F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL 7.11.1998.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL 7.11.1998. L'Associazione Calcio Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio, assumendo di possedere una anzianità di affiliazione alla F.I.G.C. dall'anno 1989 e comunque di essersi affiliata a seguito di nuova domanda in data 3.2.1998, ha proposto in data 9.11.1998 reclamo contro la validità dell'Assemblea ordinaria del Comitato Regionale Lombardia, tenutasi a Milano il 7.11.1998, chiedendo l'annullamento di tutte le relative deliberazioni in quanto, pur convocata e avendone diritto, non sarebbe stata ammessa al voto. La Corte osserva: a) l'Associazione reclamante, come da Comunicato Ufficiale n. 1/A pubblicato il 4 luglio 1997, risulta decaduta dalla precedente affiliazione per non aver svolto alcuna attività nelle stagioni 199511996 e 1996I97. II provvedimento, assunto ai sensi dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., non è stato reclamato e/o revocato; b) la detta Associazione ha richiesto ed ottenuto con effetto dal 3.2.1998, nuova affiliazione per l'iscrizione al Campionato di 3^ Categoria stagione 1998/1999; c) per il disposto dall'art. 15, comma 1, sub A) - a) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ultimo paragrafo, che riprende la norma del precedente art. 7, comma 5, sub c), hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi ed anzi, come precisato meglio dell'art. 7, le società che non hanno tale requisito non avrebbero neppure titolo di partecipazione all'Assemblea; d) risulta pertanto corretta l'esclusione dal voto dell'Associazione Calcio Pro Patria et Libertate, addirittura priva del titolo di partecipazione al momento dell'Assemblea, essendo del tutto pacifico in fatto che non ha disputato né portato a termine gli ultimi tre campionati consecutivi rispetto alla data dell'Assemblea. Per questi motivi la Corte Federale respinge il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio (Varese) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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