F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 17 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DEL SIG. ROMANO CLAUDIO, ARBITRO BENEMERITO DELL’A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL’A.I.A. RECLAMO DEL SIG. CORSETTI ELIO TOMMASO, ARBITRO FUORI QUADRO DELL’A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL’A.I.A. RECLAMO DEL SIG. CERINA ANGELO, ARBITRO BENEMERTTO DELL’A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL’A.I.A.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 17 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DEL SIG. ROMANO CLAUDIO, ARBITRO BENEMERITO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A. RECLAMO DEL SIG. CORSETTI ELIO TOMMASO, ARBITRO FUORI QUADRO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A. RECLAMO DEL SIG. CERINA ANGELO, ARBITRO BENEMERTTO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A. Con distinti reclami in data 18.10.2000, di identico contenuto, i Signori Romano Claudio, Cerina Angelo, arbitri benemeriti, e Corsetti Elio Tommaso, arbitro fuori quadro, con richiamo all'att. 29 del nuovo Statuto della F.I.G.C., alla data non ancora vigente, si rivolgevano a questa Corte, per l'annullamento del "Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A." approvato, in via di urgenza e con riserva di sottoposizione alla prima riunione utile al Consiglio Federale, con deliberazione del Presidente Federale, pubblicata nel Com. Uff. n. 50/A della F.I.G.C.. Deducevano i ricorrenti, a motivi di illegittimità del Regolamento: a) che esso era stato "approvato" dal Consiglio Centrale dell'A.I.A., mentre tale organo non risultava avere specifica competenza in materia, con riferimento all'att. 7 del Regolamento dell'Associazione; b) che il procedimento per l'elezione del Presidente dell'A.I.A., previsto dall'impugnato regolamento, era in contrasto coi principi di democrazia interna e di rappresentanza ricavabili dalla legge 23 luglio 1999 n. 242 e dall'emanando Statuto Federale, in quanto venivano ammessi alla votazione anche i componenti del Consiglio Centrale dell'A.I.A. la cui carica derivava da nomina da parte del Presidente dell'Associazione e non da elezione, sia pure indiretta, can conseguente alterazione irreparabile della rappresentanza della base elettorale. Con una terza censura i ricorrenti impugnavano di illegittimità, per contrasto con l'art. 4, , comma I, dello stesso Regolamento Elettorale, quella parte della circolare 5 ottobre 2000 del Presidente dell'A.I.A. che; in. previsione della prossima convocazione delle assemblee sezionali, . ammetteva all'elettorato attivo quegli.associati che avessero regolarizzato il pagamento delle quote associative sezionali fino all'inizio dell'Assemblea, ciò in contrasto con la disposizione sopra richiamata che stabiliva per la régolarizzazione un termine di almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Non risultando notificati o comunicati i reclami al Presidente. Federale ed al Presidente dell'A.I.A., contraddittori necessari nel procedimento di impugnativa di atto normativo relativo all'ordinamento interno dell'A.I.A., la Corte con ordinanza 13.11.2000 (C.U. n. 1/Cf del 14.11.2000) disponeva la trasmissione degli atti albe predette parti.necessarie con termine per la presentazione di controdeduzioni. Nei termini assegnati presentava memoria corredata da documenti ufficiali soltanto il Presidente dell'A.I..A.,' contestando la fondatezza dell'impugnativa proposta e chiedendone il rigetto. In esito alla svolta istruttoria la Corte dispone preliminarmente la riunione dei procedimenti, promossi coi tre reclami, per connessione oggettiva ed osserva: -i gravami appaiono ammissibili, pur non essendolo alla data della loro proposizione ai sensi dello Statuto allora vigente e dall'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, perché la norma di cui all'art. 32, comma 5, del vigente Statuto, di natura precettiva ad efficacia immediata, quale jus superveniens concernente .la giurisdizione di questa Corte, è applicabile anche ai ricorsi pendenti al momento della sua entrata in vigore; - l'ammissibilità, salvo ogni questione di fondatezza, deve intendersi limitata ai primi due motivi essendo rivolti a censurare fa legittimità di un atto normativo dell'A.I.A., in assenza ili strumenti diversi di garanzia nell'Ordinamento federale e concernendo le supposte violazioni, diritti fondamentali associativi; - tali presupposti non sussistono per il terzo motivo, la dedotta illegittimità della deroga al termine per la regolarizzazione delle quote associative disposta con provvedimento del Presidente dell'A.I.A. (circolare 5 ottobre 2000). Infatti la diversa disciplina di tale termine, non costituisce violazione di fondamentali diritti associativi, che anzi ne agevola e favorisce l'esercizio rispetto alla norma che si dice essere stata violata (art. 4, comma l, Reg. Elettorale), e, comunque, le supposte violazioni potevano essere dedotte, ove si fossero verificate in concreto, mediante i rimedi che lo stesso Regolamento prevede all'att. 1, penultimo ed ultimo comma, per quanto concerne le assemblee straordinarie sezionali ed all'art. 14, penultimo comma, per l'assemblea generale. Non può sostenersi pertanto che nella fattispecie mancassero o manchino strumenti di garanzia talche viene così meno anche l'altro presupposto legittimante il ricorso all'art. 32, comma 5, dello Statuto. Passando all'esame del primo motivo di censura (sub a delle premesse) deve subito rilevarsi che l'affermazione secondo la quote il Regolamento impugnato sia stato deliberato dal Consiglio Centrale dell'A.I.A.; non risponde a realtà. infatti dalla documentazione prodotta dal Presidente dell'A.I.A. risulta che í1 Regolamento venne.adottato dal Comitato Nazionale dell'A.I.A. nella seduta del 7 settembre 2000 (punto 2 dell'Ordine del Giorno) e solo per una maggiore condivisione associativa venne presentata al Consiglio Centrale a titolo meramente consultivo. E' pur vero che dall'esame delle competenze attribuite dal Regolamento dell'A.I.A. sia al Comitato NazionaIe che a quello Centrale (aro. 6 e 7) non risulta specificamente indicata questa di proposta e/o adozione dei regolamenti, ma sopperisce a tale apparente mancanza il. disposto dall'art. 26 comma 3 detto Statuto vigente al momento in cui è stato pioposto e definitivamente approvato il contestato regolamento, in relazione all'att. 21 comma 2 dello stesso Statuto. Si desume dai combinati. disposti delle norme succitate che 1'A.I.A. non poteva se non proporre il regolamento e che la proposta, come pure quelle delle Leghe e deglì altri Settori, effettuate "dai rispettivi Consigli Diret6vi" andavano approvate dal Consiglio Federale. Pertanto.la proposta non poteva essere deliberata o adottata, come lo è stata, se non dal superiore argano dell'Associazione Italiana Arbitri ravvisabile nel Comitato Nazionale, le cui funzioni sono equivalenti a quelle dei Consigli Direttivi delle Leghe e degli altri Settori della F.I.G.C.. Deve ritenersi quindi la infondatezza in fatto ed in diritto della censura mossa dai ricorrenti in ordine alla competenza dell'Organo che ha deliberato la proposta di regolamento. Né appare accoglibile e fondato il secondo motivo di censura. I principi di democraticità e di rappresentanza non sono vulnerati nel caso in cui, con percentuale peraltro minima, alcuni partecipanti all'elezione, indiretta di secondo grado, del Presidente dell'A.I.A., non siano stati a loro volta eletti da base più ampia, quando derivino la propria designazione e quindi il proprio elettorato attivo da una particolare posizione premiata dalla notevole esperienza, dall'attività svolta e dall'impegno profuso. . Non a caso anche nel nostro ordinamento costituzionale è prevista ad esempio la figura . dei senatori a vita di nomina del Capo dello Stato che, come è ben noto, tra l'altro esprimono il proprio voto proprio per l'elezione del Capo dello Stato, né puó revocarsi in dubbio che la nostra costituzione sia fedele ai principi di democraticítà e rappresentanza. Nella specie, come chiaramente emerge dal sistema, i Presidenti dei Comitati Regionali (ad essi soltanto si appunta la censura) risultavano, quali aventi diritto a voto nell'assemblea generale svoltasi l' 11 novembre 2000, in numero di 19 contro un totale, essi compresi, di ben 352 aventi diritto, quindi poco più del 5% del totale, percentuale peraltro di minima influenza sul risultato elettorale. P.Q.M. la Corte, riuniti i reclami déi Signori Claudio Romano, Corsetti Elio Tommaso e Cerina Angelo, per identità oggettiva, dichiara:. a) 1'inammissíbilità della censura relativa alla dedotta violazione dall'art. 4, comma 1, del Regolamento delle Assemblee Elettive delI'A.I.A., in riferimento alla modifica dei termini di pagamento delle quote sezionali per l'ammissione all'elettorato attivo, emanata con circolare 5.11.2000 dal Presidente dell'A.I:A ~ ., b) l'infondatezza della censura concernente la dedotta incompetenza dell'Organo che ha proposto all'approvazione del Presidente Federale e del Consiglio Federale il .Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A ' ., c) 1'infondatezza della censura concèrnente la illegittimità del Regolamento dove prevede Ia partecipazione. alla votazione dei componenti del Consiglio Centrali dell'A.I.A., all'Assemblea Generale Elettiva.
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