F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 30/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 30/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
il Consiglio Federale
• visto il Comunicato Ufficiale 29/A recante “disposizioni in ordine all’ammissione ai
campionati 2002-2003”;
• considerato che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti Serie C nella riunione del
23 luglio 2002 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non ammettere
la società Calcio Lecco S.r.l. al campionato di competenza (Serie C/1) per la stagione
sportiva 2002/2003 per le seguenti ragioni: a) eccedenza indebitamento per €
1.652.000,00; b) mancato deposito della garanzia bancaria di € 206.582,76 per la
partecipazione al campionato; c) versamento tassa iscrizione con assegno postale
risultato privo di copertura; d) mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie di tutti i
tesserati.
• rilevato che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di
competenza con lettera in data 23 luglio 2002;
• rilevato altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal
succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto
ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21259;
• preso atto che la società in data 29 luglio 2002 ha depositato una comunicazione
sottoscritta dall’amministratore unico con cui si chiede una proroga di sette giorni per
effettuare gli adempimenti; la Lega di appartenenza non ha comunicato alcun
adempimento da parte della società, né la stessa ha prodotto documentazione
comprovante la regolarizzazione della garanzia richiesta;
• verificata la tempestività del ricorso proposto;
• esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
• vista la nota in data 31 luglio 2002 formulata dalla CO.VI.SO.C. che esprime parere
negativo all’ammissione della società al campionato non avendo la società effettuato gli
adempimenti richiesti e la Lega di competenza non ha comunicato di aver ricevuto
quanto richiesto;
• ritenuto di doversi conformare al suddetto parere;
• visto l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91
delibera
di respingere il ricorso della società CALCIO LECCO S.r.l. e per l’effetto disporre la definitiva
non ammissione della stessa al campionato di competenza.