F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AWERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL’8.5.1999

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AWERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL'8.5.1999 II Sig. Danilo Filippini, dichiarandosi legale rappresentante della A.C. Pro Patria et Libertate, in data 10 maggio 1999 ha proposto reclamo contro la validità dell'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Lombardia, tenutasi l'8 maggio 1999, "essendo stata impedita in modo illegittimo e coercitivo la partecipazione della A.C. Pro Patria et Libertate con pieno diritto all'assemblea". II Filippini per giustificare la propria legittimazione a rappresentare l'associazione espone che dopo aver rassegnato le dimissioni da dirigente della stessa il 10 novembre 1998 (nel reclamo si rilevano ripetuti errori materiali di data, come da riscontro dei documenti, indicandosi l'anno 1999 invece del 1998) nel corso di un'assemblea straordinaria dell'associazione, formalizzate con lettera 11 novembre 1998 indirizzata alla F.I.G.C., alla L.N.D., al Comitato Regionale Lombardia ed al C.O.N.I.. In altra successiva assemblea, tenutasi il 6 maggio 1999, avrebbe accettato la nomina a Presidente acquisendo con la carica nuovo tesseramento per la F.I.G.C.. Copia del verbale di assemblea sarebbe stato subito inoltrato agli Organi Federali suddescritti nonché al C.O.N.I., anticipandola a mezzo fax. Non spiega il reclamante come sarebbe stata impedita la partecipazione dell'associazione Pro Patria et Libertate all'Assemblea straordinaria del Comitato Regionale Lombardia, ma dagli atti istruttori risulta che la stessa non è stata convocata. La Corte osserva: emerge sia dai documenti allegati al reclamo, sia da quelli pervenuti dagli Uffici della F.I.G.C., che il Sig. Danilo Filippini era privo, al momento della proposizione del reclamo, di poteri di rappresentanza dall'A.C. Pro Patria nell'ambito della F.I.G.C. perché non tesserato nè tesserabile. La decisione della competente Commissione Disciplinare (C.U. n. 30 del 18 febbraio 1999) non reclamata dal Filippini, appellata dal Procuratore Federale e confermata dalla C.A.F. (C.U. n. 31/C del 20 maggio 1999), ha ritenuto che, essendosi il Filippini dimesso in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico, si è resa applicabile la disposizione di cui all'att. 36, comma 7, delle N.O.I.F., che vieta un nuovo tesseramento di coloro che abbiano rinunciato ad uno precedente in pendenza di procedimento disciplinare. Tale pronuncia è definitiva e quindi ha effetti di giudicato nell'Organizzazione federale; lo stesso Comitato Regionale Lombardia, appena ricevuto notizia della nomina del Filippini a Presidente dall'A.C. Pro Patria et Libertate, con lettera 7 maggio 1999, lo stesso giorno del ricevimento della notizia della nomina, avvertiva l'associazione sportiva che non si poteva dar corso al nuovo tesseramento del Presidente come sopra nominato, a causa della decisione dell'Organo disciplinare e, in particolare, per quanto disposto dalla sopra richiamata norma delle N.O.I.F.. II reclamo, pertanto, siccome proposto da persona non tesserata, né tesserabile per la F.I.G.C., che non può avere in tale Organizzazione rappresentanza dell'associazione, deve essere dichiarato inammissibile. Nè la Corte può accertare se esistano o meno i presupposti per l'applicazione dall'art. 36, comma 7, N.O.I.F., dal momento che lo status di non tesserato e la non tesserabilità del Filippini risulta non solo da provvedimento amministrativo (lettera 7 maggio 1999 del Comitato Regionale Lombardia), ma anche da provvedimento definitivo di Organo giurisdizionale della F.I.G.C.. Per completezza è il caso di ricordare che questa Corte, pronunciando sulla validità dell'Assemblea del Comitato Regionale Lombardia tenutasi il 7 novembre 1998 a seguito di reclamo della stessa A.C. Pro Patria et Libertate, affermò che, in osservanza dall'art. 15, comma 1 , sub A - a) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ultimo paragrafo, e del precedente art. 7, comma 5, sub c), hanno diritto di partecipazione e di voto alle citate assemblee soltanto quelle società che abbiano portato a termine gli ultimi tre campionati consecutivi. Tali requisiti non sono posseduti dell'A.C. Pro Patria come risulta "per tabulas", e quindi la stessa non ha motivo di dolersi della mancata convocazione all'assemblea del Comitato Regionale Lombardia dell'8 maggio 1999. Per questi motivi, la Corte Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio (Varese) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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