F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 25 ottobre 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELL’A.S. NESTOR PER OTTENERE L’INTERPRETAZIONE AUTENTI- CA DELLA NORMATIVA DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CONCERNENTE I CRITERI DI AMMISSIONE AI CAM- PIONATI 2002/2003, PER COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 25 ottobre 2002 – pubbl. su www.figc.it ISTANZA DELL’A.S. NESTOR PER OTTENERE L’INTERPRETAZIONE AUTENTI- CA DELLA NORMATIVA DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CONCERNENTE I CRITERI DI AMMISSIONE AI CAM- PIONATI 2002/2003, PER COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI In data 3 agosto 2002 l’A.S. Nestor, dopo aver premesso di aver disputato nella stagione agonistica 2001/2002 il Campionato regionale di Eccellenza e di aver terminato detta competizione all’undicesimo posto, circostanza questa che la portava a disputare i cosiddetti incontri dei “Play-out”, al fine di non retrocedere; ricordava che al termine di tali spareggi, avendo perso l’incontro che era stata chiamata a disputare, veniva retrocessa nella categoria inferiore vale a dire nel Campionato regionale di Promozione. Alla luce di quanto sopra, la Società istante lamentava di non essere stata “ripescata”, nel Campionato regionale umbro di Eccellenza, sul presupposto che la stessa era retrocessa e, pertanto, non poteva essere valutata per essere riammessa al Campionato di Eccellenza, malgrado che in tale campionato fosse stato individuato un posto vacante legato a talune defezioni. In particolare, la A.S. Nestor lamentava che la circostanza che non possano essere prese in considerazione, sulla base della delibera regionale di cui al C.U. n. 66 del 5 giugno 1991, le società retrocesse non debba trovare applicazione nel suo caso, in quanto essa, al termine del campionato, non era retrocessa, bensì chiamata a disputare gli incontri dei “Play-out”. La doglianza della istante è inammissibile in quanto, in virtù del disposto dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, sono legittimati ad adire la Corte Federale esclusivamente il Presidente Federale o il Presidente della Corte Federale, d’ufficio (art. 22, comma1/f1); i delegati presenti all’assemblea di cui si vuole impugnare la delibera (art.22, comma 1/f2); i delegati che non abbiano potuto partecipare all’assemblea (art.22 comma 1/f3). Inoltre, il comma 3 dell’articolo in esame consente anche a tutti i tesserati od agli affiliati alla F.I.G.C. il ricorso alla Corte Federale “in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi”, ma questa norma non può trovare applicazione nel caso di specie, facendone difetto i presupposti. Pertanto, poiché la A.S. Nestor non si trova in nessuna delle condizioni sopra individuate, il ricorso, irritualmente proposto dalla stessa, non può che essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. la Corte Federale, pronunciando sull’istanza come in epigrafe proposta dall’ A.S. Nestor di Marsciano (Perugia), la dichiara inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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