F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 15 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 21, COMMA 4, DELLE N.O.I.F.,CIRCA LA COMPATIBILITA’ TRA LA CARICA DI DIRI- GENTE DI SOCIETA’ E L’INCARICO DI ALLENATORE PER LA MEDESIMA SOCIE- TA’

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 15 luglio 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 21, COMMA 4, DELLE N.O.I.F.,CIRCA LA COMPATIBILITA’ TRA LA CARICA DI DIRI- GENTE DI SOCIETA’ E L’INCARICO DI ALLENATORE PER LA MEDESIMA SOCIE- TA’ PREMESSO Il Presidente Federale riferisce che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha rappresentato una possibile situazione di incompatibilità in cui verrebbe a trovarsi Roberto Mancini, attualmente dirigente della S.S. Lazio, ove la stessa società dovesse chiedere il tesseramento, per la corrente stagione sportiva, dello stesso Roberto Mancini come allenatore. Quest’ultimo si troverebbe a ricoprire allo stesso tempo la qua lifica di dirigente e quella di tecnico responsabile della stessa squadra. Il Settore Tecnico sembra, invero, dubitare dell’ammissibilità di tale doppio ruolo pur nell’ambito di una medesima società e prospetta quindi l’opportunità di una modificazione della disposizione sopra richiamata. Il Presidente Federale chiede, pertanto, a questa Corte federale l’interpretazione della normativa in vigore ed in particolare dell’articolo 21, comma 4 delle N.O.I.F.. CONSIDERATO La Corte federale, innanzitutto, osserva che l’articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. così recita: “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svo lga attività nel Settore Giovanile e Scolastico”. Di tale disposizione può darsi una duplice lettura. Da una parte, infatti, potrebbe essere sottolineato che la prima parte della disposizione si riferisce genericamente alla preclusione del contemporaneo incarico di dirigente e di tecnico. Il divieto sussisterebbe qualunque sia la società nella quale si rivestono le due cariche, in ipotesi anche la medesima. La ratio di una simile disposizione può rinvenirsi nella volontà di separare funzioni di tipo diverso: quella di tecnico, da un lato, e quella di dirigente, dall’altro, in ragione dell’intento di evitare coinvolgimenti della conduzione della squadra in interessi societari che hanno diversa natura. Dall’altra parte, invece, potrebbe sottolinearsi che la disposizione continua con la precisazione che il divieto si riferisce ad altro incarico del tecnico “in altra società”. Si potrebbe cioè concludere che il divieto opera solo in caso di contemporaneo svolgimento del doppio ruolo i due società diverse. La ratio della disposizione sarebbe, allora, non quella di escludere conflitti tra tipi di attività, quella dirigenziale e quella tecnica, bensì conflitti tra ruoli rivestiti dalla stessa persona in due diverse società (conflitto di interessi). Ora, pur essendo la ragione del divieto ben chiara nella seconda ipotesi e meno nella prima, resta il fatto che, secondo i generali criteri ermeneutici, il primo strumento dell’interpretazione è quello del significato letterale delle parole usate nel loro comune significato. E non v’è dubbio che il riferimento ad “altra società” risulta separato dalla prima ipotesi a mezzo di una virgola, dopo la quale il periodo prosegue con l’espressione “né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella medesima Lega”. La collocazione della virgola circoscrive le due previsioni, legando l’inciso “in altra società” alla titolarità della posizione di dirigente e non alla prima. Tale circostanza induce a ritenere che l’incompatibilità derivante dallo svolgimento dell’attività di dirigente rispetto a quella di tecnico sia generale, anche nella stessa squadra. Tale conclusione sembra avvalorata dall’articolo 30 del Regolamento del Settore Tecnico. La disposizione, infatti, recita: “I tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al calcio devono presentare domanda di sospensione all’Albo e nei Ruoli, precisando la natura di tale attività”. “I tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico”. Il citato articolo 30, quindi, pone un obbligo di sospensione in termini generali e non con riferimento all’attività parallela svolta in altra società. Resta, naturalmente, affidata alla Federazione la valutazione dell’attualità di tale incompatibilità, quando le due posizioni siano rivestite nell’ambito della stessa squadra. In tale valutazione la Federazione potrà tenere nella dovuta considerazione, da un lato, la ratio della disposizione nei diversi contesti societari e sportivi nei quali essa può essere chiamata ad operare e, dall’altro, l’evoluzione del sistema e le possibilità di crescita dello stesso ove il tecnico si desse carico dei problemi anche di carattere finanziario e societario. Effettuata la comparazione delle diverse esigenze, la Federazione potrà compiere la scelta se modificare le norme delle N.O.I.F. e del Regolamento del Settore Tecnico sopra richiamate. Conclusivamente la Corte federale esprime l’avviso che l’articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. debba essere interpretato nel senso che esso escluda la possibilità di tesseramento quale tecnico di chi già riveste la qualifica di dirigente anche se della stessa squadra. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, è dell’avviso che sussista, in virtù dell’attuale formulazione del testo, l’incompatibilità tra la qualifica di dirigente e quella di allenatore anche se le due attività sono svolte per la medesima società.
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