F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO NA ZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE DI PRONUNCIA INTERPRETA TIVA CIRCA LA LEGITTIMITA’ DI NUOVA DECISIONE DI ESSA COMMISSIO SIONE, DISPOSTA DALLA C.A.F., IN MERITO AL DEFERIMENTO DEL PROCU RATORE SPORTIVO, PALOMBA GENNARO, SU QUESTIONE OGGETTO DI DE CISIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI, GIA’ PASSATA IN GIUDICATO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 1/CF del 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO NA
ZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE DI PRONUNCIA INTERPRETA
TIVA CIRCA LA LEGITTIMITA’ DI NUOVA DECISIONE DI ESSA COMMISSIO
SIONE, DISPOSTA DALLA C.A.F., IN MERITO AL DEFERIMENTO DEL PROCU
RATORE SPORTIVO, PALOMBA GENNARO, SU QUESTIONE OGGETTO DI DE
CISIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI, GIA’
PASSATA IN GIUDICATO
Con nota in data 11 luglio 2002, la Commissione disciplinare presso il Comitato Nazionale
per l’Attività Interregionale sottopone alla valutazione della Corte federale una vicenda che può
sintetizzarsi come segue.
1. Il dott.Gennaro Palomba, procuratore sportivo, veniva deferito dalla Procura federale in quanto
nel suo comportamento erano ravvisabili aspetti deontologicamente non corretti ai sensi del vigente
Regolamento dei procuratori sportivi.
La Commissione disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, con
decisione pubblicata sul C.U. n. 179 del 24.4.2002, dichiarava inammissibile il deferimento del
Palomba per difetto di giurisdizione.
Tale decisione veniva impugnata dal Procuratore federale, il cui gravame era accolto dalla
C.A.F.sul presupposto che i procuratori sportivi non sono sottoposti, in via esclusiva, per tutte le
infrazioni dagli stessi poste in essere al giudizio della Commissione procuratori sportivi, dovendosi
gli stessi ritenere soggetti alla giurisdizione della stessa Commissione solo quando si rendono
responsabili della violazione dei doveri strettamente inerenti all’espletamento professionale del
mandato ricevuto e rimanendo assoggettati alla giurisdizione disciplinare ordinaria per ogni altra
violazione.
La C.A.F., pertanto, annullava la decisione della Commissione disciplinare, alla quale rimette-
va gli atti per l’esame di merito.
Osservava peraltro la Commissione disciplinare che dall’esame degli atti era risultato che,
per la specifica fattispecie, il dott. Palomba era stato già giudicato, sotto ogni aspetto, dalla
Commissione procuratori sportivi, nella seduta del 5 dicembre 2001, e che la pronunzia assolutoria
resa non risultava essere stata impugnata ed era dunque passata in giudicato.
Alla luce di tali premesse, la Commissione disciplinare, rilevato che potrebbe configurarsi un
conflitto tra diversi Organi disciplinari della Federazione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla Corte
federale per un parere sulla questione.
2. La Corte federale rileva preliminarmente che, con specifico riferimento al caso Palomba, la
questione è di assai agevole soluzione, in quanto il predetto, per gli stessi fatti, era stato già
giudicato dall’allora Commissione procuratori sportivi, con decisione assolutoria non impugnata e
quindi passata in giudicato, per cui l’eventuale ulteriore giudizio da parte della Commissione
disciplinare comporterebbe una patente, inammissibile violazione del principio ne bis in idem.
Sulla base di questo assorbente rilievo deve escludersi la competenza, nel caso di specie,
della Commissione disciplinare.
3. Tuttavia, la Corte federale ritiene di cogliere l’occasione per esaminare funditus la questione
della competenza a conoscere degli illeciti commessi dagli agenti di calciatori (già procuratori
sportivi), alla luce delle disposizioni contenute nel “regolamento per l’esercizio dell’attività di
agente di calciatori”, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 novembre 2001 ed entrato in
vigore il 7 dicembre 2001 ai sensi dell’art. 25 del regolamento stesso.
A decorrere da tale data sono unicamente le disposizioni di tale regolamento a disciplinare le
questioni di natura processuale - come quella in esame, attinente alla competenza -, per la cui
soluzione, come è noto, occorre fare riferimento - alla stregua dei principi generali in materia - alla
normativa vigente al momento in cui la questione si pone (cfr. art. 5 cod. proc. civ.: “la
giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto
esistente al momento della proposizione della domanda”).
Del resto è chiaro che, anche a voler ammettere che si sia verificato, con il passaggio dal
vecchio al nuovo regolamento, un mutamento in ordine alla competenza a giudicare sulle infrazioni
dei procuratori sportivi (oggi agenti di calciatori), l’individuazione del giudice competente, operato
dalla C.A.F. nella Commissione disciplina-
re, non avrebbe senso qualora tale giudice, pur se in precedenza competente, fosse stato privato
della competenza in materia ad opera del nuovo regolamento.
Né, in senso contrario, può invocarsi il disposto dell’art. 24, comma 5, del nuovo
regolamento (secondo cui “i procedimenti disciplinari relativi a fatti avvenuti prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento sono decisi in conformità al regolamento del 19 dicembre 1997”),
in quanto tale disposizione sembra avere riguardo piuttosto alla disciplina di carattere sostanziale, al
fine di regolare, con espressa disposizione transitoria, il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento,
alla stregua - anche se con contenuto diverso - di quanto dispone l’art. 2 del codice penale in
materia di successione di leggi penali.
Che la disposizione in questione non si riferisca alla competenza a giudicare si evince sia dal
fatto che, per superare il principio generale in precedenza richiamato, sarebbe stata necessaria una
norma ben più esplicita, che dalla considerazione che non avrebbe avuto alcun senso logico che, nel
momento in cui con il nuovo regolamento si innovava profondamente anche la composizione della
Commissione e la relativa procedura, fosse conservato il vecchio sistema (con la precedente
Commissione) per un limitatissimo numero di casi.
4. Ciò posto, ritiene la Corte federale che il vigente regolamento affermi in maniera inconfutabile
la competenza della Commissione degli agenti di calciatori per tutte le infrazioni addebitate
a tali soggetti.
Ciò si desume, in particolare, dagli artt. 17 e 18. Il primo, al comma 1, enumera le sanzioni
cui è soggetto “ l’agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri ovvero non
osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della
F.I.F.A…”. L’art. 18, poi, al comma 1, dispone che “ l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione
delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede
disciplinare”.
Dal riportato disposto normativo si evince, innanzitutto, che alle infrazioni proprie
dell’agente sono accomunate quelle concernenti le norme federali, statutarie e regolamentari e che
per entrambe le categorie di infrazioni sono applicabili le medesime sanzioni (art. 17, comma 1) e,
inoltre, che per tutte tali infrazioni (quelle proprie e le altre) è prevista la competenza dell’apposita
Commissione (art. 18, comma 1, che per la sua collocazione e per la sua formulazione, non può che
riferirsi a tutte le infrazioni previste dall’art. 17, comma 1).
Va ancora rilevato che il carattere esclusivo della competenza della Commissione degli
agenti in materia disciplinare è confermato anche da altre disposizioni del regolamento (quale
quella di cui all’art. 5, comma 3, che prevede tale competenza nel caso di abuso della posizione
dominante da parte dell’agente).
Non può, pertanto, essere condivisa la tesi - affermata nella decisione della C.A.F. che ha
dato origine al presente giudizio ed in quelle precedenti da essa richiamate - che si basa su una
distinzione tra le infrazioni commesse dagli agenti - quelle alle disposizioni del regolamento loro
proprio e quelle all’ordinamento generale della Federazione - distinzione che, se poteva trovare
qualche riscontro nel precedente regolamento, è del tutto priva di fondamento, come si è detto, alla
luce di quello attuale.
Del resto, la separatezza tra il sistema giustiziale proprio degli agenti e quello “ordinario”
previsto per i tesserati è dimostrato anche da altre disposizioni del regolamento degli agenti: quella
di cui all’art. 19, che dispone che “il calciatore … è soggetto alle seguenti sanzioni da parte degli
organi di giustizia sportiva della F.I.G.C…..”; quella di cui all’art. 20, che prevede, a carico delle
società che commettono violazioni del regolamento, sanzioni da applicarsi “ da parte degli organi di
giustizia sportiva della F.I.G.C.” (1° alinea) e “da parte dei competenti Organi di Giustizia della
F.I.G.C.”(2° alinea), nonché quella di cui all’art. 23, dove, al comma 4, per la violazione della c.d.
clausola compromissoria, è fatto salvo, per i soli tesserati, il disposto dell’art. 27 della Statuto
federale, ed è prevista, per gli agenti, la sospensione dall’albo, che rientra fra le sanzioni indicate
dall’art. 17, la cui applicazione - come si è detto - è attribuita alla Commissione degli agenti dall’art.
18.
Tutte le richiamate disposizioni valgono a dimostrare che il regolamento ha avuto ben
presente la distinzione tra la competenza degli ordinari organi di giustizia sportiva della
Federazione e l’apposita Commissione degli agenti di calciatori e, laddove ha inteso affermare la
competenza dei primi, lo ha fatto espressamente.
Di fronte a questo complesso, articolato sistema è privo di rilievo il richiamo all’art.21 del
nuovo regolamento, che fa salve le norme federali, statutarie, etc. e le relative sanzioni, applicabili
in via concorrente con quelle previste dal regolamento stesso: trattasi, infatti, di una norma di
chiusura, di carattere generale, che non vale certo a scalfire la specialità delle disposizioni
appositamente dettate per gli agenti per particolari settori o aspetti.
Inoltre, la circostanza che gli agenti di calciatori non siano stati inclusi fra i tesserati della
Federazione, pur se di per sé non decisiva ai fini in questione, vale tuttavia a dimostrare - anche alla
luce dei lavori preparatori del nuovo regolamento - l’intento di riservare ad essi uno status
particolare, distinto da quello degli altri soggetti dell’ordinamento federale, per cui ben si giustifica
la previsione di un apposito sistema giustiziale.
Con riguardo al quale va, da ultimo, rilevato che il nuovo regolamento - innovando il
precedente sistema, secondo il quale le decisioni della Commissione procuratori sportivi erano
impugnabili con ricorso gerarchico improprio alla Commissione stessa in seduta plenaria - ha
previsto espressamente (art. 18, comma 5) l’impugnazione delle decisioni della Commissione degli
agenti di calciatori innanzi alla Commissione di Appello Federale, in tal modo stabilendo un
opportuno raccordo tra il sistema giustiziale speciale e quello ordinario e riservando all’organo di
vertice di quest’ultimo sistema - anche a garanzia della uniforme applicazione della normativa
federale - la potestà di giudicare in via definitiva delle violazioni commesse dagli agenti di
calciatori.
5. In definitiva, la Corte federale ritiene che la giurisdizione in ordine ad ogni tipo di violazione
da parte degli agenti di calciatori sia attribuita in via esclusiva alla Commissione agenti di calciatori.
P.Q.M.
la Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come sopra proposta, dichiara la
competenza esclusiva della Commissione agenti di calciatori.
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