F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 5 marzo 2002 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA FEDERALE DEL 28.12.2001

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 5 marzo 2002 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA FEDERALE DEL 28.12.2001 Premesso che: - con atto del 1° febbraio 2002 Danilo Filippini, nella qualità di rappresentante dell' A.C. Pro Patria et Libertate, proponeva "ricorso" a questa Corte federale "contro la validità dell'Assemblea federale del 28 dicembre 2001" e le conseguenti deliberazioni, sotto il profilo della omessa convocazione della propria società e per effetto delle irregolarità, già denunciate ai competenti organi federali, riguardanti il mancato tesseramento della società stessa; - ritenuto che la società in questione è stata dichiarata decaduta dall'affiliazione con C.U. n. 1/A del 4 luglio 1997; - ritenuto che, per effetto di quest'ultimo provvedimento, questa Corte federale ha già dichiarato, con pronuncia del 5 marzo 1999, pubblicata nel C.U. 15/Cf del successivo 19 aprile, legittima l'esclusione della società in parola dalle Assemblee ordinarie del Comitato Regionale Lombardia; - ritenuto che in senso sostanzialmente analogo (sotto il profilo dell'inammissibilità del reclamo) si era pronunciata, in ordine ad altra Assemblea ordinaria, questa Corte in data 21 giugno 1999 (C.U. 20/Cf del 4 agosto 1999); - ritenuto che il provvedimento di decadenza dall'affiliazione è stato rinnovato, sulla base dell'identità, protratta nel tempo, del suo presupposto (mancato completamento dell'attività ufficiale di stagioni sportive, ai sensi dell'art. 16,comma 2, lett.a, delle N.O.I.F.), dal Presidente federale in data 9 dicembre 1999 (C.U. 65/A); - ritenuto che, con pronunce del 13 novembre 2000 e del 17 aprile 2001, questa Corte federale ha dichiarato irricevibili reclami analoghi a quelli prima descritti proposti dall'A.C. Pro Patria et Libertate, in quanto la stessa non fa parte della F.I.G.C. ed è, quindi, estranea allo statuto di posizioni soggettive che discendono dal sistema delle norme federali; - ritenuto che la situazione da ultimo descritta continua a permanere invariata, sicché l'odierno reclamo, provenendo da soggetto non legittimato, va dichiarato inammissibile; P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sul reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pro Patria et Libertate di Cugliate Fabiasco (Varese), lo dichiara inammissibile.
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