F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. FORONI AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 12 dicembre 2000 – pubbl. su www.figc.it
RECLAMO DELL'A.C. FORONI AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000
L'A.C. Foroni, con lettera datata 20.11.2000, ha presentato reclamo avverso la validità della
Assemblea Ordinaria della Divisione Calcio Femminile del 6.11.2000, esponendo che alle votazioni ha
partecipato il Vice-Presidente dell'A.C.F. Hellas Oppeano Verona, Sig. Prato Antonio, il quale non
aveva i requisiti per poter partecipare a detta Assemblea, perché colpito da sanzione disciplinare di
inibizione per quattro mesi, come da Comunicato Ufficiale n. 17 del 3.11.2000.
La reclamante ha fatto presente di essere venuta a conoscenza dell'accaduto soltanto il 21
novembre, perché il detto Comunicato Ufficiale n. 17 della Divisione Calcio Femminile sarebbe stato
spedito soltanto il giorno 18 e non sarebbe stato ancora affisso nell'albo della Divisione.
Rileva la Corte che il reclamo è inammissibile, essendo stato presentato oltre il quinto giorno
successivo alla data in cui l'Assemblea è stata tenuta e senza che sia stata presentata riserva scritta prima
della chiusura dei lavori (art. 2 comma 5 delle N.O.I.F.), come rettamente rilevato dalla Presidente della
Divisione Calcio Femminile.
Della tardività del reclamo, peraltro, è consapevole la società reclamante, la quale si giustifica,
assumendo di essere venuta a conoscenza della sanzione inferta al Sig. Prato soltanto il 21 novembre.
La Corte, per altro verso, ritiene che la giustificazione addotta dalla società non ha fondamento,
perché, come si evince dalla annotazione in calce al Comunicato lo stesso, è stato "pubblicato in Roma
ed affisso all'Albo della Divisione il 3.11.2000" e quindi tre giorni prima dell'Assemblea. Inoltre, il
Comunicato venne ricevuto il 6 novembre dal Presidente della Commissione Verifica Poteri della
Assemblea.
La pubblicazione nell'Albo della Divisione, avvenuta tre giorni prima della data dell'Assemblea
(il 3 novembre rispetto al giorno 6), costituisce valida presunzione di conoscenza da parte di tutti gli
interessati, a norma dall'art. 12 comma 11 C.G.S., per cui a nulla rileva il fatto, dedotto dalla reclamante,
e cioè di avere appreso della inibizione del Sig. Prato soltanto in epoca successiva e, peraltro, in via
informale.
Il reclamo è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la Corte Federale dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto
dall'A.C. Foroni di Verona ed ordina l'incameramento della tassa versata.