F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 11 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME STA- TUTARIE E REGOLAMENTARI CONCERNENTI LA COMPETENZA DEL CONSI- GLIO FEDERALE A DELIBERARE SULLA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 11 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME STA- TUTARIE E REGOLAMENTARI CONCERNENTI LA COMPETENZA DEL CONSI- GLIO FEDERALE A DELIBERARE SULLA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI. PREMESSO Con nota del 7 febbraio 2003 il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha chiesto il parere della Corte federale in ordine ai presupposti di competenza e di legittimità della deliberazione di eventuale riforma dei campionati professionistici. In particolare il Presidente della F.I.G.C. chiede di conoscere se, in virtù delle norme dello Statuto federale e del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, si renda necessario acquisi- re l’assenso della Lega medesima e/o il voto favorevole dei suoi rappresentanti in Consiglio federa- le per approvare legittimamente la modifica dell’ordinamento dei campionati di Serie A e Serie B e dei loro collegamenti. CONSIDERATO 1. Oggetto del presente parere è la questione della competenza del Consiglio federale della F.I.G.C. ad assumere le determinazioni in ordine alla modifica degli ordinamenti dei campionati di Serie A e di Serie B e degli altri presupposti di legittimità delle determinazioni medesime. Esulano, invece, dalla richiesta di parere le questioni sulla configurabilità di una responsabilità della Lega Nazionale Professionisti per l’eventuale incidenza che una modificazione dell’ordi- namento dei predetti campionati potrebbe avere sui rapporti contrattuali conclusi dalla stessa Lega in rappresentanza delle società aderenti, secondo quanto prospettato nella lettera riservata in data 5 febbraio 2003 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti, menzionata nella predetta nota del Presidente Federale. 2. Così delimitato l’oggetto del parere, ad avviso di questa Corte non sussistono dubbi sulla competenza del Consiglio federale della F.I.G.C.. Depongono in tal senso le disposizioni dello Statuto federale (art. 10, comma 2, e art. 24, comma 3, lett. d) e delle N.O.I.F. (art. 50), da cui si evince all’evidenza che la materia dell’ ordina- mento dei campionati è compresa fra le attribuzioni della Federazione e, in particolare, rientra nella competenza del Consiglio federale. Ciò che l’art. 7 dello Statuto prevede possa essere demandato dalla F.I.G.C. alle Leghe è la sola organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati, non l’aspetto “ordinamentale” della configurazione dei campionati medesimi e dei loro collegamenti (cfr. anche, in tal senso, l’art. 49 delle N.O.I.F.). In sintonia con le suindicate norme federali, l’ art. 7, comma 2, del regolamento della Lega Nazionale Professionisti richiama gli artt. 49 e 52 (recte: 51) delle N.O.I.F., per la disciplina dei campionati di Serie A e di Serie B e dei relativi passaggi di categoria. 3. Rilevato che la competenza ad assumere le determinazioni sull’ordinamento dei campionati spetta al Consiglio federale, è necessario ora verificare se l’assenso della Lega Nazionale Professionisti o il voto favorevole dei consiglieri espressi dalla Lega stessa siano presupposti di legittimità delle citate determinazioni. La risposta non può essere che negativa. Nessun quorum particolare è richiesto per l’adozione delle determinazioni in esame, né la formazione della maggioranza è condizionata da pareri vincolanti della Lega o da diritti di veto dei consiglieri espressi dalla Lega stessa. La dialettica che normalmente si esprime nella discussione delle deliberazioni del Consiglio federale è la sede naturale dell’esame dei profili che i Consiglieri espressi dalla Lega ritengano eventualmente di prospettare. A quest’ultimo riguardo, deve osservarsi che la decisione del Consiglio federale dovrà, naturalmente, tener conto di tutte le opinioni che saranno manifestate nel corso della discussione. Ed è anzi da raccomandare l’enunciazione, negli atti del Consiglio federale, degli argomenti che saranno ritenuti decisivi nell’uno o nell’altro senso ai fini della decisione finale. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che competente ad assumere le eventuali determinazioni di riforma dei campionati professionistici è il Consiglio federale della F.I.G.C. e che per la legittimità delle relative determinazioni si applicano le ordinarie disposizioni in materia di deliberazioni del Consiglio federale.
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