F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 7 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. ATLETICO BORGO 1993 AVVERSO LA VALIDITA’ DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL’1.11.2000 RECLAMO DEL F.C. CASTELDEBOLE 1966 AVVERSO LA VALIDITA’ DELLA AS- SEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL’1.11.200

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2001/2002 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 7 giugno 2002 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’A.C. ATLETICO BORGO 1993 AVVERSO LA VALIDITA’ DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL’1.11.2000 RECLAMO DEL F.C. CASTELDEBOLE 1966 AVVERSO LA VALIDITA’ DELLA AS- SEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELL’1.11.2000 Previa riserva scritta ritualmente depositata prima della conclusione dell’Assemblea del Comitato Regionale Emilia-Romagna tenuta il giorno 1° novembre 2000, le società A.C. Atletico Borgo 1993 e F.C. Casteldebole 1966 proponevano reclamo avverso la validità dell’Assemblea stessa deducendo i medesimi motivi che possono essere così sintetizzati: a) irregolare convocazione dell’Assemblea per mancato rispetto del termine di pubblicazione del Comunicato Ufficiale; b) mancata indicazione nell’ordine del giorno dell’Assemblea del numero dei Consiglieri da eleg- gere; c) ammissione all’esercizio del diritto di voto di delegati dei quali non era stata accertata l’identità; d) mancata segretezza del voto e mancato accertamento dell’identità delle persone che material- mente operavano la consegna delle schede votate. Questa Corte, riuniti i due reclami, nella seduta dell’11 dicembre 2001 rigettava, siccome infondati, i primi due motivi (decisione pubblicata sul C.U. n. 2/Cf, stagione 2001/2002) e disponeva un supplemento di istruttoria da espletarsi da parte dell’Ufficio Indagini in ordine agli altri motivi ed in particolare: 1) con riferimento al rilascio delle deleghe e con eventuale interpello delle società deleganti, se le modalità di rilascio, quali la diversità di calligrafia, la mancanza della data ed altro, siano riconducibili solo ad una modalità di compilazione affrettata oppure alla redazione da parte di soggetti non autorizzati dai legittimi aventi diritto al voto; 2) con riferimento alle modalità di espressione del voto e con eventuale specifico interpello sul pun to degli addetti agli uffici preposti alla direzione ed alla verifica delle operazioni, quali siano state in positivo le modalità seguite per compiere le operazioni in termini apparentemente incompatibili con un ordinato andamento delle operazioni medesime; 3) quali modalità siano state complessivamente seguite per la verbalizzazione delle predette opera- zioni. Acquisiti gli atti afferenti al disposto supplemento di indagini, questa Corte ritiene che i reclami debbano essere per una parte dichiarati improcedibili e per altra parte rigettati. Non v’è dubbio che i reclami ineriscono anzitutto, quanto agli effetti che le società reclamanti ritengono di conseguire, all’elezione alla presidenza del Comitato Regionale del Signor Marco Campomori. Ebbene, nelle more della definizione del giudizio, il Signor Campomori è venuto a mancare ed è stata convocata per il 6 ottobre 2001 altra Assemblea nel corso della quale è stato eletto il successore, attualmente in carica. Avverso la regolarità di svolgimento di tale Assemblea non risultano essere stati proposti reclami e, conseguentemente, ogni problema riferito alla situazione riguardante la presidenza del Comitato è da ritenersi venuto meno, per cui, sul punto, i reclami vanno dichiarati improcedibili. Quanto agli altri vizi denunciati, si evidenzia anzitutto che, a richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, furono presenti ai lavori assembleari tre Collaboratori dell’Ufficio Indagini, i quali, con relazione datata 6 novembre 2000, riferirono in ordine allo svolgimento dei lavori stessi ed in particolare circa l’identificazione dei delegati (“avvenuta tramite presentazione di idoneo documento di riconoscimento”). Da tale relazione non risultano indicazioni di anomalie procedurali. La regolare modalità di identificazione delle persone ammesse a partecipare all’Assemblea risulta essere stata confermata dal Signor Franco Bonfiglioli, Presidente della Commissione Disciplinare e, quindi, della Commissione Verifica Poteri, nelle dettagliate ed esaustive dichiarazioni rese in sede di supplemento di indagini. Quanto ai momenti in cui vennero concretamente operati il riempimento delle schede ed il deposito delle stesse nelle urne appositamente approntate, dalla relazione del Collaboratore dell’Uf- ficio Indagini emerge che “una volta aperte le operazioni di voto, gli aventi diritto, sparpagliati nelle sale del Circolo in cui si teneva l’Assemblea, hanno apposto le proprie preferenze al riparo da occhi indiscreti introducendo poi (le schede), personalmente o per mezzo degli addetti agli uffici, nelle apposite urne, regolarmente sigillate”. Sul punto, inoltre, il Presidente della Commissione Verifica Poteri ha dichiarato “di essersi portato con gli altri componenti della Commissione davanti al palco della Presidenza (dell’Assemblea) dove erano state sistemate su dei tavoli sottostanti n. 4 urne previste per il deposito delle schede…” ed ha aggiunto che, durante il materiale esercizio del diritto di voto da parte dei delegati, egli rimase “…vicino alle urne” fino a quando le operazioni di voto non pervennero a conclusione. Vi fu, quindi, un diretto ed ininterrotto controllo da parte del Presidente e dei Componenti dell’Ufficio di Verifica. Quanto ai documenti di delega, il Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha riferito di avere effettuato dei controlli a campione ed ha allegato alla propria relazione n. 8 atti dai quali è risultata l’identità grafica delle sottoscrizioni delle deleghe con le sottoscrizioni apposte sui fogli di censimento delle società. Soltanto in ordine al caso riportato nella relazione sotto il n. 4 (società Bedonia delegante e società Basila 2000 delegata) si parla di identità “di massima”, e ciò perché sul foglio di censimento quale firma del Presidente del Bedonia è riportata soltanto la sigla del cognome, mentre la delega riporta la sottoscrizione per esteso, peraltro “con caratteri simili”. Anche sotto questo profilo, quindi, l’indagine non ha fatto emergere irregolarità. Quanto alle modalità delle verbalizzazioni relative alla espressione del voto, il verbale dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa, riferisce che “conclusi gli interventi, le società vengono chiamate dal Presidente dell’Assemblea a votare. Vengono poste le urne di fronte al tavolo della Presidenza e dietro ogni urna un componente della Verifica Poteri per controllare che tutto si svolga nel migliore dei modi e senza alcuna scorrettezza”. Nulla di più deve essere aggiunto sul punto. In ordine alle altre situazioni relativamente alle quali è stato disposto l’approfondimento dell’indagine, questa Corte, richiamate le valutazioni del Collaboratore dell’Ufficio inquirente, ritiene ininfluente il fatto che le operazioni di voto possano essersi svolte in maniera affrettata. Va ricordato che l’Assemblea si tenne in giorno festivo (1° novembre) e tutti i Dirigenti di società presenti a Bologna erano interessati ad un sollecito rientro alle proprie sedi, essendo le squadre impegnate nel primo pomeriggio in gare di campionato. L’Assemblea, aperta alle ore 9.35, venne dichiarata chiusa alle ore 13.40, cioè dopo oltre quattro ore. Comunque, indipendentemente dalla durata dell’Assemblea, quel che rileva è che non vennero riscontrate anomalie o irregolarità. Infine, per quanto attiene all’assenza su talune deleghe della data di sottoscrizione delle stesse e del timbro della società, tali carenze, seppur sussistenti, non incidono sulla regolarità e sulla legittimità di partecipazione dei delegati ai lavori assembleari. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che i moduli di delega (prestampati) portano il chiaro riferimento all’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Emilia-Romagna “che avrà luogo a Bologna il 1° novembre 2000” e, quindi, il dato di rilievo è quello dell’autenticità della firma del delegante (di cui già innanzi si è detto) piuttosto che quello della data e del timbro. Conseguentemente, vanno rigettati, siccome infondati, i residui motivi di reclamo, con inca- meramento delle tasse versate. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sui reclami come in epigrafe proposti dall’A.C. Atletico Borgo 1993 e dal F.C. Casteldebole 1966, entrambe di Bologna, così decide: - in parte li dichiara improcedibili ed in parte li respinge; - ordina l’incameramento delle relative tasse.
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