F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA N.F.C. ORLANDINA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA EX ARL 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE MORELLO DAVIDE (Delibera della Commissione Tesseramenti -Com. Uff. n. 15/D – Riunione del 16.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C - RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA N.F.C. ORLANDINA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA EX ARL 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE MORELLO DAVIDE (Delibera della Commissione Tesseramenti -Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 16.12.1999) Con reclamo del 16.9.1999, il calciatore Morello Davide chiedeva lo svincolo d'autorità ai sensi dall'art. 111 N.O.I.F., dalla N.F.C. Orlandina, con sede in Capo d'Orlando (Messina), per cambiamento della residenza avendola trasferita da Palermo a Lauria (Potenza) dall'11 settembre 1998. La Società si opponeva a tale richiesta evidenziando che l'art. 111 N.O.I.F. subordina lo svincolo all'effettivo cambio di residenza, che essa contestava fosse avvenuto. La Commissione Tesseramenti, sulla acquisita documentazione probatoria prodotta dal calciatore, accoglieva la richiesta del Morello con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 16 dicembre 1999. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la N F.C. Orlandina, deducendo che le affermazioni del calciatore non rispondono al vero. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Infatti, deve rilevarsi che nessun elemento viene prodotto dalla ricorrente idoneo a porre in dubbio la circostanza, desumibile dal materiale probatorio prodotto dal calciatore, che il cambiamento di residenza anagrafica corrisponda ad un reale ed effettivo cambiamento di dimora e di località nella quale si svolge la normale vita lavorativa e di relazione. II concetto di residenza (quale luogo di dimora abituale) e quello di domicilio (centro principale dei propri affari) sono nozioni che non vanno rapportate al significato civilistico, bensì a quello calcistico, nel senso che l'art 111 N.O.I.F. vuole concedere al calciatore non professionista o giovane dilettante la possibilità di svincolarsi ove si sia trasferito in altra regione, ma tale trasferimento deve concernere la vita sociale del calciatore ed essere effettivo. Nel caso in esame appare che tali requisiti ricorrano. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla N.F.C. Orlandina di Capo d'Orlando (Messina) e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it