F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 19 Settembre 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo – Provvedimento disciplinare a carico di PUSCEDDU PIETRO e MARRAS PAOLO ANDREA

F.I.G.C. - SETTORE TECNICO - Stagione Sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 19 Settembre 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo - Provvedimento disciplinare a carico di PUSCEDDU PIETRO e MARRAS PAOLO ANDREA - Premesso che: - in data 27/1//2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Pusceddu Pietro tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società U.S. Arbus, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Marras Paolo Andrea che non era abilitato per farlo, poiché già tesserato per la Società Pol. Monteponi Iglesias; - in data 6/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C di verificare se effettivamente il Sig. Marras aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Arbus e se il Sig. Pusceddu si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere; - in data 11/6/2003 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/2//2003 del Settore Tecnico; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Marras ha allenato la Società U.S. Arbus con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Pusceddu si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme; - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Pusceddu nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. PUSCEDDU PIETRO la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2004. - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Marras nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. MARRAS PAOLO ANDREA la sanzione della squalifica fino al 31 MARZO 2004. Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sardegna per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Arbus.
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