F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELL’U.S. CALDAROLA DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE MARCHE INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPROTI- VA 2001/2002
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it
ISTANZA DELL’U.S. CALDAROLA DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE MARCHE INERENTI I
MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPROTI-
VA 2001/2002
Con istanza del 25 maggio 2002, l’U.S. Caldarola chiedeva a questa Corte, ai sensi degli
articoli 32, 5° comma, dello Statuto federale e 22, 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, di
interpretare la questione relativa alla legittimità della deliberazione con cui il Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale Marche aveva stabilito che “ la determinazione della squadra che avrebbe
acquisito il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza sarebbe dovuta
avvenire mediante il meccanismo di promozione dei Play-off ” piuttosto che attraverso lo spareggio
da disputarsi tra le due seconde classificate dei Gironi A e B.
Ciò premesso, è da rilevare che il ricorso alla Corte federale, ai sensi dell’art. 32, 5° comma,
dello Statuto, può essere proposto da ogni tesserato o affiliato della F.I.G.C. per la tutela
dei diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento
federale.
Ora, nel caso di specie, la società ricorrente ben avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 11, 4°
comma, lett. q), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impugnare davanti al Consiglio
Direttivo centrale l’atto che si assume lesivo della propria posizione, e cioè la deliberazione del
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche. Difettando il carattere della residualità del
rimedio in questa sede perseguito, l’istanza va dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sull’istanza come in epigrafe proposta dall’U.S. Caldarola di
Caldarola (Macerata), la dichiara inammissibile.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELL’U.S. CALDAROLA DI INTERPRETAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE MARCHE INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE SPROTI- VA 2001/2002"