F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 17 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DEL SIG. ROMANO CLAUDIO, ARBITRO BENEMERITO DELL’A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL’A.I.A. RECLAMO DEL SIG. CORSETTI ELIO TOMMASO, ARBITRO FUORI QUADRO DELL’A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL’A.I.A. RECLAMO DEL SIG. CERINA ANGELO, ARBITRO BENEMERTTO DELL’A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL’A.I.A.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 17 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it
RECLAMO DEL SIG. ROMANO CLAUDIO, ARBITRO BENEMERITO DELL'A.I.A.,
AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE
DELL'A.I.A.
RECLAMO DEL SIG. CORSETTI ELIO TOMMASO, ARBITRO FUORI QUADRO
DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE
ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.
RECLAMO DEL SIG. CERINA ANGELO, ARBITRO BENEMERTTO DELL'A.I.A.,
AVVERSO LA LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE
ELETTIVE DELL'A.I.A.
Con distinti reclami in data 18.10.2000, di identico contenuto, i Signori Romano Claudio,
Cerina Angelo, arbitri benemeriti, e Corsetti Elio Tommaso, arbitro fuori quadro, con richiamo
all'att. 29 del nuovo Statuto della F.I.G.C., alla data non ancora vigente, si rivolgevano a questa
Corte, per l'annullamento del "Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A." approvato, in via
di urgenza e con riserva di sottoposizione alla prima riunione utile al Consiglio Federale, con
deliberazione del Presidente Federale, pubblicata nel Com. Uff. n. 50/A della F.I.G.C..
Deducevano i ricorrenti, a motivi di illegittimità del Regolamento:
a) che esso era stato "approvato" dal Consiglio Centrale dell'A.I.A., mentre tale organo non
risultava avere specifica competenza in materia, con riferimento all'att. 7 del Regolamento
dell'Associazione;
b) che il procedimento per l'elezione del Presidente dell'A.I.A., previsto dall'impugnato
regolamento, era in contrasto coi principi di democrazia interna e di rappresentanza ricavabili
dalla legge 23 luglio 1999 n. 242 e dall'emanando Statuto Federale, in quanto venivano
ammessi alla votazione anche i componenti del Consiglio Centrale dell'A.I.A. la cui carica
derivava da nomina da parte del Presidente dell'Associazione e non da elezione, sia pure
indiretta, can conseguente alterazione irreparabile della rappresentanza della base elettorale.
Con una terza censura i ricorrenti impugnavano di illegittimità, per contrasto con l'art. 4, ,
comma I, dello stesso Regolamento Elettorale, quella parte della circolare 5 ottobre 2000 del
Presidente dell'A.I.A. che; in. previsione della prossima convocazione delle assemblee sezionali, .
ammetteva all'elettorato attivo quegli.associati che avessero regolarizzato il pagamento delle quote
associative sezionali fino all'inizio dell'Assemblea, ciò in contrasto con la disposizione sopra
richiamata che stabiliva per la régolarizzazione un termine di almeno 15 giorni prima
dell'assemblea.
Non risultando notificati o comunicati i reclami al Presidente. Federale ed al Presidente
dell'A.I.A., contraddittori necessari nel procedimento di impugnativa di atto normativo relativo
all'ordinamento interno dell'A.I.A., la Corte con ordinanza 13.11.2000 (C.U. n. 1/Cf del 14.11.2000)
disponeva la trasmissione degli atti albe predette parti.necessarie con termine per la presentazione di
controdeduzioni.
Nei termini assegnati presentava memoria corredata da documenti ufficiali soltanto il
Presidente dell'A.I..A.,' contestando la fondatezza dell'impugnativa proposta e chiedendone il
rigetto.
In esito alla svolta istruttoria la Corte dispone preliminarmente la riunione dei procedimenti,
promossi coi tre reclami, per connessione oggettiva ed osserva:
-i gravami appaiono ammissibili, pur non essendolo alla data della loro proposizione ai sensi
dello Statuto allora vigente e dall'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, perché la norma
di cui all'art. 32, comma 5, del vigente Statuto, di natura precettiva ad efficacia immediata,
quale jus superveniens concernente .la giurisdizione di questa Corte, è applicabile anche ai
ricorsi pendenti al momento della sua entrata in vigore;
- l'ammissibilità, salvo ogni questione di fondatezza, deve intendersi limitata ai primi due motivi
essendo rivolti a censurare fa legittimità di un atto normativo dell'A.I.A., in assenza ili
strumenti diversi di garanzia nell'Ordinamento federale e concernendo le supposte
violazioni, diritti fondamentali associativi;
- tali presupposti non sussistono per il terzo motivo, la dedotta illegittimità della deroga al
termine per la regolarizzazione delle quote associative disposta con provvedimento del
Presidente dell'A.I.A. (circolare 5 ottobre 2000).
Infatti la diversa disciplina di tale termine, non costituisce violazione di fondamentali diritti
associativi, che anzi ne agevola e favorisce l'esercizio rispetto alla norma che si dice essere
stata violata (art. 4, comma l, Reg. Elettorale), e, comunque, le supposte violazioni potevano
essere dedotte, ove si fossero verificate in concreto, mediante i rimedi che lo stesso
Regolamento prevede all'att. 1, penultimo ed ultimo comma, per quanto concerne le
assemblee straordinarie sezionali ed all'art. 14, penultimo comma, per l'assemblea
generale.
Non può sostenersi pertanto che nella fattispecie mancassero o manchino strumenti di
garanzia
talche viene così meno anche l'altro presupposto legittimante il ricorso all'art. 32, comma 5,
dello Statuto.
Passando all'esame del primo motivo di censura (sub a delle premesse) deve subito rilevarsi che
l'affermazione secondo la quote il Regolamento impugnato sia stato deliberato dal Consiglio
Centrale dell'A.I.A.; non risponde a realtà.
infatti dalla documentazione prodotta dal Presidente dell'A.I.A. risulta che í1 Regolamento
venne.adottato dal Comitato Nazionale dell'A.I.A. nella seduta del 7 settembre 2000 (punto 2
dell'Ordine del Giorno) e solo per una maggiore condivisione associativa venne presentata al
Consiglio Centrale a titolo meramente consultivo.
E' pur vero che dall'esame delle competenze attribuite dal Regolamento dell'A.I.A. sia al
Comitato NazionaIe che a quello Centrale (aro. 6 e 7) non risulta specificamente indicata questa di
proposta e/o adozione dei regolamenti, ma sopperisce a tale apparente mancanza il. disposto dall'art.
26 comma 3 detto Statuto vigente al momento in cui è stato pioposto e definitivamente approvato il
contestato regolamento, in relazione all'att. 21 comma 2 dello stesso Statuto.
Si desume dai combinati. disposti delle norme succitate che 1'A.I.A. non poteva se non
proporre il regolamento e che la proposta, come pure quelle delle Leghe e deglì altri Settori,
effettuate "dai rispettivi Consigli Diret6vi" andavano approvate dal Consiglio Federale.
Pertanto.la proposta non poteva essere deliberata o adottata, come lo è stata, se non dal
superiore argano dell'Associazione Italiana Arbitri ravvisabile nel Comitato Nazionale, le cui
funzioni sono equivalenti a quelle dei Consigli Direttivi delle Leghe e degli altri Settori della
F.I.G.C..
Deve ritenersi quindi la infondatezza in fatto ed in diritto della censura mossa dai ricorrenti
in ordine alla competenza dell'Organo che ha deliberato la proposta di regolamento.
Né appare accoglibile e fondato il secondo motivo di censura.
I principi di democraticità e di rappresentanza non sono vulnerati nel caso in cui, con
percentuale peraltro minima, alcuni partecipanti all'elezione, indiretta di secondo grado, del
Presidente dell'A.I.A., non siano stati a loro volta eletti da base più ampia, quando derivino la
propria designazione e quindi il proprio elettorato attivo da una particolare posizione premiata dalla
notevole esperienza, dall'attività svolta e dall'impegno profuso. .
Non a caso anche nel nostro ordinamento costituzionale è prevista ad esempio la figura . dei
senatori a vita di nomina del Capo dello Stato che, come è ben noto, tra l'altro esprimono il proprio
voto proprio per l'elezione del Capo dello Stato, né puó revocarsi in dubbio che la nostra
costituzione sia fedele ai principi di democraticítà e rappresentanza.
Nella specie, come chiaramente emerge dal sistema, i Presidenti dei Comitati Regionali (ad
essi soltanto si appunta la censura) risultavano, quali aventi diritto a voto nell'assemblea generale
svoltasi l' 11 novembre 2000, in numero di 19 contro un totale, essi compresi, di ben 352 aventi
diritto, quindi poco più del 5% del totale, percentuale peraltro di minima influenza sul risultato
elettorale.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i reclami déi Signori Claudio Romano, Corsetti Elio Tommaso e Cerina Angelo, per
identità oggettiva, dichiara:.
a) 1'inammissíbilità della censura relativa alla dedotta violazione dall'art. 4, comma 1, del
Regolamento delle Assemblee Elettive delI'A.I.A., in riferimento alla modifica dei termini di
pagamento delle quote sezionali per l'ammissione all'elettorato attivo, emanata con circolare
5.11.2000 dal Presidente dell'A.I:A ~
., b) l'infondatezza della censura concernente la dedotta incompetenza dell'Organo che ha proposto
all'approvazione del Presidente Federale e del Consiglio Federale il .Regolamento delle Assemblee
Elettive dell'A.I.A '
., c) 1'infondatezza della censura concèrnente la illegittimità del Regolamento dove prevede Ia
partecipazione. alla votazione dei componenti del Consiglio Centrali dell'A.I.A., all'Assemblea
Generale Elettiva.
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