F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELL’A.S. REAL SANSEVERINESE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA RECLAMO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELL’A.S. REAL SANSEVERINESE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA RECLAMO - Vista l’istanza avanzata dal legale rappresentante dell’A.S. Real Sanseverinese con la quale chiede l’interpretazione autentica dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva; - rilevato in particolare che l’istante, attraverso la richiesta alla Corte federale, mira a vanificare le decisioni già intervenute da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti e le successive decisioni della C.A.F.; - ritenuto, peraltro, che, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto federale e dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte federale procede all’interpretazione delle norme statutarie e regolamen- ri solo su richiesta del Presidente federale o del Presidente della Corte federale ovvero su segnalazione degli Organi di giustizia sportiva; - considerato, quindi, che non sussistono i presupposti per dar seguito all’istanza presentata dalla A.S.Real Sanseverinese P.Q.M. la Corte federale dichiara inammissibile l’istanza dell’A.S. Real Sanseverinese di Mercato San Severino (Salerno).
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