F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SCAZZA MARCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA, AI SENSI DELL’ART 109 N.O.I.F., DALLA A.C. U.Z.S.S. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/d Riunione del 9.9.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SCAZZA MARCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA, AI SENSI DELL'ART 109 N.O.I.F., DALLA A.C. U.Z.S.S. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/d Riunione del 9.9.1999) Con reclamo 6.7.1999 il calciatore Scazza Marco ricorreva alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia con cui era stata respinta la sua istanza di svincolo per inattività dell'A.C. U.Z.S.S.. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 4/D - Riunione del 9.9.t999, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Scazza Marco, reiterando la propria richiesta La censura mossa dall'appellante è fondata. Ed invero il calciatore si duole che la propria istanza non sia stata presa in considerazione perché non inviata presso la sede legale della società di appartenenza, ma presso il recapito del presidente, e sostiene che la irregolarità, constatata sia dal Comitato competente che dalla Commissione di primo grado, non concretizza la proclamata violazione dall'art. 109 n. 2 delle N.O.I.F.. A parere della C.A.F. la tesi del reclamante deve essere condivisa, avendo lo Scazza indirizzato la sua domanda di svincolo alla società con la prevista raccomandata; l'invio della stessa al recapito del presidente della società anziché presso la sede sociale non inficia la regolarità dell'intrapresa procedura, avendo nella sostanza instaurato il contraddittorio, e legittima l'istante a pretendere una pronuncia sul merito del contenzioso. Stima pertanto la C.A.F. di dovere annullare l'impugnata delibera e di dover rinviare gli ani alla Commissione Tesseramenti per l'esame del merito, a norma dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Scazza Marco, annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, con rinvio degli ani alla Commissione Tesseramenti per l'esame di merito della richiesta di svincolo per inattività inoltrata dall'appellante al Comitato Regionale Lombardia in data 11.6.1999. Dispone la restituzione della tassa versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it