F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELL’A.S. REAL SANSEVERINESE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA RECLAMO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it
ISTANZA DELL’A.S. REAL SANSEVERINESE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9
C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA
RECLAMO
- Vista l’istanza avanzata dal legale rappresentante dell’A.S. Real Sanseverinese con la quale
chiede l’interpretazione autentica dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevato in particolare che l’istante, attraverso la richiesta alla Corte federale, mira a vanificare
le decisioni già intervenute da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania della Lega Nazionale Dilettanti e le successive decisioni della C.A.F.;
- ritenuto, peraltro, che, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto federale e dell’art. 22 del Codice di
Giustizia Sportiva, la Corte federale procede all’interpretazione delle norme statutarie e regolamen-
ri solo su richiesta del Presidente federale o del Presidente della Corte federale ovvero su
segnalazione degli Organi di giustizia sportiva;
- considerato, quindi, che non sussistono i presupposti per dar seguito all’istanza presentata dalla
A.S.Real Sanseverinese
P.Q.M.
la Corte federale dichiara inammissibile l’istanza dell’A.S. Real Sanseverinese di Mercato San
Severino (Salerno).