F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 27 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA Il Presidente Federale, su richiesta della Lega Nazionale Professionisti in data 17 gennaio 2003, ha sottoposto alla Corte Federale il quesito circa la posizione contrattuale del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira, che in precedenza aveva assunto la falsa identità di Eriberto da Conceicao Silva, alla luce dell’attuale normativa federale. Al riguardo la Corte federale osserva, in punto di fatto, quanto segue: 1. il calciatore Eriberto da Conceicao Silva nella stagione sportiva 2000-2001 veniva trasferito in prestito dalla società F.C. Bologna alla società A.C. Chievo Verona; 2. le società Bologna e Chievo Verona concludevano, con riferimento al suddetto tesserato, un ac- cordo di partecipazione che, a seguito dell’esercizio del diritto di opzione da parte dell’A.C. Chie vo, valeva per la stagione 2001/2002; 3. in data 28.6.2002 l’A.C. Chievo risolveva in proprio favore la partecipazione relativa al contratto del calciatore, che veniva così acquisito definitivamente dalla stessa società; 4. il 19.7.2002 l’A.C. Chievo Verona cedeva a titolo definitivo il contratto del calciatore Eriberto da Conceicao Silva (poi rivelatosi essere in realtà Luciano Siqueira de Oliveira) alla S.S. Lazio; 5. con lettera del 19.8.2002, la Lega Nazionale Professionisti comunicava all’A.C. Chievo Verona che, per inadempimento della S.S. Lazio, non poteva essere concessa esecutività alla predetta ces sione contrattuale e, pertanto, il calciatore rientrava nella immediata disponibilità dell’A.C. Chie- vo Verona; 6. a seguito dell’inadempimento della S.S. Lazio, la Commissione Vertenze Economiche, su istanza dell’A.C. Chievo Verona, condannava, in data 6.11.2002, la S.S. Lazio a versare all’A.C Chievo . Verona l’equo indennizzo di Euro 350.000,00; 7. la CAF, nella riunione del 13.1.2003, confermava sostanzialmente la decisione impugnata, aumen tando l’entità dell’indennizzo; 8. l’A.C. Chievo Verona, con nota del 28.8.2002, aveva manifestato la volontà di non dare corso al- la conclusione dell’accordo di partecipazione con la società F.C. Bologna. In relazione alla descritta situazione, la Corte federale ritiene che sia tuttora fermo il tesseramento del calciatore in questione per l’A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alla data di scadenza della sanzione inflittagli. Il tesseramento del calciatore per l’A.C. Chievo Verona, dal 1° luglio 2001, quale risulta dall’anagrafe della F.I.G.C. (cfr. nota 17 gennaio 2003 del Presidente della L.N.P.), è tuttora valido ed efficace, non risultando in alcun modo inficiato dagli eventi successivamente verificatisi. In particolare, non ha fatto venir meno tale tesseramento il trasferimento del calciatore alla società Lazio, in quanto tale trasferimento non è mai stato operativo, non avendo ottenuto l’esecutività da parte della Lega a seguito dell’ inadempienza della società cessionaria. Né il tesseramento può ritenersi caducato per effetto della dichiarazione del Chievo di non voler dar corso alla risoluzione dell’accordo di partecipazione con il Bologna (nota 28 agosto 2002), giacché la risoluzione era ormai avvenuta e non poteva essere posta nel nulla unilateralmente da parte del Chievo. Inoltre, questa società - il giorno prima, ossia il 27 agosto 2002 - aveva chiesto la conferma del tesseramento e la stessa, nel giudizio nei confronti della Lazio dinanzi la Commissione Vertenze Economiche e poi alla C.A.F., aveva agito, successivamente alla nota del 28 agosto 2002, quale unica legittimata ad ottenere l’equo indennizzo, sul presupposto che il calciatore, a seguito della risoluzione dell’accordo di partecipazione con il Bologna, fosse per essa tesserato (situazione, questa, che aveva trovato piena conferma nelle decisioni della C.V.E. e della C.A.F.). E’ chiaro, infine, che la conclusione cui la Corte federale, in risposta al quesito sottopostole, è pervenuta non incide in alcun modo sulla controversia di contenuto economico tra il Chievo ed il Bologna (cui si accenna nella nota del Chievo in data 18 gennaio 2003),la quale resta, ovviamente, impregiudicata e che potrà essere risolta, auspicabilmente, in via consensuale o, in mancanza, dinanzi ai competenti organi di giustizia della Federazione. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l’avviso che il calciatore Luciano Siqueira de Oliveira deve ritenersi tesserato per l’A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alla data di scadenza della sanzione inflittagli.
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