F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 21 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI Con nota del 18 giugno 2002, il Vice presidente con funzioni vicarie della F.I.G.C. chiede di conoscere quale sia la corretta interpretazione da dare all’articolo 9, comma 1, lettera h), del Regola mento della Lega Nazionale Professionisti. In particolare la richiesta di parere è collegata alla que- stione sollevata dal Calcio Catania S.p.a. con nota 17 giugno 2002. Detta società, neopromossa alla Serie B dalla Serie C1, segnala che l’Assemblea generale della Lega è stata convocata per il giorno 24 giugno 2002 per deliberare su argomenti di particolare rilevanza. La stessa società chiede, quindi, che sia differito a data successiva al 30 giugno 2002 la già convocata Assemblea generale o, in alternativa, che sia richiesto parere alla Corte federale circa la legittimità della norma regolamentare sopra richiamata, “nella parte in cui sembra escludere dalla partecipazione all’assemblea – alla vigilia della stagione sportiva – le società che hanno già acquisito il titolo sportivo per farne parte”. Proprio a quest’ultimo rilievo della società Calcio Catania si ricollega dunque la richiesta del Presidente Federale che chiede che questa Corte federale fornisca parere interpretativo della citata disposizione e/o di ogni altra disposizione ad essa collegata, affinché l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti possa intendersi correttamente celebrata. Sul quesito posto dal Presidente federale la Corte federale osserva quanto segue. La disposizione regolamentare di cui al citato articolo 9, comma 1, lettera h), disciplina il diritto di voto delle società aderenti alla Lega, alle quali è riconosciuto il diritto di partecipare all’Assemblea generale ordinaria. In particolare il diritto di voto è collegato alla efficacia delle delibere sottoposte all’Assemblea, nel senso che, sul presupposto della legittimazione alla partecipazione all’Assemblea di tutte le società aderenti alla Lega, quel diritto è regolato dalla incidenza di dette delibere sul periodo in cui le società stesse sono associate alla Lega. Ora, nel caso di specie, non v’è dubbio che gli effetti delle deliberazioni da assumere nel corso dell’Assemblea del 24 giugno si riferiscono, con portata di grande rilevanza, proprio alla prossima stagione 2002/2003 (v., in particolare, i punti da 3 a 6 dell’ordine del giorno). Sicché, da un lato, sarebbe incongrua la partecipazione delle Società retrocesse in Serie C nella passata stagione 2001/2002 alla votazione su dette delibere; dall’altro, analogamente incongrua sarebbe l’esclusione dalla predetta partecipazione delle società neopromosse. Infatti, pur in presenza dell’art. 47, comma 1, delle N.O.I.F., che stabilisce la durata della stagione sportiva, è indubbio che le società neopromosse acquisiscano il titolo per l’adesione alla Lega al momento in cui è conseguita la promozione alla Serie B. Non assume rilievo in senso contrario, quindi, la circostanza che la stagione inizia il 1° luglio, atteso che l’inizio della stagione non è elemento assunto dalla norma a discrimine del diritto di partecipazione. Del resto, se si seguisse una diversa interpretazione, ne verrebbe che un fatto del tutto accidentale e dipendente dalla volontà di chi convoca l’Assemblea sarebbe in grado di attribuire o meno il predetto diritto di partecipazione. Conseguenza, questa, che non può essere condivisa se non altro alla stregua dei principi di buona fede che presiedono all’interpretazione delle norme. Ne deriva, in conclusione, che, se le società neopromosse hanno già acquisito il titolo per l’adesione alla Lega, esse sono di diritto ammesse a partecipare all’Assemblea e devono perciò essere convocate. Naturalmente la partecipazione delle neopromosse sarà limitata solo alle deliberazioni aventi effetto dalla prossima stagione, per le quali, al contrario, il diritto alla partecipazione non sussiste per le società retrocesse, senza che queste possano subire menomazioni del loro status perché le deliberazioni di cui trattasi si riferiscono alla stagione successiva. Le considerazioni che precedono rendono comunque evidente, considerando il contenuto dell’ordine del giorno tutto incentrato sulla prossima stagione, l’opportunità che l’Assemblea convocata per il prossimo 24 giugno 2002 sia tenuta successivamente.
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