F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo – Provvedimento disciplinare a carico di MURGIA PIETRO e MELIS GIORGIO EFISIO
F.I.G.C. - SETTORE TECNICO - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it
Provvedimento del Comitato Esecutivo - Provvedimento disciplinare a carico di
MURGIA PIETRO e
MELIS GIORGIO EFISIO
- Premesso che:
- in data 22/11/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’
A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Murgia Pietro tesserato per la Stagione
Sportiva 2002/2003 con la Società Cagliari Calcio, come allenatore responsabile della
squadra Primavera, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano
state svolte dal Sig. Melis Giorgio Efisio che non era in possesso dei titoli per farlo;
- in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di
verificare se effettivamente il Sig. Melis aveva svolto attività tecnica quale responsabile della
squadra Primavera della Società Cagliari Calcio e se il Sig. Murgia si era reso
corresponsabile di tale attività violando così i Regolamenti in essere;
- in data 26/3/2003 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti
relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico;
considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Melis ha
allenato la Società Cagliari Calcio con le mansioni di allenatore responsabile della squadra
Primavera e che il Sig. Murgia si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle
norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Murgia nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. MURGIA PIETRO la sanzione della squalifica fino al 30
NOVEMBRE 2003.
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Melis nella sua memoria difensiva,
il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. MELIS GIORGIO EFISIO la sanzione della squalifica fino al 30
NOVEMBRE 2003.
Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Nazionale Professionisti per gli eventuali
provvedimenti a carico della Società Cagliari Calcio.