F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. FILIPPINI DANILO AVYERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DELL’ESPOSTO INERENTE LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 14.12.1996.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. FILIPPINI DANILO AVYERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DELL'ESPOSTO INERENTE LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 14.12.1996. Con ricorso 14 marzo 1997 il Sig. Danilo Filippini, dichiarandosi "Amministratore delegato" dall'A.C. Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio ha impugnato per revocazione la decisione 7 marzo 1997 di questa Corte, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del successivo 8 marzo, con la quale è stato dichiarato inammissibile, perchè sottoscritto da persona non legittimata, il reclamo proposto a nome e per conto della predetta Associazione Sportiva a1 fine di ottenere pronuncia di invalidità dell'Assemblea Federale elettiva del 14 dicembre 1996. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata decisione, egli aveva ed ha piena legittimazione al reclamo proposto contro la validità dell'Assemblea Federale e relative deliberazioni, nella sua qualità di "Amministratore delegato" dell'Associazione Calcio Pro Patria et Libertate. L'interessato ed il suo difensore comparsi all'udienza odierna hanno esposto diffusamente le ragioni a sostegno dell'impugnazione. La Corte osserva: nei procedimenti davanti a questa Corte medesima l'impugnazione per revocazione è consentita unicamente contro le decisioni relative ai giudizi a carico di dirigenti federali, come dispone l'art. 16, corona 1 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva. Deve quindi escludersi la proponibilità del ricorso per revocazione avverso decisioni concernenti altri giudizi o procedimenti rientranti nella sua competenza, come è quella emessa da questa Corte il 7 marzo 1997. Per questi motivi la Corte Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal Sig. Danilo Filippini avverso la decisione di questa Corte in data 7 marzo 1997.
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