F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003 Comunicato ufficiale n. 37/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
F.I.G.C. – CONSIGLIO FEDERALE – 2002/2003
Comunicato ufficiale n. 37/A dell’ 1 agosto 2002 – pubbl. su www.figc.it
il Consiglio Federale
• visto il Comunicato Ufficiale 29/A recante “disposizioni in ordine all’ammissione ai
campionati 2002-2003”;
• considerato che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti Serie C nella riunione del
23 luglio 2002 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non ammettere la
società Foggia Calcio S.r.l. al campionato di competenza (Serie C/2) per la stagione
sportiva 2002/2003 per le seguenti ragioni: a) eccedenza indebitamento € 4.505.000,00;
b) mancato deposito garanzia bancaria a prima richiesta di € 206.582,76; c) omesso
deposito presso di numero 5 liberatorie relative a tesserati; d) incomplete liberatorie di
n. 15 tesserati; e) vertenze deliberate da saldare e vertenze in corso;
• rilevato che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di
competenza con lettera in data 23 luglio 2002;
• rilevato altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal
succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto
ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21270;
• preso atto che la società in data 29 luglio ha prodotto documentazione intesa a
comprovare l’avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui alla comunicazione
sopramenzionata e la Lega di appartenenza ha comunicato che la società ha effettuato gli
adempimenti richiesti;
• verificata la tempestività del ricorso proposto e della produzione documentale;
• esaminate le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a
corredo;
• vista la nota in data 31.7.2002 formulata al riguardo dalla CO.VI.SO.C., la quale esprime
parere favorevole all’ammissione della società al campionato 2002/2003, avendo la
stessa ritualmente effettuato e dimostrato interventi per € 4.524.891,40 e regolarizzato
nei termini gli adempimenti nei confronti della Lega di appartenenza;
• ritenuto di doversi conformare al suddetto parere;
• visto l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91
delibera
di accogliere il ricorso della società FOGGIA CALCIO S.r.l. e per l’effetto ammetterla al
campionato di competenza.