F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 10 aprile 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 10/CF del 10 aprile 2003 – pubbl. su www.figc.it
RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9,
DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI
La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei
sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come di seguito riportati:
calciatore De Marco Sergio
(istanza reiterata)
- vista l’istanza inoltrata al Presidente Federale volta ad ottenere un provvedimento di grazia in fa-
vore del calciatore De Marco Sergio con riferimento alla squalifica fino al 2.5.2004 inflittagli per
comportamento violento nei confronti dell’Arbitro della gara Lainese/Marconia del 2.5.1999 del
Campionato lucano di 2^ Categoria;
- tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica e considera-
to, altresì, quanto dedotto dall’istante;
esprime parere favorevole per la concessione dell’ invocato beneficio.
calciatore Privitera Gaetano
(istanza reiterata)
- vista l’istanza inoltrata al Presidente Federale dal calciatore Privitera Gaetano volta ad ottenere un
provvedimento di grazia con riferimento alla squalifica fino al 7.1.2004 inflittagli per il comporta-
mento tenuto nei confronti dell’Arbitro della gara Ramacca/Aci Catena del 23.12.2000 del Cam-
pionato siculo di 1^ Categoria;
- rilevato che dagli atti emerge effettivamente un ravvedimento dell’istante;
- tenuto conto, altresì, delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica;
esprime parere favorevole per la concessione dell’invocato beneficio.
Matera Valentino: inammissibile, in quanto non ancora
scontata la metà della sanzione;
La Placa Diego, Bentifeci Antonello, Paravani Pierpaolo,
Petrella Vincenzo, Romano Lorenzo, Vitale Domenico,
Camino Sante, Catanzaro Fabio Emanuele, Strinati Giu-
seppe, Abate Aniello, Fichera Davide, Saporito Giovan-
ni, Manfredi Roberto, Antonazzo Fulvio, Medici Sergio,
Moccia Massimo, Caputo Francesco e Logiurato Enrico
Marco: sfavorevole, in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti ido -
nei per la concessione dell’ invocato be
neficio;
Cerullo Antonio, Pastore Pietro e D’Addiego Maurizio: sfavorevole, in quanto non sono emersi
(istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessio
ne dell’invocato beneficio, in preceden
za già negato;
dirigenti e tecnici
Bonavia Roberto: sfavorevole, in quanto la Corte non ha
ritenuto sussistenti i presupposti ido -
nei per la concessione dell’invocato be -
neficio;
Silvestrini Luciano e Lo Piccolo Roberto sfavorevole, in quanto non sono emersi
(istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessio
ne dell’invocato beneficio, in preceden
za già negato.
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