F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA VALIDITA’ DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA VALIDITA' DELLA
ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000
Con il ricorso in data 16.11.2000 in epigrafe individuato, il Presidente Federale lamentava la
violazione dall'art. 12 delle Norme procedura per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti,
violazione intervenuta nel corso della elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione
Calcio Femminile, svoltasi nell'ambito dell'Assemblea ordinaria della Divisione Calcio Femminile,
tenutasi in Roma il 6 novembre 2000.
II motivo della doglianza, promossa dal Presidente Federale, deve essere ricercato nella
circostanza che, ai sensi dell'articolo 12 delle Norme procedurali sopra ricordate; "ai fini della elezione a
tutte le cariche federali, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, è necessario aver riportato la metà
più uno dei voti validi... espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti". La votazione, svoltasi nel
corso dell'Assemblea, aveva portato al seguente risultato: avevano partecipato al voto 51 società, delle
54 aventi diritto, avevano ottenuto voti: Marras 27; Vignotto 26; Tosetto 26; Fiormonte 25; Rienzi 25;
Pasciuti 24; Gebbia 24.
La Lega aveva dichiarato eletti i Signori Marras, Vignotto, Tosetto, Fiormonte e Rienzi, mentre
tra i candidati Pasciuti e Gebbia dichiarava eletto quello con maggiore anzianità federale.
Ritiene il Presidente Federale, con il suo ricorso del 16.11.2000, che l'elezione doveva essere
dichiarata nulla e/o inesistente, nella parte in cui dichiarava eletti i candidati che non avevano ottenuto la
metà più uno dei voti espressi, pertanto doveva essere confermata l'elezione di Marras che aveva avuto
27 voti dei 51 espressi, mentre dovevano essere annullate (o dichiarate inesistenti) le elezioni dei
Signori: Vignotto, Tosetto, Fiormonte, Rienzi e del membro con maggiore anzianità federale tra Pasciuti
e Gebbia.
In via subordinata, il Presidente Federale chiedeva l'annullamento e/o la dichiarazione di
inesistenza della intera deliberazione relativa all'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo della
Divisione Calcio Femminile.
Al fine di comprendere a pieno la doglianza proposta dal Presidente Federale, occorre muovere
dall'analisi dell'articolo 12 delle Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti;
invero, mentre il primo comma dell'articolo in esame prevede quanto ricordato dal Presidente Federale
nel suo ricorso e cioè che "ai fini della elezione a tutte le cariche federali nell'ambito della L.N.D:, è
necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi:::", il secondo comma di detto articolo
mitiga la previsione contenuta nel primo comma; esso, infatti, prevede che "qualora nessuno dei
candidati abbia conseguito tale maggioranza ... "(cioè la metà dei voti espressi più uno), mentre nel caso
in esame il candidato Marras aveva ottenuto tale maggioranza. Invero può essere considerata valida
qualsiasi elezione in cui almeno uno dei candidati abbia conseguito la metà più uno dei voti validi
espressi, consentendosi agli atti una sorta di "scivolamento" della graduatoria degli eletti.
Tale considerazione trova ulteriore conferma nel dettato dell'ultimo comma dell'articolo 12 in
parola, che prevede l'automatico subentro "dal primo dei non eletti nella relativa votazione".
Anche se il testo dell'articolo 12 appare modellato per l'elezione di un singolo membro, non può non
tenersi conto della circostanza che il secondo comma di esso implica una deroga al dettato del primo e
trova applicazione anche per le elezioni plurime; in mancanza di uno specifico diniego non contenuto
dalla norma e non ipotizzabile ad opera della Corte Federale.
Appare, altresì, opportuno segnalare alla Commissione Carte Federali che siede presso la Lega
Nazionale Dilettanti, la necessità di chiarire le norme che regolano la modalità di elezione alle cariche
federali nell'ambito della Lega stessa, al fine di evitare, per il futuro, situazioni di incertezza.
In virtù delle argomentazioni sopra contenute la Corte Federale respinge il ricorso come sopra proposto
dal Presidente Federale.