F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 novembre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117, COMMA 4, ULT. PARTE, DELLE N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AI CALCIATORI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE AMMESSE IN SERIE C2, CHE HANNO RISOLTO IL CONTRATTO OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO, EX ART. 116 CITATO, IN FAVORE DELLE MEDESIME

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 novembre 2002 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117, COMMA 4, ULT. PARTE, DELLE N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AI CALCIATORI DI SOCIETA’ SUCCESSIVAMENTE AMMESSE IN SERIE C2, CHE HANNO RISOLTO IL CONTRATTO OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO, EX ART. 116 CITATO, IN FAVORE DELLE MEDESIME L' art. 116 delle N.O.I.F. prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C2 hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto "da professionista" con i propri calciatori "non professionisti". Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che “il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un con- tratto da professionista e ne ottenga - per qualsiasi ragione - la risoluzione, non può richiedere un un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.”. Il divieto di richiedere un nuovo tesseramento da non professionista nella stessa stagione in cui viene stipulato, e poi risolto, un contratto da professionista, quindi, per esplicita previsione dello art.117, non si applica ai calciatori di cui al citato art.116; conseguentemente, i calciatori delle squadre neo-promosse in Serie C2 sono sottratti alla restrizione contemplata dalla norma di cui all’art 117, comma 4. Orbene, con deliberazione del Consiglio Federale, di cui al C.U. n. 60/A del 7 agosto 2002, è stata disposta l'integrazione degli organici del Campionato Nazionale di Serie C2 mediante l’ ammissione allo stesso delle Società Meda, Forlì, Grosseto e Latina. In forza di tale deliberazione, che ha sostanzialmente “ripescato” alcune società, la Lega Professionisti Serie C comunicava alle stesse che il termine per la stipulazione di contratto di prestazione sportiva con atleti già tesserati con status di dilettante (cd. contratto d’autorità) era fissato al 22 agosto 2002. L' U.S. Grosseto provvedeva, pertanto, a stipulare con buona parte degli atleti, entro il termine di cui sopra, il relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell' art. 116 delle N.O.I.F., regolarmente depositato presso l'Ufficio Tesseramento della Lega Professionisti Serie C. In seguito, nel mese di settembre, risolveva consensualmente i contratti con due calciatori, Bartali Emanuele e Gherardini Andrea, i quali poi sottoscrivevano un nuovo tesseramento con due società del Campionato Nazionale Dilettanti, tesseramenti la cui ratifica veniva però negata dal competente Ufficio Tesseramento, perché sottoscritti in violazione dell’art. 117, comma 4, delle N.O.I.F.. In relazione a ciò, l’U.S. Grosseto sottoponeva la questione al Presidente Federale per conoscere se ai propri calciatori, che avevano stipulato il contratto da professionista oltre il termine previsto dall’art. 116 (dal 1° al 10 luglio), potesse estendersi l’agevolazione prevista dall’art. 117, comma 4, ult. parte, sopra specificata. In sostanza la questione che la Corte è chiamata a risolvere, in via generale, è se anche i calciatori delle società "ripescate", cioè delle società che non hanno acquisito sul campo il diritto all’ ammissione al Campionato di Serie C2, ma vi sono state ammesse successivamente, possano avvalersi della medesima opportunità prevista per quelli delle società neo-promosse, cioè a dire se anche i predetti calciatori, tesserati d’autorità come professionisti, possano, una volta risolto il contratto da professionista, sottoscrivere, nel corso della stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come non professionista. La soluzione non può che essere positiva, in quanto i principi generali, ai quali deve conformarsi l’interpretazione di ogni disposizione normativa, impongono che non possono configurarsi discriminazioni tra soggetti che si trovano o vengono successivamente a trovarsi nella medesima situazione di fatto. In definitiva, quindi, i calciatori di tutte le Società ammesse al Campionato di Serie C2, senza distinzione tra promosse o "ripescate", per un’ovvia esigenza di coerenza, non possono ricevere un trattamento differenziato, pur essendo auspicabile una modifica dell’art.116 che sancisca espressamente l’equiparazione di cui trattasi. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che i calciatori delle società “ripescate” al Campionato di Serie C2 debbano avere lo stesso trattamento riservato a quelli delle società promosse al Campionato.
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