F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 11 settembre 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE, PER LA PROPOSTA DI UN PROVVEDIMENTO STRAORDINA- RIO DI AMNISTIA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 11 settembre 2003 – pubbl. su www.figc.it RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE, PER LA PROPOSTA DI UN PROVVEDIMENTO STRAORDINA- RIO DI AMNISTIA Con nota in data 10 settembre 2003, il Presidente Federale espone quanto segue: “Le vicende degli ultimi mesi caratterizzate da numerosi contenziosi giudiziari, da un lato hanno portato all’emanazione del D.L. 220/03, dall’altro hanno richiesto l’adozione di provvedimenti straordinari da parte del CONI e della F.I.G.C.. Al fine di evitare il reiterarsi di analoghe situa zioni e di contenere i contenziosi all’interno della Giustizia sportiva, appare necessaria una più adeguata e completa disciplina delle violazioni della clausola compromissoria prevista dall’art. 27 dello Statuto. Si è così provveduto a predisporre una apposita norma - art. 11 bis C.G.S. -, che consente di perseguire più efficacemente la violazione della clausola e che sarà portata all’approvazione del Consiglio Federale nella riunione di domani. In concomitanza con l’introduzione della nuova disciplina risulta opportuno adottare un prov- vedimento straordinario di amnistia e di estinzione delle sanzioni eventualmente già applicate. L’intervento è stato limitato a quelle infrazioni che si collegano alle recenti controversie e che si sostanziano nelle violazioni della clausola compromissoria e nelle dichiarazioni lesive previste dall’art. 3 del C.G.S.. Per quanto attiene alle violazioni della clausola compromissoria, al fine di eliminare ogni antigiuridicità conseguente alle condotte poste in essere, l’amnistia è stata limitata ai soli casi nei quali intervenga rinuncia alle azioni intraprese. Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale deve essere prevista la facoltà di rinuncia all’amnistia tenuto conto ad esempio, di quei casi in cui non essendo stato ancora definito il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, l’interessato ritenga di poter utilmente resistere e discolparsi. Pertanto, entro 30 giorni dall’approvazione del provvedimento, sarà possibile comunicare al Presidente Federale l’eventuale rinuncia.” Ciò premesso, la Corte ritiene che non sussistano condizioni preclusive all’esercizio, da parte del Consiglio Federale, del potere di emanare il provvedimento di clemenza di cui trattasi. P.Q.M. esprime parere favorevole.
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