F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002
Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9,
COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI
Con nota del 18 giugno 2002, il Vice presidente con funzioni vicarie della F.I.G.C. chiede di
conoscere quale sia la corretta interpretazione da dare all’articolo 9, comma 1, lettera h), del Regola
mento della Lega Nazionale Professionisti. In particolare la richiesta di parere è collegata alla que-
stione sollevata dal Calcio Catania S.p.a. con nota 17 giugno 2002.
Detta società, neopromossa alla Serie B dalla Serie C1, segnala che l’Assemblea generale
della Lega è stata convocata per il giorno 24 giugno 2002 per deliberare su argomenti di particolare
rilevanza. La stessa società chiede, quindi, che sia differito a data successiva al 30 giugno 2002 la
già convocata Assemblea generale o, in alternativa, che sia richiesto parere alla Corte federale circa
la legittimità della norma regolamentare sopra richiamata, “nella parte in cui sembra escludere dalla
partecipazione all’assemblea – alla vigilia della stagione sportiva – le società che hanno già
acquisito il titolo sportivo per farne parte”.
Proprio a quest’ultimo rilievo della società Calcio Catania si ricollega dunque la richiesta
del Presidente Federale che chiede che questa Corte federale fornisca parere interpretativo della
citata disposizione e/o di ogni altra disposizione ad essa collegata, affinché l’Assemblea della Lega
Nazionale Professionisti possa intendersi correttamente celebrata.
Sul quesito posto dal Presidente federale la Corte federale osserva quanto segue.
La disposizione regolamentare di cui al citato articolo 9, comma 1, lettera h), disciplina il
diritto di voto delle società aderenti alla Lega, alle quali è riconosciuto il diritto di partecipare
all’Assemblea generale ordinaria. In particolare il diritto di voto è collegato alla efficacia delle
delibere sottoposte all’Assemblea, nel senso che, sul presupposto della legittimazione alla
partecipazione all’Assemblea di tutte le società aderenti alla Lega, quel diritto è regolato dalla
incidenza di dette delibere sul periodo in cui le società stesse sono associate alla Lega.
Ora, nel caso di specie, non v’è dubbio che gli effetti delle deliberazioni da assumere nel
corso dell’Assemblea del 24 giugno si riferiscono, con portata di grande rilevanza, proprio alla
prossima stagione 2002/2003 (v., in particolare, i punti da 3 a 6 dell’ordine del giorno). Sicché, da
un lato, sarebbe incongrua la partecipazione delle Società retrocesse in Serie C nella passata
stagione 2001/2002 alla votazione su dette delibere; dall’altro, analogamente incongrua sarebbe
l’esclusione dalla predetta partecipazione delle società neopromosse.
Infatti, pur in presenza dell’art. 47, comma 1, delle N.O.I.F., che stabilisce la durata della
stagione sportiva, è indubbio che le società neopromosse acquisiscano il titolo per l’adesione alla
Lega al momento in cui è conseguita la promozione alla Serie B. Non assume rilievo in senso
contrario, quindi, la circostanza che la stagione inizia il 1° luglio, atteso che l’inizio della stagione
non è elemento assunto dalla norma a discrimine del diritto di partecipazione.
Del resto, se si seguisse una diversa interpretazione, ne verrebbe che un fatto del tutto
accidentale e dipendente dalla volontà di chi convoca l’Assemblea sarebbe in grado di attribuire o
meno il predetto diritto di partecipazione. Conseguenza, questa, che non può essere condivisa se
non altro alla stregua dei principi di buona fede che presiedono all’interpretazione delle norme.
Ne deriva, in conclusione, che, se le società neopromosse hanno già acquisito il titolo per
l’adesione alla Lega, esse sono di diritto ammesse a partecipare all’Assemblea e devono perciò
essere convocate.
Naturalmente la partecipazione delle neopromosse sarà limitata solo alle deliberazioni
aventi effetto dalla prossima stagione, per le quali, al contrario, il diritto alla partecipazione non
sussiste per le società retrocesse, senza che queste possano subire menomazioni del loro status
perché le deliberazioni di cui trattasi si riferiscono alla stagione successiva.
Le considerazioni che precedono rendono comunque evidente, considerando il contenuto
dell’ordine del giorno tutto incentrato sulla prossima stagione, l’opportunità che l’Assemblea
convocata per il prossimo 24 giugno 2002 sia tenuta successivamente.