti
predispone una relazione da sottoporre all'Assemblea contenente le osservazioni ed eventuali
proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione".
Il sesto comma prevede che "Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio
dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui
la F.I.G.C. detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in
copia nella sede federale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché i Delegati
componenti l'Assemblea possano prenderne visione".
L'art.18, primo comma, prescrive che l'Assemblea "è convocata altresì annualmente dal
Presidente federale per l'approvazione del bilancio".
L'art. 20, primo comma, prevede, infine, fra i compiti dell'Assemblea, quello della "approva-
zione annuale del bilancio consuntivo".
3.- Dall'esame delle disposizioni sopra riportate emerge che non è stabilito espressamente
alcun termine per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea. Infatti, l'unico
termine previsto dalle predette disposizioni, che è quello del 30 giugno (art.15, comma 4), è riferito - come chiaramente si evince dalla formulazione letterale della norma - alla sottoposizione del
bilancio, da parte del Comitato di gestione, all'approvazione dell'Assemblea, e non all'approvazione
stessa.
Consegue che è la "sottoposizione" del bilancio all'Assemblea che deve avvenire entro il 30
giugno, ma nulla esclude che l'Assemblea possa essere convocata anche per una data posteriore e che,
conseguentemente, la deliberazione relativa all'approvazione del bilancio sia adottata successivamen-
te al 30 giugno.
Peraltro, la sottoposizione all'Assemblea comporta che ogni adempimento preliminare o
prodromico all'approvazione del bilancio debba essere eseguito entro il 30 giugno, dal che deriva che
la predisposizione del bilancio consuntivo debba essere ultimata per quella data. Una volta
provvedutosi a tanto, l'eventuale convocazione dell'Assemblea per una data successiva non contrasta
con la disposizione statutaria.
Va altresì rilevato che, quand'anche il termine del 30 giugno si intendesse riferito
all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, il termine stesso non potrebbe considerarsi
perentorio, ma sarebbe semplicemente sollecitatorio. Ciò perché lo Statuto federale non collega alcun
effetto particolare alla sua eventuale inosservanza, né dalla inosservanza stessa, trattandosi di
bilancio consuntivo, possono derivare conseguenze pregiudizievoli per la gestione amministrativa
della Federazione, soprattutto quando - come nel caso in esame - trattasi di ritardo particolarmente
contenuto.
Nella fattispecie concreta, poi, le circostanze indicate nella richiesta di parere, da un lato, sono
tali da giustificare la convocazione dell'Assemblea per una data successiva al 30 giugno e, dall'altro,
addirittura impongono la convocazione per una data siffatta, al fine di consentire agli aventi diritto la
più ampia partecipazione, che altrimenti sarebbe impedita.
La Corte federale, pertanto, nel ritenere che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio
consuntivo possa essere convocata per una data successiva al 30 giugno 2002, prende atto di quanto
responsabilmente affermato nella richiesta di parere circa l'intenzione di convocare l'Assemblea per i
primi giorni di agosto 2002.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come sopra formulata dal Presidente federale, ritiene,
in relazione alle particolari circostanze rappresentate, che l'Assemblea per l'approvazione del
bilancio consuntivo possa essere convocata per una data successiva al 30 giugno 2002.
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