F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 13/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 13/CF del 23 maggio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI L’art. 25 del Codice di giustizia sportiva, concerne nte le Commissioni disciplinari, contiene talune disposizioni la cui formulazione ha indotto il Presidente Federale, a ciò sollecitato dal Comitato Interregionale, a chiedere un parere interpretativo alla Corte Federale. Il comma 4 dell’art. 25 dispone che le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali; il comma successivo prescrive che “il deferimento per la posizio- ne irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiu sura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce”. In relazione a tali disposizioni, il Presidente Federale chiede di conoscere se “possa intervenire il deferimento per posizione irregolare di calciatori, decorsi i termini rispettivamente di 15 e 7 giorni richiamati dal comma 5 dell’art. 25”. Ciò posto, la Corte ritiene che non vi è dubbio che i predetti termini siano perentori. A tale conclusione si perviene sia in virtù della norma di cui all’art. 34, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, che espressamente dispone che “tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”, che alla luce del fondamento della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine. In conseguenza, il deferimento effettuato trascorsi quindici giorni dalla gara alla quale ha partecipato il calciatore in posizione irregolare ovvero sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo è intempestivo e la Commissione disciplinare adita lo dovrà dichiarare irricevibile e no n potrà esaminarlo nel merito. Questa soluzione, affatto incontestabile, lascia peraltro aperto un ulteriore problema, che costituisce il nucleo del quesito sottoposto alla Corte Federale: quello dei rapporti tra i termini in questione e dell’eventuale sovrapposizione di un termine all’altro, nel senso che si potrebbe sostenere che il deferimento, non avvenuto nel termine di quindici giorni dalla gara, possa essere effettuato entro il termine di sette giorni dalla conclusione del campionato o del torneo. Una siffatta tesi, pur se in astratto consentita dalla formulazione non perpiscua della norma - che adopera l’espressione “comunque” che, in via generale, significa “in ogni caso” -, è del tutto inaccettabile, perché, alla stregua dei comuni canoni ermeneutici, l’interpretazione letterale va coniugata con una interpretazione che tenga conto anche della “intenzione del legislatore” (art. 12 delle preleggi), ossia del fondamento della disposizione e delle finalità con essa perseguite. A tale riguardo, da un lato va rilevato che, sotto il profilo letterale, l’espressione “comunque” ha anche un significato avversativo, nel senso di “tuttavia”; dall’altro, vanno richiamate le considerazioni precedenti, relative alle esigenze di stabilità che impongono che le situazioni concernenti i risultati della gara siano quanto prima consolidati e non restino in sospeso per un periodo più lungo di quello strettamente necessario per l’accertamento della regolarità delle gare stesse. D’altronde la perentorietà del termine di quindici giorni dalla gara entro cui procedere al deferimento verrebbe vanificata qualora si consentisse di procedere al deferimento sempre e per tutte le gare del campionato o torneo entro sette giorni dalla chiusura dello stesso. In conseguenza, la risposta al quesito non può essere che nel senso che il termine perentorio per il deferimento è di quindici giorni dalla disputa della gara e che tale termine si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o del torneo) nel caso in cui sia intervenuta detta chiusura. Alla risposta, in tal senso, al quesito interpretativo la Corte ritiene di aggiungere la raccomandazione ai competenti Organi Federali di provvedere - ove lo ritengano - alla riformulazione, in maniera più chiara, della disposizione in esame, prevedendo anche, se del caso, termini e decorrenze specifici per situazioni particolari (quali le gare Play-off e Play-out, etc.). P.Q.M. La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che la norma di cui all’art. 25, comma 5, C.G.S. vada interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori debba essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.
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