F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C.CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEM- BLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DEL- LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEM- BLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NA- ZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D’AGRI AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’AS- SEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 25 aprile 2002 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL'A.C.CONFINDUSTRIA AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEM- BLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DEL- LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 RECLAMO DELLA S.C. F.S.T. RIONERO AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEM- BLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NA- ZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 RECLAMO DELLO SPORTING VILLA D’AGRI AVVERSO LA VALIDITA’ DELL'AS- SEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DEL 5.11.2000 PREMESSO Con i reclami riuniti relativi alla stagione sportiva 2000/2001, le società A.C. Confindustria, S.C. F.S.T. Rionero e Sporting Villa d'Agri hanno presentato reclamo contro le operazioni relative all'Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Basilicata del 5 novembre 2000, lamentando che nel corso di detta Assemblea si sarebbero verificate irregolarità tali da inficiarne la validità. In particolare le predette società hanno dedotto i seguenti motivi di irregolarità: 1° - il Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti non è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti ed è stato spedito alle società, a mezzo posta ordinaria, pochi giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Inoltre, nell'ordine del giorno, l'elezione era riferita a sei componenti, e cioè uno in più rispetto a quelli in carica, senza autorizzazione della Lega e con inaspettata sorpresa per chi volesse contrapporre una lista alternativa; 2° - le candidature non sono state debitamente pubblicizzate; 3° - la convocazione sarebbe stata accompagnata da una serie di artifici volti a predeterminare il "bacino elettorale" gradito al presidente uscente ed alla lista corrispondente, anche con modalità intimidatorie; 4° - irregolare costituzione dell'ufficio di presidenza, per la designazione a segretario della riunione di un collaboratore del Comitato e con invadenza nelle operazioni del segretario del Comitato Regionale Basilicata, non titolato a tali adempimenti; 5° - irregolarità nell'esercizio della verifica poteri; 6° - falsità delle firme apposte sulle deleghe; 7° - irregolare svolgimento delle operazioni di voto; 8° - svolgimento dell'Assemblea in un clima di intimidazione; 9° - redazione irregolare delle schede di voto tale da mettere in dubbio se esse esprimano realmente il voto di aventi diritto. E' stata acquisita la relazione in data 20 agosto 2001 dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., in esito agli accertamenti effettuati da quest'ultimo su mandato della Corte federale. Le reclamanti A.C. Confindustria, S.C. F.S.T. Rionero e Sporting Villa d'Agri hanno prodotto memoria illustrativa dei reclami con il patrocinio dell'avv. Giovanni Pellegrino. Con decisione parziale in data 11 dicembre 2001, la Corte federale ha dichiarato infondati i primi quattro motivi di reclamo, relativi alla mancata pubblicazione del Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti ed alla sua spedizione in termini troppo ravvicinati alla data di convocazione dell'Assemblea, alla mancata pubblicità delle candidature, alla "serie di artifici" preelettorali, nonché all'irregolare costituzione dell'ufficio di presidenza. Con la stessa decisione, considerata la delicatezza degli aspetti dedotti con gli altri motivi di reclamo, attinenti tutti alle operazioni elettorali, nonché alle attività propedeutiche e successive a queste ultime, e consistenti nella deduzione di violazioni che, integrando modalità operative gravemente lesive dei diritti dei partecipanti all'Assemblea, inficerebbero la regolarità dell'Assemblea stessa, la Corte disponeva un completamento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Indagini, volto, in particolare, ad accertare: a) con riferimento al rilascio delle deleghe e con eventuale interpello delle società deleganti, se le modalità di rilascio, quali la diversità di calligrafia, la mancanza della data ed altro, siano riconducibili solo ad una modalità di compilazione affrettata oppure alla redazione da parte di soggetti non autorizzati dai legittimi aventi diritto al voto; b) con riferimento alle modalità di espressione del voto e con eventuale specifico interpello sul punto degli addetti agli uffici preposti alla direzione ed alla verifica delle operazioni, quali siano state in positivo le modalità seguite per compiere le operazioni in tempi apparentemente incompatibili con un ordinato andamento delle operazioni medesime; c) quali modalità siano state complessivamente seguite per la verbalizzazione delle predette operazioni. Con relazione in data 18 marzo 2002, n. 495/IN 2000-2001 al Capo dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., il Collaboratore dell'Ufficio Indagini, col. Domenico Infante, espletando l'incarico conferitogli con nota n. 1113/IP/mm del 31 gennaio 2001, dava conto degli adempimenti svolti come supplemento istruttorio. CONSIDERATO 1. I reclami risultano fondati con riferimento alle censure rivolte alle modalità di riconoscimento dei rappresentanti e dei delegati delle società titolari del diritto di voto, nonché con riguardo all'ammissione di questi ultimi alle operazioni di voto. Si tratta di operazioni entrambe decisive per assicurare la certezza del procedimento elettorale, sicché l'accertamento della loro violazione è assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, quale quella dell'autenticità delle firme apposte sulle deleghe o dello svolgimento dell'Assemblea in un clima di intimidazione o ancora della redazione irregolare delle schede di voto e di irregolare scrutinio. 2. Irregolare esercizio della verifica poteri. Risulta confermato che buona parte dei soggetti delegati al voto sono stati riconosciuti a prescindere dall'esibizione dei documenti di riconoscimento e sulla base della conoscenza personale. Tuttavia, anche tale forma di riconoscimento deve essere effettuata in modo tale da assicurare determinate garanzie. In particolare, proprio la costituzione di una Commissione per la verifica dei po teri imponeva che il riconoscimento con tale modalità fosse riferito alla Commissione o, almeno, ad un suo componente. Al contrario, risulta dagli atti del procedimento, atti non idoneamente contraddetti dal supplemento di istruttoria e dalla conseguente relazione del 18 marzo 2002, che il riconoscimento personale avvenne in gran parte ad opera del segretario della Commissione, sig. Rocco Picciano, che ha svolto una funzione ben maggiore del semplice ausilio al Presidente. Nonostante le dichiarazioni rese nel supplemento di istruttoria da quest'ultimo, dall'avv. Pasquale Ciola, che ha affermato di avere svolto personalmente l'attività di identificazione dei rappresentanti e delegati in qualità di Presidente della Commissione Verifica Poteri, e dagli avvocati Giuseppe Carlucci e Angelo Maria Esposito, componenti della stessa Commissione, che hanno confermato la dichiarazione del presidente, resta il fatto che dette dichiarazioni sono contraddette da quanto dichiarato nella precedente istruttoria dallo stesso Picciano, dall'avv. Esposito, dal sig. Giuzio, dalla sig.ra Gelleni e dal sig. Greco. Essendo queste ultime dichiarazioni state rese in data più ravvicinata agli eventi descritti e provenendo da soggetti aventi diverso ruolo e diverso atteggiamento nei confronti dell'esito della votazione, esse risultano essere più attendibili. Ne consegue che le operazioni di verifica dei poteri, nelle quali è compresa l'identificazione personale dei delegati da parte della Commissione, sono state condotte non regolarmente. 3. Passando, ora, alla fase successiva della consegna delle schede per la votazione, deve premettersi che pacificamente le operazioni di verifica poteri, che si concludevano con la consegna di un badge agli accreditati i quali dovevano poi appuntarlo sul bavero della giacca, si svolsero in sala distante da quella dell'assemblea. All'ingresso di quest'ultima il sig. Sabia era incaricato di far entrare nella sala coloro che erano provvisti di badge. Peraltro, da un lato lo stesso Sabia non ha escluso che "qualche persona non legittimata ad accedere alla sala, perché sprovvista di badge sia potuta entrare quando si è verificata la ressa all'ingresso", dall'altro lo stesso addetto al controllo attesta che erano muniti di badge anche altri "invitati". Va aggiunto che, pacificamente, all'atto della distribuzione delle schede elettorali, il presidente Ciola non procedeva ad altra attività di identificazione in quanto, come conferma la relazione istruttoria supplementare, "in precedenza le operazioni di verifica poteri erano servite ad accreditare i rappresentanti…". Non v'era tuttavia alcuna certezza che le schede fossero, in tale situazione, effettivamente consegnate agli aventi diritto, sia perché il mezzo di identificazione era per sua natura mobile (il badge), sia perché alla sala venivano ammessi anche altri "invitati" muniti di badge, sia perché non è escluso che altri soggetti non aventi titolo siano entrati nella sala. Le modalità sopra descritte rendono viziato il procedimento elettorale e, come già in precedenza richiamato, imponendo la rinnovazione delle elezioni, esentano la Corte dalla verifica delle ulteriori censure mosse dai reclamanti. In conclusione, i reclami vanno accolti con riferimento alle censure sopra indicate, restando assorbite le rimanenti censure. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sui reclami come in epigrafe proposti dall'A.C. Confindustria di Potenza, dalla S.C. F.S.T. Rionero di Rionero in Vulture (Potenza) e dallo Sporting Villa d'Agri di Villa d'Agri (Potenza), così decide: - dichiara l'invalidità dell'Assemblea Regionale Ordinaria delle Società del Comitato Regionale Basilicata tenutasi il 5 novembre 2000; - ordina la restituzione delle tasse versate.
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